testo "quasi" definitivo
versione ii
protocollo
per la pratica del softair
definizioni
1)- il softair è pratica ludico/sportiva che prevede, perché la sua finalità si concretizzi, l’utilizzo di asg (air soft gun) ovvero strumenti con aspetto di arma da sparo, sparanti pallini di plastica.
chi pratica il soft air punta la propria replica al fine di “colpire o attingere” l’avversario con il pallino lanciato dallo strumento.
l’avversario, colpito dal pallino, è considerato eliminato, concretizzandosi la finalità della pratica del softair.
l’utilizzo della asg (air soft gun), per colpire l'avversario con un pallino, è da considerare funzionale alla finalità della pratica del softair.
la pratica è svolta con ogni condizione metereologica.
non ci sono limitazioni per quanto riguarda la tipologia delle aree utilizzate ai fini della pratica del soft air.
2)- il soggetto che pratica il softair è definito “softgunner”.
il “softgunner” è il cittadino il quale, consapevole dei diritti e dei doveri giuridico/legali di cui è titolare, accetta coscientemente i rischi personali/fisici cui si espone praticando il softair.
3)- la “replica” o air soft gun (asg) è lo strumento con il quale il softgunner spara il pallino che, raggiungendo e colpendo al corpo l’avversario, lo elimina dal gioco.
in ottemperanza alla vigente normativa in materia di classificazione delle armi, lo strumento air soft gun è classificato “giocattolo”, liberamente acquistabile e detenibile, purchè l’energia prodotta dal pallino sparato, misurata con apposita strumentazione fissata in corrispondenza della volata (estremità anteriore della canna della asg) non superi 0,99 joule (qualsiasi sia il peso del pallino sparato).
l’energia di 0,99 joule erogata dalla asg costituisce limite massimo per cui tale strumento sia idoneo all’impiego nel softair, non esistendo normative ostative dell’impiego di siffatti strumenti contro esseri viventi.
ne consegue che, nella pratica del softair è fatto divieto di utilizzare asg eroganti energia superiore ad 0,99 joule.
doveri
softgunners maggiorenni
4)- il softgunner è consapevole dei rischi connessi alla pratica del softair che di quelli derivanti dalla propria condizione fisico/sanitaria.
per tale ragione, il softgunner accetta di:
- rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti di altro softgunner la cui azione avvenuta nel contesto della pratica ludica/sportiva del softair possa avergli arrecato danni patrimoniali o lesioni personali, sottoscrivendo apposito documento di “rinuncia di rivalsa”.
- sottoporsi periodicamente a visita medica al fine di accertare quale condizione minima la propria idoneità a svolgere attività sportive non agonistiche.
all’uopo, il softgunner si munisce di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle suddette condizioni, ogni qual volta gli venisse richiesto nell’ambito della pratica del softair in qualsiasi contesto, ovvero nell’ambito organizzativo/associativo di cui intende fare parte.
5)- il softgunner si impegna a contrarre – privatamente o in altro modo - polizza assicurativa per i rami “infortunio” e “responsabilità civile verso terzi”.
all’uopo, il softgunner si munisce di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e consistenza della propria copertura assicurativa ogni qual volta gli fosse richiesto, nell’ambito della pratica del softair in qualsiasi contesto, ovvero nell’ambito organizzativo/associativo di cui intende fare parte.
softgunners minorenni
6)- la pratica ludico/sportiva del softair è praticabile anche da soggetti minorenni.
essi devono attenersi a quanto indicato ai punti 4)- e 5)- del presente “protocollo”.
tutti gli atti di cui sopra, però, devono essere sottoscritti dai soggetti esercenti la “potestà genitoriale” sui softgunner minorenni.
in mancanza di documentazione idonea ad attestare l’autorizzazione alla pratica ludico/sportiva del softair alla “rinuncia di rivalsa” e alla sussistenza delle condizioni sanitarie minime richieste ai softgunner maggiorenni, i soggetti minorenni non dovranno essere ammessi alla pratica ludico/sportiva del softair in qualsiasi contesto, ovvero in ambito organizzato/associativo di cui intendano fare parte.
dispositivi di sicurezza e protezione
7)- in considerazione della definizione della pratica ludico/sportiva del softair e della “funzionalita’” dell’essere colpito dal pallino sparato dalla asg dell’avversario, il softgunner, maggiorenne o minorenne, indossa – quale minima condizione – protezione degli occhi.
all’uopo, sono considerati presidi “idonei”:
- occhiali a rete specificamente progettati e commercializzati per l’impiego nella pratica ludico/sportiva del softair:
- occhiali di tipo antinfortunistico dotati di lente in materiale infrangibile.
eventuali ulteriori protezioni di parti molli o dell’apparato dentario, sono a discrezione del softgunner.