la legge dice anche che le armi di libera vendita con potenza da 1 a 7.5j devono avere un calibro massimo di 4.5mm
le repliche softair sono 6mm
quindi hai torto
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la legge dice anche che le armi di libera vendita con potenza da 1 a 7.5j devono avere un calibro massimo di 4.5mm
le repliche softair sono 6mm
quindi hai torto
oddio ma che cazzate devo sentire dimmi che articolo lincami dove sta scritta la legge col numero di articolo c è sritto le armi a 7,5 calibro 4,5 non c è scritto i fucili da 1 a 7,5 devono essere 4,5 o gesu
ecco tutto l articolo il calibro 4,5 nn è nemmeno menzionato ignorante
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modifiche e integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato
approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e
integrazioni, concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale
30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura
delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e
integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e
integrazioni, concernente nuove norme sulla detenzione delle armi,
delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;
Visto l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1999;
Visto l'articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2000;
Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata
legge n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una disciplina
specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas
compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia
cinetica non superiore a 7,5 joule;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n.
422/2000 le repliche di armi antiche ad avancarica di modello
anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto
applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o
a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili "erogano
un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule";
Rilevata la necessita' di definire con apposito regolamento ed in
conformita' ai criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la
compiuta disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe
sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore
a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello
anteriore al 1890 a colpo singolo, in conformita' alle indicazioni
contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000;
Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi nelle sedute del 12 settembre, 27 settembre,
5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n.
27-12/A-7 in data 19 luglio 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizione
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui
proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine,
non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacita' offensiva
non assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il
funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e
sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o
trasportare altre sostanze o materiali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca:
"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza".
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca:
"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza".
- La legge 23 febbraio 1960, n. 186, reca: "Modifiche
al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla
obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco
portatili".
- Il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152,
reca: "Obbligatorieta' della punzonatura delle armi da
fuoco portatili".
- La legge 18 aprile 1975, n. 110, reca: "Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi".
- La legge 21 febbraio 1990, n. 36, reca: "Nuove norme
sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli
esplosivi e dei congegni assimilati".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge
21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 1999):
"Art. 11 (Modifiche all'art. 2 della legge 18 aprile
1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con
modesta capacita' offensiva). - 1. All'art. 2, primo comma,
lettera h) della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le
parole: "modelli anteriori al 1890 sono aggiunte le
seguenti: "fatta eccezione per quelle a colpo singolo .
2. All'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975,
n. 110, e successive modificazioni, le parole: "le armi ad
aria compressa sia lunghe sia corte sono sostituite dalle
seguenti: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia
lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia
cinetica superiore a 7,5 joule, .
3. Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di
armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente
negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva
91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel
pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza
pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento
da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta una
disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria
compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui
proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5
joule.
3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di
modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono
assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina
vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui
proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale
a 7,5 joule.
4. Le sanzioni di cui all'art. 34 della legge 18 aprile
1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa
o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili
erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere
conforme ai seguenti criteri:
a) la verifica di conformita' e' effettuata dalla
Commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non
superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono
tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente
articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa
e' utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e
sotto la responsabilita' del produttore o dell'eventuale
importatore, che ne certifica l'energia entro il limite
consentito;
b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al
presente articolo e' consentito a condizione che gli
acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia
registrata da parte dell'armiere;
c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui
alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti
maggiorenni. E' fatto divieto di affidamento a minori, con
le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale.
L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni e'
consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
d) per il porto degli strumenti di cui al presente
articolo non vi e' obbligo di autorizzazione dell'Autorita'
di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento e'
consentito esclusivamente a maggiori di eta' o minori
assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga
per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati
non aperti al pubblico;
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto
degli strumenti di cui al presente articolo, contenute
nelle disposizioni legislative atte a garantire la
sicurezza e l'ordine pubblico.
6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte
specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione
degli obblighi contenuti nel presente articolo".
- L'art. 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 2000), ha aggiunto il comma 3-bis
all'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, riportato
nelle presenti note.
