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Discussione: Guida radio parte 2

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  1. #1
    Aramil
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    parto dal presupposto che non è mia intenzione infrangere nessuna normativa ( anche volendo non ne ho la possibilità, sto valutando l'acquisto di una radio e per questo sono arrivato qui ).

    se ho capito bene le infrazioni possibili con l'uso di una g7 o di una intek ( in generale di una lpd/pmr ) sono queste, e mi pare di capire che sono anche abbastanza diffuse:

    - uso di radio senza avere l'autorizzazione generale d'uso per la banda pmr ( i famosi 12 € )
    - uso di radio su banda lpd ( ammesso che sia sanzionabile )
    - uso di radio con potenza maggiore a quella legale ( 10 mw x lpd e 500 mw x pmr446 )
    - uso di radio con antenna non fissa e/o sostituita

    ma come e quanto vengono sanzionate? e soprattutto chi può farlo ( guardia di finanza, polizia, chiunque ) ?? e' mai capitato a qualcuno ??

    inoltre si parla di autorizzazione generale di utilizzo intestata all’associazione, ma questo limita la possibilità d'uso solo agli "eventi" dell'associazione, o è una sorta di sconto comitiva per gli iscritti all'associazione??

    edit:

    visto che nessuno sà nulla, ho mandato una mail all'ispettorato territoriale toscana ( it.toscana@sviluppoeconomico.gov.it ) ed al ministero delle comunicazioni ( toscana@comunicazioni.it ). ora aspetto una risposta.
    ringrazio ghigno per la guida, che mi ha fatto comunque comodo.

    ecco il testo della mail:
    salve,
    vi scrivo perchè vorrei avere alcune delucidazioni sull'uso delle bande di frequenza lpd ( 433.0 ÷ 435.0 mhz ) e pmr446 ( 446.0 ÷ 446.1 mhz ). queste bande sono utilizzate dalle ricetrasmittenti più comunemente in vendita ( midland g7, intek mt4040, brondi fx200 solo per citarne alcune ) e ormai si trovano anche nei supermercati.

    parto dal presupposto che non è mia intenzione infrangere nessuna normativa ( anche volendo non ne ho la possibilità, sto valutando l'acquisto di una radio e per questo vi scrivo ).
    girovagando per il web mi sono informato e, se ho capito bene, le infrazioni possibili con l'uso di questi apparati sono queste:

    - uso di radio senza avere l'autorizzazione generale d'uso per la banda pmr446 ( 12 € annui )
    - uso di radio su banda lpd ( ammesso che sia sanzionabile, perchè da quel che sò il nuovo piano nazionale di ripartizione delle frequenze non prevede più l'esistenza degli lpd, e per questo l'immissione sul mercato degli apparati lpd sarebbe dovuta cessare il 31-12-2004. )
    - uso di radio con potenza maggiore a quella legale ( 10 mw x lpd e 500 mw x pmr446 )
    - uso di radio con antenna non fissa e/o sostituita

    ma come e quanto vengono sanzionate? e soprattutto chi può farlo ( guardia di finanza, polizia, chiunque ) ?
    vi prego di correggere i miei eventuali errori.

    grazie mille per la disponibilità, aspetto una vostra risposta.
    Ultima modifica di Aramil; 04/05/2009 a 15:06

  2. #2
    In attesa di conferma In attesa della conferma e-mail L'avatar di Robysas
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    xxx
    Ultima modifica di Robysas; 13/05/2009 a 12:18

  3. #3
    Il Poeta di SAM In attesa della conferma e-mail L'avatar di Ghigno
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    Quote Originariamente inviata da aramil Visualizza il messaggio
    ho mandato una mail all'ispettorato territoriale toscana ( it.toscana@sviluppoeconomico.gov.it ) ed al ministero delle comunicazioni ( toscana@comunicazioni.it ). ora aspetto una risposta.
    ottimo!

    quando ti rispondono, magari, pubblicaci qua la risposta, a vantaggio di tutti

    ciao grazie


  4. #4
    Aramil
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    alla fine mi hanno risposto dall'ispettorato toscana:
    prot.isp.toscana/2/grf/9650

    oggetto: codice delle comunicazioni elettroniche - d.lgs.259/2003

    in risposta alla e-mail della s.v., si comunica quanto segue.

    il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs.1.08.2003 n.259 dispone che l'utilizzo di c.b. (banda di frequenza 26,965-27,405 mhz) è da ritenersi di "libero uso", condizionato dalla presentazione di una dichiarazione e dal versamento di euro 12,00 -art.105 comma 1 lettera p).

    si precisa che, dal nuovo p.n.r.f. decreto ministeriale 13.11.2008 -nota 101c, gli apparati pmr446 (banda di frequenza 446,000-446,100 446,100-446,200 mhz), rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art.105 comma 1 lettera p), analogamente a quanto previsto per le comunicazioni in banda cittadina c.b.

    per quanto riguarda gli apparati lpd- banda di frequenza 433,050-434,790 mhz. potenza 10 mw., sono considerati di libero uso, come riportato dal p.n.r.f. decreto ministeriale 8 luglio 2002 e art. 105 g.u. 15.9.2003, senza alcun contributo, quelli esistenti sul mercato possono essere ancora utilizzati, in fonia, nella banda 433,050-433,75 mhz.
    l'utilizzo di apparati radioelettrici senza la relativa autorizzazione generale comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.102 c.2 del d.lgs.259/03.
    i controlli vengono effettuati da tutti gli organi della polizia giudiziaria.

    nel caso in cui non voglia più utilizzare l'apparato c.b. o pmr446, il mancato pagamento del contributo annuale va' considerato tacita rinuncia all'esercizio dell'apparato.

    per ulteriori chiarimenti può telefonare al n.055-2724334 o al n.055-218240 o consultare il nostro sito web per i fac-simili di dichiarazione:

    www.ispettoratocomunicazioni.toscana.it.
    distinti saluti.
    ora mi resta da capire cosa dice l'art.102 c.2 del d.lgs.259/03.

  5. #5
    Il Poeta di SAM In attesa della conferma e-mail L'avatar di Ghigno
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    Quote Originariamente inviata da aramil Visualizza il messaggio
    ora mi resta da capire cosa dice l'art.102 c.2 del d.lgs.259/03.
    ottimo!

    in questo ti aiuto io:

    art. 102
    violazione degli obblighi.
    1. chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d’uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
    2. chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l’autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
    3. il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all’articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all’anno.
    4. l’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d’uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
    5. l’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
    6. i trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno.
    7. indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l’impianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l’impianto stesso.
    8. l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al ministero.

  6. #6
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    Quote Originariamente inviata da aramil Visualizza il messaggio
    alla fine mi hanno risposto dall'ispettorato toscana
    dimenticavo...

    in soldoni:
    • il comma 2 si applica se non si sono versati i famigerati 12€
    • se invece si sono versati i 12€, ma si fa un uso diverso dal previsto (potenze, antenne, modalità...) si applica il comma 5





    ps:
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    gentilissimo!
    figurati, è un piacere!

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