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Discussione: Assicurazioni: Casistica Rimborsi

  1. #11
    EtaBeta
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    era da tanto che non entravo in sam, più che altro perchè avevo deciso di starmene fuori da certe discussioni che sono veramente patetiche.

    sam così come è non può andare...ha perso, da un pezzo, almeno per quanto mi riguarda, quel carattere di sana e bilanciata fonte di informazione quale era asn, con tutti i suoi limiti.

    ogni tanto, qualcunoi ricorda dell'esistenza del cosiddetto tasto "cerca".
    peccato non venga ricordato che l'essere umano, genere cui, purtroppo, appartengono anche gran parte dei soft gunner (compresi quelli da tastiera) è dotato di cervello che dovrebbe inviare gli impulsi alle dita che, poi, pigiano sulla tastiera.

    se non si fa leva sul cervello, è inutile dare consigli... specie se non c'è la predisposizione da parte di chi li chiede o ne invoca la necessità, di leggere/ascoltare.

    ignoranti! nel senso proprio del termine. questo siete e questo rimarrete, nonostante gli sforzi di alcuni.

    questo è un topic che ha attirato la mia attenzione, perchè ci ho letto qualche cosa che poteva interessarmi.
    ma il mio giudizio, per quello che vale, è generale.

    ciao.

    eta beta.

  2. #12
    Soldataccio L'avatar di JUMP62
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    purtroppo provo il medesimo disagio quando vedo tematiche ampiamente dibattuto e chisrite che vengono riproposte.

    il fatto assciurativo parte da una concezione sbagliate.
    non si dev mai parlare di compagnia assicuativa ma di polizze.

    normalmente abbiamo 2 polizze:

    - una per gli infortuni che copre i danni che ci provochiamo nel gioco.
    - una di responsabilità civile che copre i danni per i quali siamo civilmente responsabili nei confronti dei terzi.

    ambedue le polizze danno copertura per i limiti esposti sul contratto e con le limitazioni indicate nel contratto stesso.
    evidentemente, prima di parlare, occorre avere letto il contratto.

    tutte le compagnie assicurative dano copertura proporzionata al premio versato.

    ergo (specialmente per la polizza infortuni) se si paga un premio basso, generalmente si otterrà un risarcimento basso o verranno imposte franchigie alte.

    sicuramente una polizza rc darà maggiore copertura a parità di premio perchè la rischiosità di danni procurati e riconosciuti a livello di responsabilità civile è minore.

    in assenza di tale conoscenza ed approfondimento, qualsiasi dispocrso serve solo ad alimentare una immotivata diffidenza nei confronti delle compagnie assicurative che per legge sono obbligate a risarcire i danni secondo agli accordi contrattuali sottoscritti da compagna ed assicurato.

  3. #13
    Soldataccio L'avatar di Spiggy_
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    il fatto è che ci sono domande che verranno sempre poste.
    non è che sia solo l'ambito assicurativo che richiede continuamente le stesse risposte.
    esiste l'ambito legale dell'overjoule, dove ci sono alcuni che continuano ad insistere che la legge parla di overjoule solo con proiettili di 4,5mm.
    esiste l'ambito tecnico, dove la gente dice che non è vero che un m4 marui standard sgrana con una 9,6 perchè il suo beta (notare la differenza di modello) va come un treno da 2 anni con tale voltaggio.

    il solo pensare che una discussione o un thread o un post riesca ad essere risolutore verso questa tendenza è un illusione.

  4. #14
    Soldataccio L'avatar di JUMP62
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    ALFIERI LUNEZIA VA.MA.S.
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    Quote Originariamente inviata da spiggy_ Visualizza il messaggio
    il fatto è che ci sono domande che verranno sempre poste.
    non è che sia solo l'ambito assicurativo che richiede continuamente le stesse risposte.
    esiste l'ambito legale dell'overjoule, dove ci sono alcuni che continuano ad insistere che la legge parla di overjoule solo con proiettili di 4,5mm.
    esiste l'ambito tecnico, dove la gente dice che non è vero che un m4 marui standard sgrana con una 9,6 perchè il suo beta (notare la differenza di modello) va come un treno da 2 anni con tale voltaggio.

    il solo pensare che una discussione o un thread o un post riesca ad essere risolutore verso questa tendenza è un illusione.
    lo so... ...lo so!!!!!!!

