........e cmq,basta usare il tasto "cerca" o andare in "leggi & softair" quì su sam che ci sono tutte le delucidazioni possibili.........(grazie spettro & c:!!!!!).
oh... davvero?? grazie!
a te sembra chiara?
posso garantirti che , almeno in materia di armi , la legislazione italiana e' la piu' lacunosa d' europa.
e come e' buona abitudine in italia, anche la legislazione vigente in tema di asg non e' da meno.
il problema in italia e' che siamo un paese che legifera con moltissima facilita' e spontaneeta' ma , purtroppo , spesso tra postille, decreri ed aggiunte, ci dimentichiamo di abrogare ed eliminare cio' che e' ormai desueto.
ecco perche' , proprio in materia di armi , se si arriva in giudizio a seguito di presunto reato , tutto e' un terno al lotto e tutto dipende dall' interpretazione . la liberta' di interpretazione e' proprio cio' che affligge la legislazione italiana in questa materia e non solo.
es.
legge 21 dicembre 1999 n. 526; disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle comunità europee; legge comunitaria 1999 (gazzetta ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000, suppl. ord. ).
(omissis)
art. 11. (modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva).
1. all'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "modelli anteriori al 1890" sono aggiunte le seguenti:,, fatta eccezione per quelle a colpo singolo". (nota 1)
2. all'articolo. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole "le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte" sono sostituite dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule". (nota 2)
3. al fine di pervenire ad un più adeguato livello dì armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri paesi comunitari e di integrare la direttiva 911477/cf-e dei consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule. (nota 3)
3-bis. le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule.
l'art. 3 bis è stato aggiunto dall'art. 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (gazzetta ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2001 - supplemento ordinario n. 14)(nota 14)
4. le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule (nota 4).
5. il regolamento dì cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:
a) la verifica di conformità è effettuata dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule (nota 5). i produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo (nota 6). per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito; (nota 7).
b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere; (nota 8).
c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. è fatto divieto di affidamento a minori con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale (nota 9). l'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza (nota 10).
d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza (nota 11). l'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico; (nota 12).
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. (nota 13).
6. nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.
note di e. mori
(1) l'art. 2, primo comma lettera h) della legge 110/1975 viene quindi così riformulato:
"agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
(omissis..... )
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo. "
ciò significa che originariamente la norma considerava queste armi, armi comuni; ora invece le repliche monocolpo ad avancarica di armi antiche (quelle di modello anteriore al 1890) non sono più considerate armi comuni da sparo. ciò non significa che esse vengano liberalizzate e siano di libera vendita e detenzione. siccome le armi antiche originali (di dubbia funzionalità) rimangono ricomprese nella categoria delle armi proprie non comuni, non si può certo ritenere che siano liberalizzate quelle moderne, sicuramente funzionanti e controllate persino dal banco di prova. perciò le armi monocolpo ad avancarica in questione finiscono ora per rientrare in una aberrante, inutile e mai vista categoria di armi proprie da sparo che non sono né armi comuni, né armi antiche. esse quindi sono giuridicamente assimilabili ad un pugnale e perciò: possono essere acquistate solo con nulla osta o porto d'armi, vanno denunziate, non possono essere portate per nessun motivo, neppure da chi ha il porto d'armi.
so benissimo che questa non era la volontà di chi ha proposto la legge (ma se non ne capisce, perché non si dedica ad altri mestieri? ), ma così ha scritto nella legge, a chiare lettere. arrampicandosi sugli specchi, con l'aiuto di qualche circolare del ministero, si potrà arrivare a sostenere, al massimo, che il legislatore voleva dire che non sono armi comuni, ma che sono armi antiche, come già in parte si poteva dedurre dal settimo comma dell'art. 10 legge 110/1975: unico vantaggio giuridico sarà che come armi antiche esse potranno essere portate da chi ha licenza di porto. altrimenti la norma peggiora solo la situazione invece di migliorarla!
