protocollo
per la pratica del softair
definizioni
1)- il softair è pratica ludico/sportiva che prevede, perché la sua finalità si concretizzi, l’utilizzo di asg (air soft gun) ovvero strumenti con aspetto di arma da sparo, sparanti pallini di plastica.
chi pratica il soft air punta la propria replica al fine di “colpire o attingere” l’avversario con il pallino lanciato dallo strumento.
l’avversario, colpito dal pallino, è considerato eliminato, concretizzandosi la finalità della pratica del softair.
l’utilizzo della asg (air soft gun), per colpire l'avversario con un pallino, è da considerare funzionale alla finalità della pratica del softair.
2)- il soggetto che pratica il softair è definito “softgunner”.
il “softgunner” è il cittadino il quale, consapevole dei diritti e dei doveri giuridico/legali di cui è titolare, accetta coscientemente i rischi personali/fisici cui si espone praticando il softair.
3)- la “replica” o air soft gun (asg) è lo strumento con il quale il softgunner spara il pallino che, raggiungendo e colpendo al corpo l’avversario, lo elimina dal gioco.
in ottemperanza alla vigente normativa in materia di classificazione delle armi, lo strumento air soft gun è classificato “giocattolo”, liberamente acquistabile e detenibile, purchè l’energia prodotta dal pallino sparato, misurata con apposita strumentazione fissata in corrispondenza della volata (estremità anteriore della canna della asg) non superi 0,99 joule (qualsiasi sia il peso del pallino sparato).
l’energia di 0,99 joule erogata dalla asg costituisce limite massimo per cui tale strumento sia idoneo all’impiego nel softair, non esistendo normative ostative dell’impiego di siffatti strumenti contro esseri viventi.
ne consegue che, nella pratica del softair è fatto divieto di utilizzare asg eroganti energia superiore ad 0,99 joule.
doveri
softgunners maggiorenni
4)- il softgunner è consapevole dei rischi connessi alla pratica del softair che di quelli derivanti dalla propria condizione fisico/sanitaria.
per tale ragione, il softgunner accetta di:
- rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti di altro softgunner la cui azione avvenuta nel contesto della pratica ludica/sportiva del softair possa avergli arrecato danni patrimoniali o lesioni personali, sottoscrivendo apposito documento di “rinuncia di rivalsa”.
- sottoporsi periodicamente a visita medica al fine di accertare quale condizione minima la propria idoneità a svolgere attività sportive non agonistiche.
all’uopo, il softgunner si munisce di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle suddette condizioni, ogni qual volta gli venisse richiesto nell’ambito della pratica del softair in qualsiasi contesto, ovvero nell’ambito organizzativo/associativo di cui intende fare parte.
5)- il softgunner si impegna a contrarre – privatamente o in altro modo - polizza assicurativa per i rami “infortunio” e “responsabilità civile verso terzi”.
all’uopo, il softgunner si munisce di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e consistenza della propria copertura assicurativa ogni qual volta gli fosse richiesto, nell’ambito della pratica del softair in qualsiasi contesto, ovvero nell’ambito organizzativo/associativo di cui intende fare parte.
softgunners minorenni
6)- la pratica ludico/sportiva del softair è praticabile anche da soggetti minorenni.
essi devono attenersi a quanto indicato ai punti 4)- e 5)- del presente “protocollo”.
tutti gli atti di cui sopra, però, devono essere sottoscritti dai soggetti esercenti la “potestà genitoriale” sui softgunner minorenni.
in mancanza di documentazione idonea ad attestare l’autorizzazione alla pratica ludico/sportiva del softair alla “rinuncia di rivalsa” e alla sussistenza delle condizioni sanitarie minime richieste ai softgunner maggiorenni, i soggetti minorenni non dovranno essere ammessi alla pratica ludico/sportiva del softair in qualsiasi contesto, ovvero in ambito organizzato/associativo di cui intendano fare parte.
dispositivi di sicurezza e protezione
7)- in considerazione della definizione della pratica ludico/sportiva del softair e della “funzionalita’” dell’essere colpito dal pallino sparato dalla asg dell’avversario, il softgunner, maggiorenne o minorenne, indossa – quale minima condizione – protezione degli occhi.
all’uopo, sono considerati presidi “idonei”:
- occhiali a rete specificamente progettati e commercializzati per l’impiego nella pratica ludico/sportiva del softair:
- occhiali di tipo antinfortunistico dotati di lente in materiale infrangibile.
eventuali ulteriori protezioni di parti molli o dell’apparato dentario, sono a discrezione del softgunner.