  5. #15
    Spina
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    lo csen riconosce come terzi anche i giocatori.

    purtroppo se vuoi un'assicurazione seria con dei massimali decenti (e non ridicoli come quelli csen) devi farla privatamente.

    la casistica dei rimborsi sarebbe interesante, ma forse questo non é il posto giusto, mi ci gioco la testa di spiggy che se arriviamo a due casi sono tanti.

    veramente interessante sarebbe avere maggiori informazioni da csen o altri..........giusto per abituarsi alle cattive sorprese.....

    tipo non ti pago perché non hai il contratto scritto di affitto/usufrutto del campo.
    vi é mai capitato?

  6. #16
    Soldataccio L'avatar di JUMP62
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    Quote Originariamente inviata da cris Visualizza il messaggio
    lo csen riconosce come terzi anche i giocatori.
    qualunque polizza di rc riconosce i giocatori come terzi...ci mancherebbe altro.
    mase uno si fa male da solo diventa di competenza della polizza inofrtuni con le sue franchige

  7. #17
    Spara caccole matricolata con licenza di pisciare fuori dal vasino... Unico problema: Red e Mala gli han troncato il moncherino... Addié Herbal, sei stato disHERBAto In attesa della conferma e-mail L'avatar di HERBAL
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    ragazzi, ma nessuno ha esperienze da raccontare? fatti realmente accaduti?
    va bene la discussione, ma rischiamo solo di fare accademia inutile, magari, come ha sottolineato etabeta, forti solo di mezzeverità o di aver "sentito dire".

    qualunque esperienza va bene... anche indiretta. un bel topic con le casistiche, con un how to in caso di incidenti.
    io sono solo un socio e non ho responsabilità "istituzionali" nei confronti dei miei compagni di club, ma mi piacerebbe sapere cosa fare in caso di infortunio. o perlomeno cosa non fare. molti magari, invece, sono presidenti di qualche club neonato, se il caso sono ragazzi giovanissimi, e non saprebbero dove mettere le mani.

    in tutti i vari topic si parla sempre per grandi linee o peggio, per partito preso, senza mai informare veramente gli altri utenti del forum. tra 6000 utenti qualcuno con una esperienza del genere alle spalle ci sarà anche stato!

    herbal

  8. #18
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    io capisco la scelta personale da cui puo scaturire una discussione più o meno accesa, sul prendere un minorenne o meno nel club, dopo tutto abbiamo capito che dipende dalla "discrezione", usiamo questo termine, del club, se ti va ok, se non ti va è lo stesso, ogni club ha il suo regolamento se ti piace è cosi senno non ci vai. caso mai la discussione è perche scegliere per il si e per il no.

    qui parliamo di assicurazioni, non c'e nulla da discutere, sono cose che sono fatte in un modo solo, non ci sono pareri, non ci sono discussioni, non ci sono opinioni.

    nel topic sui minori ho messo un link per scarica un file in cui ho copiato per intero un topic, che sul sito vecchio era sticcato ( ora non lo vedo piu), scritto da eta lo rimetto pure qui.

    essendo quel topic completo, esaustivo, e il frutto di una sorta di inchiesta sulle assicurazioni, non credo ci sia altro da chiedere, o su cui fare opinioni proprie.

    appurato questo, si puo dire nel caso in cui si ha avuto esperienza diretta, come si sono evolute le cose.

