ricevo e pubblico una guida tecnica da parte dell'amico etabeta:

il sistema sportivo italiano sta vivendo proprio in questo periodo un momento di forte rinnovamento e di incisivi cambiamenti nel cui contesto, tra l’altro, gli enti di promozione sportiva acquisiscono pari dignità e agiscono a pieno titolo con gli altri soggetti protagonisti dello sport: federazioni sportive, discipline associate, atleti e tecnici.
contestualmente è entrata a regime la normativa prevista per le società sportive dilettantistiche dall’art. 90 della legge 289/02 con le modifiche apportate dalla legge 128/04.
in questo modo le associazioni sportive dilettantistiche escono da una situazione di poca chiarezza che c’è stata negli anni passati e possono agire, a livello anche fiscale, con maggiore serenità.
l’art. 90 della legge 289 ha eliminato una serie di obblighi e semplificato le procedure per le associazioni sportive dilettantistiche; tuttavia per potere rientrare nell’elenco che il coni compila a tal proposito è necessario compiere pochi ma importanti adempimenti per mettersi in regola.
tutte le associazioni sportive dilettantistiche devono obbligatoriamente iscriversi al registro del coni per ottenere il riconoscimento e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge relativa alle associazioni sportive dilettantistiche.

denominazione sociale
tutte le società sportive devono inserire nella denominazione sociale la dicitura associazione sportiva dilettantistica.
per evitare di modificare in maniera radicale la propria denominazione e mantenere anche nel nome tradizioni ed eredità del passato suggeriamo che il termine associazione sportiva dilettantistica venga aggiunto alla denominazione sociale già esistente.
qualche esempio:
unione sportiva virtus può diventare “unione sportiva virtus — associazione sportiva dilettantistica”
calcio xxxxxx (per x si intende la località dove ha sede la società) può diventare “associazione sportiva dilettantistica calcio xxxxxx”
codice fiscale
tutte le società sportive devono obbligatoriamente essere in possesso del codice fiscale.
registro nazionale
delle associazioni
e società sportive dilettantistiche

il registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche è stato istituito dal coni in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 90 delle legge 282/02.
il registro è regolato dalla delibera che il consiglio nazionale del coni ha assunto l’11.11.2004, tenuto conto delle modifiche legislative intervenute, in relazione a quanto previsto dall’art. 90 della legge 282/02 e di quanto previsto dall’art. 7 del decreto legge 13/04 convertito nella legge 27 luglio 2004 n° 186.

tale ultima norma, in particolare, ha stabilito che “in relazione alla necessità di confermare che il coni è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui all’art. 90 della legge 282/02 si applicano alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal coni quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale” e che “il coni trasmette annualmente al ministero dell’economia e delle finanze – agenzia delle entrate, l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi”

l’iscrizione nel registro da parte delle nostre società sportive, pertanto, è necessaria per i seguenti motivi:
avere certificato il ruolo di società sportiva ai sensi del vigente ordinamento (decreto leg.vo 23 luglio 1999 n° 242)
potere usufruire della speciale normativa fiscale concessa dall’art. 90 della legge 282/02 alle società e associazioni sportive dilettantistiche

possono essere iscritte al registro le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgano attività dilettantistica, compresa l’attività didattica (e cioè di centri di formazione e/o di avviamento alla pratica sportiva e le scuole per i vari sport) in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 90 della legge 289/02, dal coni e dalle federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e/o ente di promozione sportiva cui sono affiliate.

il registro è distinto in 3 sezioni:
a)associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica
b)associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica
c)società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative

per le società affiliate agli enti di promozione sportiva l’iscrizione nel registro costituisce, inoltre, lo strumento con cui il coni verifica la consistenza di ciascun ente.

regime speciale per le associazioni sportive dilettantistiche, legge 16.12.1991, n. 398 alla luce della risoluzione n. 123 del 07.11.2006
si tratta del regime fiscale di favore cui possono godere quelle associazioni (riconosciute o non riconosciute), nonché le società di capitali, che praticano sport dilettantistico senza fine di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva. tale regime è stato poi esteso alle altre associazioni senza fine di lucro e alle pro-loco attraverso l'art. 9-bis del dl 30 dicembre 1991 n. 417 convertito in legge.