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modalita’ di diffusione ed attuazione del presente protocollo
la pratica ludico/sportiva del softair consiste di incontri tra due o più soggetti.
per tale caratteristica, la pratica ludico/sportiva del softair può essere considerata alla stregua di un gioco di ruolo il quale, oltre alla valenza propriamente ludica, riveste valenza di contatto sociale tra soggetti che lo praticano.
affinché il presente “protocollo” abbia influenza sulla pratica del softair è necessario che i praticanti la pratica ludico/sportiva del softair condividano, sottoscrivendolo, il presente “protocollo”.
la diffusione del presente documento dovrebbe essere affidata:
- in prima persona, agli stessi softgunners;
- agli organi di stampa specializzata o ai siti internet di settore;
- ai contesti organizzativi di cui i softgunners intendono fare parte o nei quali intendono associarsi tra loro (in qualsiasi modalità prevista dalle normative vigenti in materia associazionistica);
- alle compagnie assicurative.
nel caso delle associazioni – qualsiasi sia la loro natura o valenza istituzionale – chi le rappresenta e ritenga utile allo sviluppo, diffusione e armonizzazione della pratica ludico/sportiva del softair un protocollo del genere che ho proposto, ne fornisce copia integrale ai propri associati e ne fa loro sottoscrivere una che deve essere conservata agli atti della propria associazione assieme alla documentazione indicata ai punti 4)- e 5)- del documento, avendo cura di esibirla ogni qual volta sia richiesto. a titolo di esempio, in occasione di incontri in ambito softairstico con soggetti non appartenenti ad alcuna, ovvero ad altra compagine associativa.
sensibilizzare le compagnie assicurative richiedendo pacchetti specificamente costruiti sulla base della “definizione” di softair, producendo, se necessario, la copia della polizza contratta qui in trentino, da dove scrivo a compagnie diverse, può essere un valido strumento di armonizzazione e diffusione della pratica.
questa è la base su cui ritengo sarebbe utile lavorare, implementando i summenzionati concetti, ovvero semplificandoli ove possibile.
penso che la semplicità e di tali, pochi, essenziali, concetti dovrebbe richiamare l’attenzione di coloro i quali, dalla posizione che rivestono in ambito di associazioni di settore ovvero di enti di promozione sportiva, non hanno forse compreso che le cose semplici e dirette sono quelle che servono in un momento in cui tutto è confuso e inutilmente reso complicato.
alcune precisazioni:
- dal punto di vista prettamente “assicurativo”, la sottoscrizione della “rinuncia alla rivalsa” del soggetto che pratica il softair nei confronti del suo omologo, di fatto può servire a rendere “idonee” anche polizze assicurative non necessariamente progettate per la specifica attività del softair.
il softgunner il quale, nel corso dell’incontro di softair subisca lesioni fisiche come conseguenza dell’essere stato colpito da un giocatore avversario (sempre che l’azione non sia stata volutamente lesiva…) attiverà la polizza ramo infortuni da lui stesso contratta, ovvero contratta a nome suo dall’organizzazione di cui fa parte.
il softgunner il quale nel contesto dell’incontro di soft air provocasse danni a persone diverse dai suoi omologhi impegnati nella stessa partita ovvero, al di fuori del contesto dell’incontro ludico/sportivo, agli stessi ripetuti omologhi, attiverà la polizza del ramo rct da lui stesso contratta, ovvero contratta a nome suo dall’organizzazione di cui fa parte.
-l’accesso alla pratica ludico/sportiva del softair di soggetti minorenni, per quanto possa sembrare un problema spinoso, di fatto tale non è.
lo può diventare, però, se affrontato in maniera sbagliata. mi spiego.
preso atto che, piaccia o no, l’acquisto e impiego delle repliche asg normalmente utilizzate per la pratica ludico/sportiva del softair è possibile anche a soggetti minorenni, sarebbe bene che questi ultimi siano sensibilizzati ad utilizzare in maniera corretta e responsabile detti strumenti.
impedire loro di praticare il softair è cosa controproducente non solo per i possibili effetti di ricaduta negativa sul movimento softairstico, ma anche per la necessità dello stesso di rinnovarsi affinché possa maturare e crescere, radicandosi nel contesto sociale, di fatto diluendosi in questo, e “anticipando” la maturazione -anche in soggetti non necessariamente maggiorenni- di quella “etica” sportiva di cui il nostro hobby ha bisogno.
tuttavia, è chiaro che ognuno è libero di accettare o non accettare di praticare il softair con o contro giocatori minorenni.
quindi, il “problema”, a mio avviso, può essere affrontato solamente e compiutamente, solo nei seguenti due modi:
1)- si vieta in maniera assoluta l’accesso alle organizzazioni o alle semplici partite tra soggetti non organizzati, di giocatori minorenni. e’ una presa di posizione criticabile o condivisibile, non ha importanza. resta il fatto che in questo modo si esclude qualsiasi rischio connesso alla presenza di minorenni nel proprio ambito softairstico.