  9. #19
    In attesa di conferma In attesa della conferma e-mail
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    di recente è saltato fuori un buco normativo nel campo di assicurazioni, legge e soft air.
    pare infatti che gli infortuni di gioco, non siano riconosciuti tali dalle assicurazioni, poiché il sa
    non è ancora riconosciuto come sport.
    nelle arti marziali, la rottura del naso viene ripagata dalla propria polizza come infortunio sportivo,
    ( il contatto fa parte dell’attività ), nel soft air ciò non accade poiché anche se il contatto con il
    pallino fa parte dello scopo l’attività in se non è ancora riconosciuta.
    in caso di infortunio ( es. rottura di un dente) è possibile chiedere il rimborso alla propria
    assicurazione, che spesso ha dei massimali insufficienti a risarcire il danno, per cui è possibile
    chiedere i denari restanti alla polizza di chi ci ha rotto il dente, tramite la sua rct.
    ma non essendo il sa considerato sport è legalmente possibile che il danneggiato denunci in sede
    civile e penale, chi ha accidentalmente causato il danno, per lesioni volontarie, rischiando pure di
    macchiargli la fedina penale.
    un esperto in polizze assicurative non che uno dei massimi esponenti del soft air nazionale, ha
    condotto questa indagine.
    ecco cosa ci dice vincenzo d’angelo in arte eta beta
    ************************************************** ***
    soft air - responsabilita', rischi, assicurazioni.
    come promesso, mi sono attivato al fine di chiare, spero una volta per tutte, cosa accade dal punto
    di vista giuridico/assicurativo, quando nel corso di una partita di soft air un giocatore riporta una
    lesione (nel caso che ci interessa, la rottura di un dente) per essere stato colpito dal pallino sparato
    dalla asg di un altro giocatore.
    ho consultato la direzione sinistri della principale compagnia assicuratrice per la quale lavoro,
    sottoponendo ad un paziente e disponibile funzionario il seguente materiale:
    - regolamento direttori di gara – csen nazionale (in particolare la parte relativa
    ai direttori di gara della disciplina soft air);
    - regolamento di gioco a.s.n.w.g.;
    - regolamento generale della associazione sportiva a.s.i.k. (iena korps) di
    bologna, pubblicato sul sito internet di detta associazione;
    - regolamento del s.e.o., staff emilia ovest, pubblicato sul sito internet di detta
    associazione
    - estratto delle polizze infortuni base, integrativa, e rct
    (responsabilita’ civile terzi) contratte dallo csen con la primaria società di
    assicurazioni sai fondiaria, per l’anno 2006. i documenti assicurativi sono stati scaricati dal
    sito internet csen.
    premessa
    il soft air è pratica ludico sportiva che prevede, perché la sua finalità principale si concretizzi,
    l’utilizzo di repliche di armi sparanti pallini di plastica.
    chi pratica il soft air punta la propria replica al fine di “colpire, o attingere” con il pallino
    lanciato dalla replica il suo avversario il quale, colpito, è considerato eliminato.
    in questo senso, l’utilizzo della riproduzione d’arma che spara il pallino che, raggiungendo
    l’avversario, lo colpisce provocandone l’eliminazione, è da considerare funzionale alla finalità
    del gioco.
    le regole di gioco attualmente in vigore per la pratica del soft air appaiono essere frutto di
    “convenzioni” elaborate e, seppur in diversa maniera ma con disposizioni tutto sommato simili,
    accettate dai praticanti il soft air.
    ugualmente, le regole relative alle condizioni di sicurezza in cui la pratica del soft air dovrebbe
    avere luogo, pur elaborate sulla base del buon senso e dell’ottenimento di un “accettabile grado di
    sicurezza” sono, pure, frutto della sottoscrizioni di apposite convenzioni da parte dei praticanti la
    particolare attività ludica.
    per quanto riguarda i canoni di sicurezza, quindi, adottare presidi protettivi (occhiali per gli occhi,
    maschere protettive per denti o bocca, ginocchiere o gomitiere per gli arti, etc…) viene reso
    obbligatorio da regolamenti che, però, non indicano con precisione le protezioni da adottare, ma le
    definiscono, genericamente, “adeguate” (tranne il caso del regolamento asnwg che prevede
    protezioni per occhi, bocca e denti).
    in comune, i regolamenti analizzati, impongono l’obbligo, per i membri dei gruppi organizzati che
