Vero. Ma...
Patrimonio ed esercizi sociali
Art.10 -Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito
a) dalle quote sociale dei soci;
b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’ Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio;
d) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti
diversi.
Art.11 -Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, ne sono trasmissibili per atti tra vivi.
BILANCIO
Art.12 - Esercizio finanziario va dal 1.09 al 31.08 di ogni anno. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il quarto mese dal termine dell’anno sociale .
Art.13 -Eventuali residui di bilancio saranno destinati:
-il 10% al fondo di riserva;
-il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti di attrezzature. E' vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale
SCIOGLIMENTO
Art.25 -La decisione dello scioglimento dell’ Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti in Assemblea la cui validità è sancita dalla partecipazione di almeno il 50% della compagine sociale. In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’art. 14 sulla destinazione del patrimonio sociale dedotte le passività. Esaurita la procedura i fondi residui e i ricavi dei realizzi devono essere destinati ad altre associazioni con scopi analoghi o a fini di pubblica utilità, ai sensi del disposto di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662.
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