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Discussione: mb05

  1. #11
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    A.P.D. The Scorpion
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    la legge dice anche che le armi di libera vendita con potenza da 1 a 7.5j devono avere un calibro massimo di 4.5mm
    le repliche softair sono 6mm
    quindi hai torto

  2. #12
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    Quote Originariamente inviata da iCemAn Visualizza il messaggio
    la legge dice anche che le armi di libera vendita con potenza da 1 a 7.5j devono avere un calibro massimo di 4.5mm
    le repliche softair sono 6mm
    quindi hai torto
    oddio ma che cazzate devo sentire dimmi che articolo lincami dove sta scritta la legge col numero di articolo c è sritto le armi a 7,5 calibro 4,5 non c è scritto i fucili da 1 a 7,5 devono essere 4,5 o gesu

    ecco tutto l articolo il calibro 4,5 nn è nemmeno menzionato ignorante
    IL MINISTRO DELL'INTERNO
    Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
    modifiche e integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo
    unico delle leggi di pubblica sicurezza;
    Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato
    approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;
    Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e
    integrazioni, concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale
    30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura
    delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e
    integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente
    per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
    Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e
    integrazioni, concernente nuove norme sulla detenzione delle armi,
    delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;
    Visto l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
    concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
    dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
    comunitaria 1999;
    Visto l'articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422,
    concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
    dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
    comunitaria 2000;
    Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
    relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
    Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata
    legge n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una disciplina
    specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas
    compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia
    cinetica non superiore a 7,5 joule;
    Considerato che ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n.
    422/2000 le repliche di armi antiche ad avancarica di modello
    anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto
    applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o
    a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili "erogano
    un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule";
    Rilevata la necessita' di definire con apposito regolamento ed in
    conformita' ai criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la
    compiuta disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe
    sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore
    a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello
    anteriore al 1890 a colpo singolo, in conformita' alle indicazioni
    contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000;
    Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il
    controllo delle armi nelle sedute del 12 settembre, 27 settembre,
    5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001;
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
    consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
    Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
    sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n.
    27-12/A-7 in data 19 luglio 2001;

    A d o t t a

    il seguente regolamento:
    Art. 1.

    Definizione
    1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui
    proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine,
    non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacita' offensiva
    non assimilate alle armi comuni da sparo.
    2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il
    funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e
    sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o
    trasportare altre sostanze o materiali.

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
    dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
    decreti del Presidente della Repubblica e sulle
    pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
    alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
    europee (GUCE).