chi l'ha scritta avrebbe dovuto dire, semmai: "le armi ad avancarica monocolpo non sono considerate armi, ma strumenti sportivi atti ad offendere".
queste armi monocolpo dovranno essere immatricolate e recare il punzone del banco di prova, non fanno numero ai fini della collezione di armi moderne e la cassazione deciderà sicuramente (anche se la soluzione sarà discutibile) che non possono essere alterate o rese clandestine; vale a dire che rimangono armi a tutti gli effetti. del resto non vi è dubbio che l'idea di liberalizzare improvvisamente delle armi da fuoco letali, mentre non si riesce a liberalizzare un pugnale, o una debole carabina ad aria compressa, o una debole arma da bersaglio da sala, era e rimane stravagante.
le pene per il porto o la detenzione abusiva saranno quelle previste dal codice penale, art. 697 e 699.
(2) il terzo comma dell'art. 2 della legge 110/1975 viene così riformulato:
" sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. "
diciamo che chi ha fatto la modifica non ha mai letto la frase complessiva che ne veniva fuori e che ora risulta ben poco comprensibile. in primo luogo, avendo introdotto la dizione "ad aria compressa o a gas compressi", andava eliminata la dicitura "ad emissione di gas" che si riferisce proprio alle armi a gas compressi.
in secondo luogo, stabilito per legge che le armi ad aria compressa di potenzialità inferiore a 7,5 joule non sono offensive, andava escluso il richiamo alla valutazione della commissione, che rimane solamente per le armi da bersaglio da sala e lanciarazzi. ad ogni modo il risultato della norma sul piamo giuridico è chiaro: le armi ad aria compressa con meno di 7,5 joule non rientrano più tra le armi, ma tra gli strumenti atti ad offendere. negli articoli successivi vengono però emanate disposizioni particolari che portato a sottoporre gli strumenti ad aria compressa ad un regime tutto particolare.
chi ha scritto la norma, se avesse saputo ciò che faceva, avrebbe dovuto scrivere: "le armi ad aria compressa eroganti un'energia non superiore a 7,5 joules si considerano non atte a recare offesa alla persona".
(3) norma troppo generica perché demanda al ministero di dettare regole, senza dare linee guida. tante sono le cose da regolare, ma ogni decisione finisce per influire su sanzioni penali e dovrebbe essere il legislatore a dettare norme e sanzioni. qui si tratta di creare un regime apposito per degli strumenti a metà strada tra l'arma propria e l'arma impropria e la legge non dice neppure chi li può vendere ed importare! anche la previsione che sia il ministero a stabilire le sanzioni amministrative di cui al comma sesto è molto dubbio dal punto di vista costituzionale.
ad ogni modo, fino a che il regolamento non è emanato, le disposizioni sugli strumenti ad aria compressa non possono trovare applicazione. si potrebbe però agevolmente sostenere, proprio perché alcune disposizioni sono già sufficientemente complete, che trascorsi i 120 giorni senza l'emanazione del regolamento, la legge diventi applicabile in quelle parti che non richiedono integrazioni.
(4) il richiamo all'art. 34 della legge 110 è una pura scemenza; l'articolo triplicava, nel 1975, le pene per le contravvenzioni concernenti gli esplosivi. che cosa c'entrino con le armi ad aria compressa è un mistero gaudioso. forse l'estensore voleva escludere l'applicazione dell'aumento delle pene per le contravvenzioni contenute nel codice penale alle norme concernenti le armi contenuto nell'art. 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497: ma se ora le armi ad aria compressa di modesta capacità offensiva non sono più armi, ma strumenti, perché mai dovrebbero applicarsi le norme sulle armi? è lo stesso legislatore che nel comma 6 dice che si applicheranno sanzioni amministrative!
