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Discussione: Posso rifiutare un pacco da un negozio?

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  1. #1
    Recluta L'avatar di Patrizio87
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    06 Nov 2008
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    Predefinito Posso rifiutare un pacco da un negozio?

    ciao ragazzi vi chiedo aiuto perche domani vorrei fare per la prima volta il bimbominchia. voglio rifiutare un pacco che mi arrivera da gm del valore di 170 euro. paghero in contrassegno.
    posso dire direttamente al corriere che non lo volgio e che lo riporti al mittente o son costretto a prenderlo, indi mandare la raccomandata di recesso a gm e poi rispedirglielo?


    grazie infinite a chi mi da un consiglio!

  2. #2
    SAMaximum



    L'avatar di TEX_ZEN
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    a parte il fatto che non voglio sapere per che motivo vuoi rimandarlo indietro....
    tu puoi rifiutare il pacco ma dando che motivazione al corriere che ti suona il campanello?

    gli dici no, non lo voglio, lo rimandi indietro ma lui un motivo penso debba metterlo sulla cedola di consegna....
    poi, con il venditore, hai stipulato a tutti gli effetti un contratto, non so adducendo quali motivazioni si possa rescindere senza subirne delle conseguenze!

  3. #3
    choffan
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    occhio alle parole
    a meno che tu non abbia stipulato l'acquisto con il capo di gm che ti stringeva i baveri della camicia minacciando di strapparti la testa (stato di pericolo o lesione) parliamo di risoluzione

    non voglio esser pignolo, è che penso che la conoscenza diffusa di un certo vocabolario tecnico possa venire a beneficio dell'intera collettività.
    in questo caso stiamo però agendo nei limiti del diritto di recesso: https://it.wikipedia.org/wiki/recesso nell'ambito della compravendita, ovvero contratti che si perfezionano con semplice accordo delle parti.
    potresti andare incontro ad una responsabilità contrattuale

    cito:


    l'acquisto da parte del consumatore

    gli articoli 1469 bis/1469 sexies e gli articoli 1519 bis/1519 nonies hanno introdotto la disciplina della vendita ai consumatori e della vendita dei beni di consumo.

    • il consumatore è colui il quale, al di fuori della sua attività professionale, acquista beni o servizi.
    • il professionista è colui il quale nell'esercizio della sua attività imprenditoriale o professionale offre beni o servizi.
    • il bene di consumo è un bene mobile (anche da assemblare o futuro) destinato ad essere messo sul mercato e consumato. fanno eccezione acqua, gas ed energia, a meno che non siano confezionati.

    la ratio di questi articoli si trova nella necessità di dover garantire il consumatore da eventuali squilibri contrattuali che i venditori possono compiere. infatti il consumatore si trova in una posizione subordinata, si tratta di un soggetto che aspira a conseguire un bene che pochi offrono, mentre i professionisti si trovano nella posizione di offrire i beni o i servizi a una molteplicità di persone. la disciplina sancisce la nullità di alcune clausole c.d. vessatorie che determinano gravi squilibri contrattuali a meno che queste non siano state oggetto di una seria trattativa (non semplicmenete di sottoscrizione). si è tuttavia prevista la nullità delle clausole, che sebbene oggetto di trattativa, determinino l'adesione del consumatore a condizioni generali e a clausole che al momento della stipulazione non poteva conoscere, oppure limitino la responsabilità del professionista e le azioni che può esperire il consumatore. l'eventuale sanzione di nullità della clausola vessatoria non determina la nullità del contratto. il giudizio di vessatorietà non riguarda l'oggetto e il prezzo, salvo questi non siano determinati chiaramente.
    é stata introdotta anche una disciplina volta a garantire la conformità del bene al contratto (articolo 129 del
    codice del consumo). la conformità va valutata non soltanto in relazione al contratto, ma anche con riguardo all'informazione pre-contrattuale e alle descrizioni del professionista, nonché alla pubblicità o all'etichettatura del bene. la conformità è comunque fondata su:

    • l'idoneità all'uso quale servono abitualmente beni dello stesso tipo.
    • la sussistenza di qualità che il consumatore può ragionevolmente aspettatarsi tnuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o dal suo rappresentante (nella pubblicità ed etichettatura).
    • l'idoneità all'uso particolare voluto e segnalato dal consumatore e che il venditore abbia accettato per fatti concludenti, ovvero tacitamente.

    la rilevanza è esclusa se al momento della conclusione del contratto il consumatore ne era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza.
    come rimedio a disposizione del consumatore la sostituzione del bene o la sua riparazione. resta in piedi la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo. la scelta tra riparazione e sostituzione sono esperibili sono nel caso in cui non siano troppo onerosi, altrimetni subentrerà la scelta tra azione redibitoria o estimatoria.
    nel caso dei beni di consumo si ha un termine di decadenza di due mesi dalla scoperta e un termine di prescrizione di due anni dalla consegna. qualora il difetto si manifesti entro 6 mesi dalla consegna allora si presume già presente al momento della consegna, salvo la prova contraria.