    Note alle premesse:
    - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca:
    "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
    sicurezza".
    - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca:
    "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
    unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
    sicurezza".
    - La legge 23 febbraio 1960, n. 186, reca: "Modifiche
    al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla
    obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco
    portatili".
    - Il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152,
    reca: "Obbligatorieta' della punzonatura delle armi da
    fuoco portatili".
    - La legge 18 aprile 1975, n. 110, reca: "Norme
    integrative della disciplina vigente per il controllo delle
    armi, delle munizioni e degli esplosivi".
    - La legge 21 febbraio 1990, n. 36, reca: "Nuove norme
    sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli
    esplosivi e dei congegni assimilati".
    - Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge
    21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di
    obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
    Comunita' europee - Legge comunitaria 1999):
    "Art. 11 (Modifiche all'art. 2 della legge 18 aprile
    1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con
    modesta capacita' offensiva). - 1. All'art. 2, primo comma,
    lettera h) della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le
    parole: "modelli anteriori al 1890 sono aggiunte le
    seguenti: "fatta eccezione per quelle a colpo singolo .
    2. All'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975,
    n. 110, e successive modificazioni, le parole: "le armi ad
    aria compressa sia lunghe sia corte sono sostituite dalle
    seguenti: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia
    lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia
    cinetica superiore a 7,5 joule, .
    3. Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di
    armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente
    negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva
    91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al
    controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel
    pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza
    pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento
    da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, adotta una
    disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria
    compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui
    proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5
    joule.
    3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di
    modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono
    assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina
    vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui
    proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale
    a 7,5 joule.
    4. Le sanzioni di cui all'art. 34 della legge 18 aprile
    1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa
    o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili
    erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
    5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere
    conforme ai seguenti criteri:
    a) la verifica di conformita' e' effettuata dalla
    Commissione consultiva centrale per il controllo delle
    armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non
    superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono
    tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente
    articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa
    e' utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e
    sotto la responsabilita' del produttore o dell'eventuale
    importatore, che ne certifica l'energia entro il limite
    consentito;
    b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al
    presente articolo e' consentito a condizione che gli
    acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia
    registrata da parte dell'armiere;
    c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui
    alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti
    maggiorenni. E' fatto divieto di affidamento a minori, con
    le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale.
    L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni e'
    consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
    d) per il porto degli strumenti di cui al presente
    articolo non vi e' obbligo di autorizzazione dell'Autorita'
    di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento e'
    consentito esclusivamente a maggiori di eta' o minori
    assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga
    per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati
    non aperti al pubblico;
    e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto
    degli strumenti di cui al presente articolo, contenute
    nelle disposizioni legislative atte a garantire la
    sicurezza e l'ordine pubblico.
    6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte
    specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione
    degli obblighi contenuti nel presente articolo".
    - L'art. 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422
    (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
    dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
    legge comunitaria 2000), ha aggiunto il comma 3-bis
    all'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, riportato
    nelle presenti note.
    - La direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno
    1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della
    detenzione di armi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
    CEE n. 256 del 13 settembre 1991.
    - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge
    23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
    Ministri):
    "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
    della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
    Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
    pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
    essere emanati regolamenti per disciplinare:
    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
    legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
    b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
    decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
    quelli relativi a materie riservate alla competenza
    regionale;
    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
    leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
    tratti di materie comunque riservate alla legge;
    d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
    amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
    dalla legge.
    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
    deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
    Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
    disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
    di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
    della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
    regolamentare del Governo, determinano le norme generali
    regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
    norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
    norme regolamentari.
    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
    regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
    autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
    espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
    materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
    adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
    necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
    dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
    dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
    del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
    4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
    ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
    denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
    del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
    registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
    Gazzetta Ufficiale.
    4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
    dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
    sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
    d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
    il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
    decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
    modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
    criteri che seguono:
    a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
    con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
    tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
    dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
    e l'amministrazione;
    b) individuazione degli uffici di livello
    dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
    diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
    funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
    omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
    duplicazioni funzionali;
    c) previsione di strumenti di verifica periodica
    dell'organizzazione e dei risultati;
    d) indicazione e revisione periodica della
    consistenza delle piante organiche;
    e) previsione di decreti ministeriali di natura non
    regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
    dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
    generali".




    chiudo cio che hai letto tu ingiro nei forum che nn p una legge ma un articolo corelato ai 4,5 mm non si puo superare il calibro 4,5 (senza porta d armi)
    si può concludere che, agli effetti pratici, sono liberalizzate tutte le armi ad aria od a gas in calibro 4,5 mm in cui il proiettile di gr. 0,53 non supera la velocità di 168 metri al secondo.

    ahahhaha secondo te il mio fucile spare un 0,53 oltre 168 dai invece di scrivere cosa lette nei forum postami un articolo di legge ridicolo

    e la figata qualè che se calcoli 168 m/s x 0,53 gr viene
    7.48 j quindi la legge è 1 punto e basta non fate copia incolla da altri come voi fate copia incolla di un articolo di legge se volete aver ragione
    Ultima modifica di Stefano Rafael Basso; 13/08/2014 a 11:48

  3. #13
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    Ditemi che scherza...
    Le 4,5mm sono fino a 7,5 j , le nostre repliche invece, 6mm massimo 0,99J.

    Una curiosità, dove giochi, con che squadra?

  4. #14
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    no tu nn hai capito il limite dei 4,5 non 6 è per il softair non per al di fuori del softair ma io ho gia specificato che con questo fucile non faccio softair chiuso il sofatir per quanto riguarda la vita reale se io ho un fucile 7,4 che sia 2,5 4,5 6 o 9 o 200mm non fa differenza per la legge basta che non superi 7,5 vuoi ribattere ancora leggiti l articolo ignorante


    copio incollo quello che hai scritto tu
    la legge dice anche che le armi di libera vendita con potenza da 1 a 7.5j devono avere un calibro massimo di 4.5mm
    le repliche softair sono 6mm
    quindi hai torto

    il softair che sia 6 qua siamo d accordo nesuno puo dire che non sia cosi la parte prima che hai detto una cagata dimmi in che articolo di legge sta scritto

    scriutto tu:
    la legge dice anche che le armi di libera vendita con potenza da 1 a 7.5j devono avere un calibro massimo di 4.5mm

    invece puoi avere quello che vuoi ma non devi superare i 7,5

    tanto per ho seduto vicino a me un mio amico che studia diritto quindi ............