    praticano il soft air, di contrarre una “idonea” polizza assicurativa; in particolare una polizza per
    infortuni ed una tipo rct (responsabilità civile verso terzi).
    gli stessi regolamenti prevedono che le attività siano svolte in aree “autorizzate” previa preventiva
    comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza che nella determinata area si svolgerà un’attività
    softairstica.
    assicurazioni
    dalla documentazione esaminata (proveniente direttamente dal sito ufficiale dello csen) si evince
    che i praticanti l’attività del soft air si aggregano in associazioni sportive.
    la legge obbliga le “associazioni sportive” a contrarre coperture assicurative per i propri
    associati/tesserati.
    nel particolare, si evince che alcune associazioni sportive che hanno per oggetto la pratica del soft
    air, per accedere a pacchetti assicurativi sportivi, sono affiliate a enti di promozione sportiva quale
    è lo csen.
    la compagnia assicuratrice con la quale lo csen ha stipulato un contratto per la casistica
    “infortunio” ed uno per la casistica “rct” risulta essere la società assicuratrice “fondiaria –
    sai”.
    1)-caso infortunio.
    in considerazione della “funzionalità” rispetto alla finalità che si ripropone la pratica del soft air
    (eliminazione dell’avversario, attingendolo con un pallino sparato da una replica soft air),
    l’eventuale danno conseguente dall’essere attinto dal pallino, ovvero per altra situazione
    riconducibile alla specifica attività sportiva (caduta, scontro, etc.) rientra nella casistica del
    “infortunio”.
    l’attivazione della polizza va effettuata dal responsabile dell’associazione cui l’infortunato
    appartiene quale tesserato, utilizzando e compilando l’apposita modulistica.
    il massimale unico, previsto dal tesseramento base è:
    € 26.000,00 morte
    € 26.000,00 invalidita' permanente - franchigia 6% - per arti marziali e lotta nelle varie
    forme 10%
    € 8,00 diaria da ricovero e/o gesso - franchigia 5 gg. / max 30 gg.
    (fonte csen)
    esiste anche una formula di assicurazione definita “integrativa” che prevede l’aumento del
    massimale. restano invariati i parametri di calcolo per quanta riguarda la franchigia
    2)-caso rct.
    l’assicurazione, nel limite del massimale previsto da contratto, copre l’associazione affiliata
    csen e i suoi tesserati, per danni cagionati a terzi, nello svolgimento dell’attività sportiva, salvo
    dolo o volontarietà del tesserato nella causazione del danno.
    il massimale unico, previsto dal tesseramento base è:
    l'assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino alla concorrenza di :
    € 1.500.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano
    riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose o ammali di loro proprietà.
    franchigia fissa ed assoluta per sinistro limitatamente ai danni a cose ed animali € 250,00.
    (fonte csen)
    operativita’ dei contratti assicurativi infortunio e rct
    le due polizze non hanno limiti di operatività.
    il tesserato è coperto dall’assicurazione (si fa riferimento alla polizza contratta dallo csen), nei
    limiti dei massimali, per sinistri avvenuti nell’espletamento dell’attività sportiva, indifferentemente
    se il fatto è avvenuto nel corso di gare ufficiali, di attività di allenamento ovvero, di attività sportiva
    svolta anche al di fuori del contesto csen.
    non sono previsti obblighi, da parte dell’assicurato ovvero del responsabile/referente
    dell’associazione affiliata di dare preventiva comunicazione all’ente dell’eventuale uscita, trasferta
    ovvero partecipazione a manifestazioni di specialità, anche al di fuori del circuito csen.
    considerazioni di carattere assicurativo e procedurale per
    l’attivazione delle polizze.
    fermi restando i massimali fissati dalle due polizze e le condizioni delle stesse, si può affermare che
    non sussistono limitazioni di sorta, dal punto di vista prettamente assicurativo, per quanto riguarda
    luoghi, tempi e condizioni per la pratica del soft air da parte del tesserato (si fa riferimento,
    chiaramente, alla documentazione sottoposta a valutazione proveniente dal sito csen) né vi sono
    limitazioni ostative dello svolgimento di incontri con soggetti non appartenenti al medesimo ente di
    promozione sportiva (concetto di massima diffusione delle pratiche sportive, che ogni ente di