    dovresti guardare il contratto sottoscritto col venditore (le caratteristiche immagino siano riportate sul sito) per assicurarti la non esistenza di clausole penali in caso di recesso senza giusta causa (perchè tu non hai un buon motivo per la legge nei confronti della tua azione). mi piacerebbe capire che diritto commerciale applichi lo stato di san marino, perchè in italia la tua immaturità sarebbe punita con una serie di strumenti ben inquadrati dal diritto
    per tua fortuna l'acquisto è avvenuto online, e quindi:

    chi acquista un oggetto, sottoscrive un abbonamento o simili ha 7 giorni di tempo per disdire senza penali il contratto che ha firmato.


    ciò è coerente con l'ipotesi iniziale di compravendita: se il contratto si valida con il semplice consenso, esso è già perfezionanto al momento della consegna, e dunque il recesso può avvenire in presenza del corriere. se al contrario si trattasse di un contratto reale incapperesti in responsabilità precontrattuali di non poco momento.
    ma non stiamo parlando di un mutuo
    Ultima modifica di choffan; 26/02/2009 a 02:29

  4. #4
    Recluta L'avatar di papipizza
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    essendo un acquisto internet , puoi esercitare il diritto di recesso , semplicemente riufiutare il pacco non appena ti arriva il corriere , il quale non fa altro che rispedirlo al mittente , il quale sicuramente ti chiamerà chiedendoti il motivo del rifiuto , non credo che per 170 € da san marino ti dichiarino guerra ,sicuramente non ci fai una bella figura ..

  5. #5
    Recluta L'avatar di Patrizio87
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    grazie a tutti raga. alla fine ho deciso che lo accettero ugualmente, cmq chiedo anche al corriere cosi siam sicuri su sta cosa..ciao!!

  6. #6
    Soldataccio


    L'avatar di lobo_darkhawk
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    piano piano... giustissimo il diritto di recesso...

    ma oltre ai diritti del consumatore direi di usare un pizzico di buon senso!

    il venditore, oltre a pigliarsi sul groppone le spese di spedizione avrà anche una penale di "stazionamento" del pacco...
    se si comincia a essere più persone che fatto sti tiri da bm stiamo certi che i negozzi cominceranno a non far più vendite in contrassegno (come è già successo su ebay..)

    tante volte mi sembra che qui si tratti chi ha un negozio come un "vampiro che vive del sangue di noi softgunner"...

  7. #7
    Spina L'avatar di simonone
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    Quote Originariamente inviata da lobo_darkhawk Visualizza il messaggio
    piano piano... giustissimo il diritto di recesso...

    ma oltre ai diritti del consumatore direi di usare un pizzico di buon senso!

    il venditore, oltre a pigliarsi sul groppone le spese di spedizione avrà anche una penale di "stazionamento" del pacco...
    se si comincia a essere più persone che fatto sti tiri da bm stiamo certi che i negozzi cominceranno a non far più vendite in contrassegno (come è già successo su ebay..)

    tante volte mi sembra che qui si tratti chi ha un negozio come un "vampiro che vive del sangue di noi softgunner"...
    mah guarda chi vende questi conti di convenienza se li fa e come dici tu, se le spese per errori o resi dai clienti diventano eccessive, si cambiano i prezzi o le condizioni di reso.
    in caso di rifiuto del mittente, il corriere addebita al mittente le spese di viaggio andata/ritorno, mentre le spese di giacenza vengono addebitate solo se c'è una mancata consegna per assenza del destinatario.
    si parla comunque di pochi spiccioli per la giacenza, (mentre i costi di trasporto sono decisamente più onerosi, spesso i diecieuro che addebitano i venditori sono puramente forfaittari, un corriere espresso è molto più costoso).

    per quanto riguarda san marino: anch'io preferisco pagare di più per rivolgermi a negozi che danno più servizio.

  8. #8
    Spina L'avatar di simonone
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    se anche lo rifiuti non casca il mondo.
    certo se io fossi in gm ci penserei 2o3 volte prima di evadere un tuo altro eventuale futuro ordine

  9. #9
    Recluta L'avatar di Patrizio87
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    certo se io fossi in gm ci penserei 2o3 volte prima di evadere un tuo altro eventuale futuro ordine
    guarda, andando ot, sono io che avrei mille motivi per non comprare da lui. io non compro piu da san marino,e sta volta ho dovuto fare un eccezzione perche era l'unico con l'acog g&p. non meritano rispetto. ciao

  10. #10
    Soldataccio


    L'avatar di lobo_darkhawk
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    daccordo con te!
    ma qua non si arla di servizio buono o scadente, si parla di non acettare la roba che mi arriva a casa!
    il reso ha senso se la merce è difettata o non conforme... non trovo corretto il "perchè non la voglio più"!!! almeno non è rispettoso

    io ho dei clienti che han fatto così in passato, ora se vogliono lavorare con me prima pagano e dopo prendo in mano l'ordine

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