    non dico con chi gioco perche gioco ov sempre in italia con gente particolare dove il limite dei mitra pistole sale di 0,5 i fucili di precisione ti dico solo che non hanno la stessa potenza di una pistola mitra ma ma ...... in modo da diversificare


    ------ Post aggiornato ------

    Quote Originariamente inviata da Ahab Visualizza il messaggio
    La canna è "AEG cut" quindi non è compatibile, per il gommino e per altre info vai in sniper area che troverai molte informazioni: .01 o .03 non cambia molto

    Ahab
    Ahab grz cmq andro a vedere o chiedere meglio li in sniper area
    Ultima modifica di Stefano Rafael Basso; 13/08/2014 a 12:02

  5. #15
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    Quote Originariamente inviata da Stefano Rafael Basso Visualizza il messaggio


    non dico con chi gioco perche gioco ov sempre in italia con gente particolare dove il limite dei mitra pistole sale di 0,5 i fucili di precisione ti dico solo che non hanno la stessa potenza di una pistola mitra ma ma ...... in modo da diversificare


    Tralasciando che hai ancora le idee confuse, molto confuse, sulla normativa delle asg e carabine ad aria compressa di libera vendita, ma qui c'è da preoccuparsi.

    Molto probabilmente, la storia è questa, siete un gruppo di ragazzini minorenni(lo spero vivamente, se foste maggiorenni io mi preoccuperei ancora di più) che giocano nel giardino del nonno(che bestemmia perchè si ritrova l'orto pieno di pallini), che hanno ordinato le loro belle ASG da San Marino, insieme ai molloni da camion da montare al loro interno.


    Riportatele nel joule e cercate di affiliarvi a qualche club serio

    Edit:
    Vedo ora che hai 21 anni, ho un'anno in meno di te, ma credevo di parlare con qualcuno più piccolo di me
    Ultima modifica di Mare; 13/08/2014 a 12:31

  6. #16
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    Quote Originariamente inviata da Mare Visualizza il messaggio
    Tralasciando che hai ancora le idee confuse, molto confuse, sulla normativa delle asg e carabine ad aria compressa di libera vendita, ma qui c'è da preoccuparsi.

    Molto probabilmente, la storia è questa, siete un gruppo di ragazzini minorenni(lo spero vivamente, se foste maggiorenni io mi preoccuperei ancora di più) che giocano nel giardino del nonno(che bestemmia perchè si ritrova l'orto pieno di pallini), che hanno ordinato le loro belle ASG da San Marino, insieme ai molloni da camion da montare al loro interno.


    Riportatele nel joule e cercate di affiliarvi a qualche club serio

    Edit:
    Vedo ora che hai 21 anni, ho un'anno in meno di te, ma credevo di parlare con qualcuno più piccolo di me
    io le idee confuse ma se ho postato un articolo come fate a dirmi hai le idee confuse l altro tipo che ha scritto che da 1j a 7,5 possono essere solo cal 4,5 ha le idee confuse VORRESTI DIRE DI NO?
    cmq nn siamo minorenni nessuno solo 1 ne ha 17 non ci è mai piaciuto a nessuno di noi che nel softair una pistola spari a 0,95 volendo e un fucile di precisione a 0,95 (qualcosa non torna) pistola 0,8 mitra 1,5 precisione 2,5 o 3 e abbiamo fatto ov cmq c è anche molta altra gente che gioca ov ci sono squadre propio sono diff da trovare ma ci sono molti che giocano anche normale anche io sono stato una 2 volte ma nn mi spira io sono appassionato di sniper e perche uno sniper da 4,5 kg spare come una pistola o un mitra?

  7. #17
    Perché non provate a localizzarvi il pi****o, lo montate, timbrate la garanzia e cominciate a usarlo!

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    Stefano Rafael Basso...la prossima volta che nominerai una replica anche solo "da immaginare" overjoule verrai bannato.

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