    promozione sportiva deve agevolare).
    va anche detto che l’accesso, l’applicazione, e l’accettazione delle clausole previste dai contratti di
    assicurazione esaminati, non costituiscono, da sole, forma di regolamentazione per la specifica
    attività del soft air.
    in questo senso, le polizze contratte dallo csen sono collegate alla sola osservanza delle
    condizioni contrattuali da parte dei tesserati.
    per quanto riguarda il caso specifico della frattura di un dente patita da un giocatore nel corso
    dell’attività sportiva, esso rientra nel caso “infortunio” rispetto alla polizza contratta dallo csen
    con la compagnia “fondiaria sai”. egli ha diritto al rimborso delle spese odontoiatriche, nei
    termini previsti dal contratto di assicurazione (franchigia, massimale, condizioni particolari per
    quanto riguarda i danni alla dentatura), fruendo della polizza infortuni.
    ciò che sarebbe opportuno sapere, per avere un quadro definitivo e completo, è: lo csen o
    qualsiasi altro ente di promozione sportiva, in sede di affiliazione di clubs che praticano il soft air (vedi premessa), comunicano alla direzione assicurativa della compagnia assicuratrice interessata
    qual è il rischio che viene assicurato? insomma, la copertura assicurativa dovrebbe essere
    subordinata alla valutazione del rischio.
    in caso contrario, l’assicurazione è tenuta comunque a tenere indenni i tesserati anche se questi
    praticano attività in cui il rischio di procurare a terzi o subire ad opera di terzi lesioni fino a che
    l’eventuale incompatibilità del rischio normalmente assicurato (vedasi altre attività sportive
    affiliate) non venga messo in discussione nel caso di trattazione di una pratica di sinistro.
    considerazioni di carattere legale/giurisprurenziale.
    l’essere tesserato csen (si fa riferimento, sempre alla documentazione csen) nonché l’essere
    titolare di copertura assicurativa infortuni, non comporta l’esclusione della responsabilità civile
    nel caso la lesione sia riconducibile ad azione di terza persona.
    in questo senso, il soggetto interessato, senza inficiare l’effetto della copertura infortuni di cui è
    titolare per conseguenza del tesseramento, può altresì ricorrere nei confronti di che egli ritenga
    responsabile del danno da lui stesso patito.
    in sostanza, ove l’ammontare del danno patito superasse il massima somma erogabile ai sensi della
    copertura assicurativa
    a sostegno di quanto appena scritto, viene citato l’intervento di un noto avvocato del foro di
    genova, specializzato in questioni legali sportivi il quale ha espresso il seguente parere:
    “nell’ambito della pallanuoto e delle altre attività sportive c.d. “a violenza eventuale” il contatto
    fisico è la regola ed è pertanto contemplata ed accettata una soglia di tolleranza maggiore rispetto ad
    altri sport (es. tennis, pallavolo…) per gli infortuni sportivi.
    responsabilità penale dolosa
    come già esposto, non possono sussistere dubbi sulla responsabilità penale e civile dell’atleta
    qualora l’atto sia compiuto allo specifico scopo di cagionare una lesione fisica all’avversario.
    tale considerazione vale anche nell’ipotesi in cui la condotta possa essere astrattamente inquadrata
    nell’attività sportiva (es. c.d. “entrata a gamba tesa” nel calcio), poiché in quest’ultima non è in
    alcun modo contemplato (contrariamente a quanto accade negli sport c.d. “a violenza necessaria”,
    es. pugilato), che un atleta provochi volontariamente lesioni personali ad un avversario.
    in queste ipotesi si interrompe infatti il necessario nesso funzionale tra la condotta dell’atleta e la
    finalità agonistica del gioco e così la competizione sportiva finisce con il rappresentare unicamente
    l’occasione per la commissione dell’illecito.
    responsabilità penale colposa
    l’atleta sarà viceversa ritenuto responsabile del danno cagionato a titolo di colpa qualora, pur non
    interrompendosi il nesso funzionale con le finalità agonistiche, venga posto in essere un
    comportamento contrassegnato dall’impiego di un grado di “aggressività” e di “irruenza”
    incompatibile con le caratteristiche del gioco, e, si noti, senza che rilevi l’eventuale assenza di una
    specifica violazione alle regole proprie dello sport praticato (es: la commissione di un fallo).
    con ciò si intende affermare da un lato che un certo grado di “rudezza”, di “carica agonistica” negli