2)- (che è quello che io personalmente sostengo ed applico) si permette ai giocatori minorenni, purché muniti della documentazione prevista dal “protocollo”, prima su tutto, l’autorizzazione scritta degli esercenti la potestà genitoriale a pratica ludico/sportiva del softair, di praticare l’attività, né più né meno di come la praticano i soggetti maggiorenni.
i minorenni, nel caso di incidenti nel corso dell’attività softairstica, in ambito assicurativo sono "trattati" allo stesso modo dei giocatori maggiorenni.
-se si infortunano, sono coperti dalla polizza “ramo infortuni” per loro contratta dagli esercenti la “potestà genitoriale” (privatamente, ovvero tramite l’organizzazione di cui fanno parte).
-se producono un danno a “terzi” (alle medesime condizioni previste dal protocollo, cioè con l’esclusione dal novero di “terzi” degli altri giocatori…), sono coperti dalla polizza “ramo rct” contratta sempre con le stesse modalità.
fare sottoscrivere ai soggetti aventi la “potestà genitoriale” documenti di “manleva” è controproducente perché, nel caso peggiore - cioè l’infortunio o l’incidente - viene a crearsi quella situazione di attrito che normalmente degenera in cause e contenziosi legali.
non solo. la sottoscrizione di simili documenti da parte degli aventi “la potestà genitoriale” sui minori – oltre ad essere un atto di irresponsabilità vero e proprio commesso proprio dagli esercenti la potestà – non solleva il giocatore maggiorenne, ovvero il rappresentante del contesto associativo/organizzato, dalla responsabilità che gli compete per il solo fatto di avere accettato la presenza del minorenne, nonostante il documento di manleva.
insomma, è bene che ognuno si assuma coscientemente la propria responsabilità. in tutti i sensi.
riassumendo, se un minorenne si infortuna nel corso della partita di soft air egli è risarcito dalla polizza infortuni né più né meno del softgunner maggiorenne.
se i di lui esercenti la “potestà genitoriale” non si accontentano del risarcimento previsto dai massimali della polizza (che però, vi ricordo, essi stessi hanno sottoscritto ovvero hanno autorizzato a contrarre, consapevoli dei limiti previsti – e la cosa ha la sua valenza in sede di eventuale contenzioso…), il responsabile dell’associazione non abbia timore a dichiararsi “responsabile” di quanto il minore in quel momento a lui affidato possa avere fatto o subito in termini di danni e ad attivare la propria polizza rct.
l’assicurazione, in questo caso, paga surrogandosi (cioè sostituendosi in quanto responsabile in solido per contratto) all’assicurato!
ma guai se l’assicurazione – o meglio, i liquidatori delle assicurazioni – vengono a sapere dell’esistenza di lettere di “manleva”.
il risarcimento avverrebbe comunque ma, invece di concretizzarsi in via breve chiudendo nel più breve tempo la questione e dando la possibilità di allontanare definitivamente il minore i cui esercenti la “potestà genitoriale”, fregandosene degli atti sottoscritti in precedenza, non si siano accontentati di quanto previsto dalle coperture assicurative sottoscritte, preferendo il tornaconto economico alla sensibilizzazione sociale e sportiva del proprio figlio.
in questo senso, ritengo utile suggerire – sicuramente nei contesti associativi organizzati – la nomina o designazione (anche se, di fatto, non servirebbe dato che c’è già il presidente o legale rappresentante…) di uno, o più di uno, istruttore/responsabile tecnico che accetti, cosciente di ciò che la cosa comporta, di prendersi cura degli eventuali giocatori minorenni.
nella peggiore delle ipotesi, tale figura è coperta dalla propria polizza rct, meglio se integrata da specifico pacchetto assicurativo con massimali maggiorati all’occorrenza (si pensi ai maestri di sci…).
per favore, vi chiedo di evitare commenti che non siano prettamente pertinenti con l'oggetto del topic.
critcare, tagliare, aggiungere, modificare... questo va bene.
sulla base dei suggerimenti ricevuti, penso di avere raggiunto una formulazione pressoche' definitiva e, tutto sommato, condivisibile, di questo "protocollo".
ora, vi prego. se avete qualche cosa da aggiungere o eliminare o correggere, per cortesia fatelo.
l'invito non è rivolto solo agli utenti registrati qui, ma anche anche ai "visitatori" che, sono certo, hanno letto il topic.


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