- La direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno
1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
CEE n. 256 del 13 settembre 1991.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
chiudo cio che hai letto tu ingiro nei forum che nn p una legge ma un articolo corelato ai 4,5 mm non si puo superare il calibro 4,5 (senza porta d armi)
si può concludere che, agli effetti pratici, sono liberalizzate tutte le armi ad aria od a gas in calibro 4,5 mm in cui il proiettile di gr. 0,53 non supera la velocità di 168 metri al secondo.
ahahhaha secondo te il mio fucile spare un 0,53 oltre 168 dai invece di scrivere cosa lette nei forum postami un articolo di legge ridicolo
e la figata qualè che se calcoli 168 m/s x 0,53 gr viene 7.48 j quindi la legge è 1 punto e basta non fate copia incolla da altri come voi fate copia incolla di un articolo di legge se volete aver ragione
Ditemi che scherza...
Le 4,5mm sono fino a 7,5 j , le nostre repliche invece, 6mm massimo 0,99J.
Una curiosità, dove giochi, con che squadra?
no tu nn hai capito il limite dei 4,5 non 6 è per il softair non per al di fuori del softair ma io ho gia specificato che con questo fucile non faccio softair chiuso il sofatir per quanto riguarda la vita reale se io ho un fucile 7,4 che sia 2,5 4,5 6 o 9 o 200mm non fa differenza per la legge basta che non superi 7,5 vuoi ribattere ancora leggiti l articolo ignorante
copio incollo quello che hai scritto tu
la legge dice anche che le armi di libera vendita con potenza da 1 a 7.5j devono avere un calibro massimo di 4.5mm
le repliche softair sono 6mm
quindi hai torto
il softair che sia 6 qua siamo d accordo nesuno puo dire che non sia cosi la parte prima che hai detto una cagata dimmi in che articolo di legge sta scritto
scriutto tu:la legge dice anche che le armi di libera vendita con potenza da 1 a 7.5j devono avere un calibro massimo di 4.5mm
invece puoi avere quello che vuoi ma non devi superare i 7,5
tanto per ho seduto vicino a me un mio amico che studia diritto quindi ............
non dico con chi gioco perche gioco ov sempre in italia con gente particolare dove il limite dei mitra pistole sale di 0,5 i fucili di precisione ti dico solo che non hanno la stessa potenza di una pistola mitra ma ma ...... in modo da diversificare
------ Post aggiornato ------
Ahab grz cmq andro a vedere o chiedere meglio li in sniper area
Tralasciando che hai ancora le idee confuse, molto confuse, sulla normativa delle asg e carabine ad aria compressa di libera vendita, ma qui c'è da preoccuparsi.
Molto probabilmente, la storia è questa, siete un gruppo di ragazzini minorenni(lo spero vivamente, se foste maggiorenni io mi preoccuperei ancora di più) che giocano nel giardino del nonno(che bestemmia perchè si ritrova l'orto pieno di pallini), che hanno ordinato le loro belle ASG da San Marino, insieme ai molloni da camion da montare al loro interno.
Riportatele nel joule e cercate di affiliarvi a qualche club serio ;)
Edit:
Vedo ora che hai 21 anni, ho un'anno in meno di te, ma credevo di parlare con qualcuno più piccolo di me :o
io le idee confuse ma se ho postato un articolo come fate a dirmi hai le idee confuse l altro tipo che ha scritto che da 1j a 7,5 possono essere solo cal 4,5 ha le idee confuse VORRESTI DIRE DI NO?
cmq nn siamo minorenni nessuno solo 1 ne ha 17 non ci è mai piaciuto a nessuno di noi che nel softair una pistola spari a 0,95 volendo e un fucile di precisione a 0,95 (qualcosa non torna) pistola 0,8 mitra 1,5 precisione 2,5 o 3 e abbiamo fatto ov cmq c è anche molta altra gente che gioca ov ci sono squadre propio sono diff da trovare ma ci sono molti che giocano anche normale anche io sono stato una 2 volte ma nn mi spira io sono appassionato di sniper e perche uno sniper da 4,5 kg spare come una pistola o un mitra?
Stefano Rafael Basso...la prossima volta che nominerai una replica anche solo "da immaginare" overjoule verrai bannato.