    sport “di contatto” come la pallanuoto è consentito e accettato in quanto fisiologico e funzionale al
    raggiungimento del risultato sportivo, - e che pertanto il rischio di infortuni è anch’esso elemento
    fisiologico del gioco e come tale tacitamente accettato da ogni atleta -, dall’altro lato, che
    costituisce invece illecito penale e civile il comportamento lesivo che, travalicando tale grado di
    aggressività, costituisce una violazione al dovere di lealtà sportiva sfociando nella mancanza del
    dovuto rispetto per l’altrui incolumità fisica.
    ovviamente, nel valutare se la violenza adoperata sia compatibile con le caratteristiche dello sport
    praticato occorre tenere conto delle modalità del fatto, dell’entità della lesione nonché del contesto
    ambientale in cui si svolge l’attività sportiva e della qualità delle persone che vi partecipano.
    esemplificando: la colpa dell’atleta sarà valutata diversamente se la medesima lesione è stata
    procurata durante una finale scudetto ovvero durante una partita di allenamento in ragione del fatto
    che nella prima è tacitamente consentita ed accettata dagli atleti una “carica agonistica” maggiore.
    come detto, la responsabilità (in tal caso dolosa) sarà invece valutata alla stessa stregua qualora
    l’atto lesivo non sia connesso all’attività sportiva ma compiuto allo specifico scopo di cagionare una
    lesione fisica all’avversario.
    responsabilità civile: sul piano civilistico, e cioè ai fini di ottenere la giusta riparazione della
    lesione subita, occorre rilevare che, accanto alla responsabilità personale dell’atleta la cui condotta è
    stata causa del danno, può sussistere, nel caso di atleta maggiorenne, la responsabilità della società
    nella quale milita e, accanto a questa, la responsabilità dei genitori nel caso di atleta minorenne.
    sinteticamente e senza volere in questa sede riportare le diverse posizioni di dottrina e l’evoluzione
    giurisprudenziale sul punto, segnalo che tali fattispecie costituiscono ipotesi assai rigorose di
    responsabilità.
    i genitori e le società sportive si presumono, infatti, responsabili dei fatti illeciti dei figli minori o
    dei loro atleti salvo provino di non aver potuto impedire il fatto.
    pur essendo tale responsabilità formalmente fondata sul criterio della colpa, le difficoltà pratiche di
    fornire la prova liberatoria in giudizio hanno portato la dottrina, con varie sfumature, ad inquadrare
    questa ipotesi nell’ambito della responsabilità oggettiva o per fatto altrui, poiché l’imputazione
    della responsabilità è piuttosto basata sul semplice rapporto qualificato che lega il figlio al genitore
    o l’atleta alla società sportiva.
    spero, pur con la necessaria brevità, di aver contribuito con questo ulteriore intervento a fare
    chiarezza sul tema proposto dal lettore napoletano a beneficio di tutti gli utenti del sito.”
    conclusioni
    la mancanza di un regolamento unitario e univoco applicabile all’intera disciplina del soft air,
    almeno per quanta riguarda i criteri di sicurezza basilari che dovrebbero essere adottati nella
    specifica pratica sportiva (vedasi protezioni per il viso), senza precisa valutazione del rischio in
    sede di stipula del contratto assicurativo, l’atleta che pratica il soft air, tesserato a un ente di
    promozione sportiva qualsiasi gode in qualsiasi caso della copertura assicurativa infortuni e
    rct prevista dal tesseramento.
    non vi è nesso, in questa condizione, tra luogo o circostanze in cui l’evento lesivo si è verificato e
    quindi non possono sussistere elementi ostativi della rifusione del danno, nei limiti dei massimali
    previsti e delle condizioni contrattuali della polizza infortuni.
    non vi è, in queste condizioni di mancanza sostanziale di precise regolamentazioni, alcuna
    limitazione ad azioni legali in sede civile da parte di chi ha patito il danno nei confronti di chi egli
    dovesse ritenere responsabile.
    eta beta.

  10. #20
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    veramente interessante sarebbe avere maggiori informazioni da csen o altri..........giusto per abituarsi alle cattive sorprese.....
    ma sarebbe meglio chiederlo alla compagnia...non credo che lo csen ne sappia molto visto che la controparte non è csen ma il danneggiato.

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