per potere usufruire delle agevolazioni della citata legge 398/91, necessita che l'associazione non abbia conseguito nel precedente periodo d'imposta proventi commerciali superiori a 250.000 euro. occorre esercitare l'opzione entro la fine dell'anno solare antecedente, a prescindere dalla scadenza dell'esercizio, con comunicazione da effettuare alla siae ed all'agenzia delle entrate (modello aa7/6). attenzione particolare per le associazioni già in regime speciale poiché se in corso d'anno viene superato il tetto di 250.000 euro di proventi si applicano con effetto dal mese immediatamente successivo le disposizioni ordinarie di contabilità (1).

tale regime consente di determinare il reddito attraverso una percentuale di redditività pari al 3% da applicare ai proventi derivanti dalle attività commerciali. se ad esempio gli introiti di natura commerciali sono di euro 103.291,38, allora il reddito da dichiarare è pari a euro 3.098,74, su cui si applica l'ires e l'irap.

sui medesimi proventi commerciali (ove soggetti a iva) si applica tale l’imposta sul valore aggiunto con le modalità di cui all'art. 74, comma 6, del dpr n. 633/1972.

ciò comporta l'esonero dalla presentazione della dichiarazione iva, l'obbligo del versamento trimestrale con la detrazione forfetaria del 50% (cioè si versa l‘iva a debito togliendo prima tale detrazione spettante in misura fissa), eccettuato per le sponsorizzazioni il cui abbattimento è soltanto del 10% (in tal caso si versa il 90% dell’iva) e per i diritti televisivi il cui abbattimento è di 1/3 (in sostanza si versa il 66,66%).

poiché si tratta di un obbligo, si ritiene che non siano dovuti gli interessi trimestrali nella misura del 1%, invece, previsti per una determinata platea di contribuenti.

altresì, il codice tributo da indicare nel modello f24 è il seguente 6729 (iva forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti - d. lgs. n. 60/1999) anche se una buona parte della dottrina ritiene che possono essere utilizzati anche gli ordinari codici iva (6031, 6032, 6033). in atto non esiste una precisazione ufficiale di parte ministeriale e si ricorda come in tali evenienze lo statuto del contribuente preveda che non possano essere irrogate sanzioni per errori (di natura formale) dovuti all'incertezza sull'interpretazione di norme o causati dalla mancata regolarizzazione da parte degli organi preposti.
1)novita'
risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 123 del 07/11/2006
con la risoluzione n. 123 del 07.11.2006 l’agenzia delle entrate, a seguito di una istanza di interpello posta da una associazione sportiva dilettantistica che si trova nel regime speciale di cui alla legge n. 398/1991, ha chiarito che tale associazione sportiva ove consegua nel periodo d'imposta proventi (per l'esercizio di attività commerciali) superiori a € 250.000, si determinano sia ai fini iva sia ai fini delle imposte sui redditi, due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari:
1) dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui é avvenuto il superamento del limite dei 250.000 euro, il reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) si determina, nonché l'iva si applica ancora in base al regime speciale di cui alla legge n. 398/1991.
in tale frazione di periodo pure gli adempimenti contabili vanno eseguiti osservando il regime agevolativo di cui alla citata legge n. 398/1991;
2) dal mese successivo all'avvenuto superamento del predetto limite (€ 250.000), fino alla fine del periodo d'imposta, si applica, invece, il regime tributario ordinario sia riguardo la determinazione dell'imposta sia riguardo ai fini degli adempimenti contabili.


e’ evidente, da quanto sopra, che l’affiliazione delle società sportive dilettantistiche al registro coni è condizione senza la quale le società sportive dilettantistiche non possono definirsi tali e non possono fruire dei benefici fiscali previsti dalla legge 398/1991.