Originariamente inviata da
hedge83
non esageriamo adesso però
r.d. 18 giugno 1931, n. 773
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
28.oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.
eta:
non hai idea di quanta gente vada in giro vestita in uniforme spacciandosi per quello che non è...