Originariamente inviata da leon64
dal regolamento per l’esecuzione del t.u.l.p.s
articolo 45
per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
non sono considerati armi per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da che pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
articolo 80
sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art. 42 della legge : i coltelli e le forbici ; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'art. 45 del presente regolamento.