
Originariamente inviata da
choffan
la legge ti tutela attraverso vari strumenti in una situazione come questa.
immaginando una risposta per diffamazione, ricordo che a monte di tutto si trova l'articolo 21 della costituzioneche sancisce la libertà di manifestare il proprio pensiero.
dato che questo principio è facilmente travisabile e travalicabile, nonchè in virtuale contraddizione con l'articolo 594 del codice penale (tutela dell'onore) è stato elaborato un ulteriore strumento, fondamentale e assolutamente adamantino nella chiarezza.
il diritto di cronaca infatti si basa su tre assunti:
1) vi è un interesse pubblico alla notizia
che in questo caso mi pare assolutamente scontato, data l'acribia del soggetto infamante, che potrebbe riprodursi in ulteriori atti di questo tipo, compromettendo la credibilità della sua associazione di rifierimento e della comunità di appartenenza (tutti noi)
2) i fatti sono narrati con oggettiva correttezza
ovvero non vi sono nè insulti nè diffamazioni nell'esposizione topica (com'è qui avvenuto fino ad ora)
3) i fatti corrispondono a verità
e su questo punto mi riporto a quanto logicamente scritto poco sopra: non riesco a pensare a nessuno disposto a far trapelare particolari così sensibili della propria vita privata se non a causa di un travaglio interiore che legalmente parlando può porre le premesse di ulteriori responsabilità della parte che offende (danni morali, o, civilisticamente parlando, il danno all'integrità, ovvero il danno biologico)
inoltre, aggiungo che al generale e inossidabile diritto di cronaca, vi è il fondamentale diritto di critica, che salvaguardia tutti noi nell'esprimere liberamente la nostra opinione sull'accaduto.
e' interesse generale dimostrare una solidarietà priva di ambiguità su un fatto come questo: lavarsene le mani, strozzare la discussione o travisarla nei termini originari potrebbe addirittura dare il via a fastidiose magagne legali (e qui lo può confermare chi ha avuto modo di conoscere come agisce la citazione per conoscenza dei fatti).