(5) è insensato affidare la competenza alla commissione che non è un organo tecnico e non può certo accertare le caratteristiche dello strumento solo guardandolo. il controllo andava affidato al banco di prova. inoltre: se non è più un'arma, che cosa c'entra la commissione per le armi? è inoltre del tutto ovvio che questi strumenti non sono soggetti a catalogazione.
(6) la previsione della immatricolazione, stante le premesse, è del tutto insensata; se lo strumento può essere ceduto liberamente e non deve essere denunziato è sicuro che, comunque, dalla matricola non si potrà risalire, salvo rari casi, al proprietario dell'arma.
(7) il punzone non serve per "identificare" l'arma; a ciò serve, bene o male, la matricola! il punzone serve per garantire al possessore e al controllore che si tratta di uno strumento e non di un'arma comune da sparo.
(8) a questa disposizione manca la premessa essenziale e cioè che la vendita di questi strumenti sia riservata agli armieri; senza una specifica disposizione non vi è ragione di vietarne la vendita anche ai negozi di oggetti sportivi, ad esempio. in via interpretativa si può arrivare ad affermare che il legislatore volle affermare il contrario e quindi, in sostanza, la norma, dato per implicito che questi strumenti potranno essere venduti solo da armieri, stabilisce che possono essere acquistati da qualsiasi persona maggiorenne esibendo un qualsiasi documenti di identità. l'armiere dovrà registrare la vendita sul registro giornaliero. poiché non si tratta di armi, non sarà però tenuto a caricare gli acquisti sul proprio registro giornaliero. resta avvolto nel totale mistero quali adempimenti debbano osservare i produttori o importatori: siccome non si tratta di armi, la produzione e l'importazione diventano sicuramente libere (ma come si fa a stabilire se lo strumento prodotto avrà più o meno di 7,5 joule?) e, in mancanza di una norma specifica, il produttore non pare possa essere obbligato a tenere il registro delle armi vendute o esportate all'ingrosso.
la norma non si è posto il problema dell'importazione da parte di privati che acquistino lo strumento all'estero; è certamente illegittimo che l'importazione del privato venga limitata ed è proprio il colmo che in una legge fatta per adeguarci all'europa, vengano inserite disposizioni che di fatto limitano la libera circolazione di una merce.
(9) gli strumenti ad aria compressa possono essere ceduti, prestati, scambiati, fra maggiorenni, senza problemi e formalità. sarà punito con una sanzione amministrativa il fatto di cedere o affidare questi strumenti a minorenni, salvo che nei casi consentiti. il richiamo alle lettere a) e b) è sbagliato.
(10) non esistono norme di pubblica sicurezza che regolino questa situazione! la frase poi è barocca e sembra voler dire che i minori, quando ci sono adulti in giro, devono stare attenti a quello che fanno oppure che, se i maggiorenni non ci sono, possono fare quello che vogliono! povera lingua italiana.
in effetti chi ha scritto pensava di dire che i minorenni possono usare gli strumenti solo in presenza degli adulti.
(11) il porto degli strumenti ad aria compressa è libero, cioè non soggetto ad autorizzazione. resta fermo che trattasi di strumenti atti ad offendere di cui il porto è consentito solo per giustificato motivo, così come avviene per un arco, una balestra o un coltello). in teoria quindi è consentito prendere lo strumento ed andare in qualsiasi prato o bosco per sparare ad un bersaglio o ad una lattina della birra. ma senza una chiara norma, quanti anni ci vorranno per far comprendere a polizia e giudici che ciò è lecito?
(12) qui il legislatore ripete e precisa, ma in modo oscuro, ciò che aveva già detto: che i minori di 18 anni possono usare gli strumenti ad aria in poligoni privati o in luoghi privati non aperti al pubblico, con la presenza di un maggiorenne. sono fatte salve le norme sui poligoni del tsn. norma del tutto superflua perché in queste situazioni, in presenza di persona maggiorenne, essi possono usare anche armi comuni da sparo! dalla norma però si potrebbe comprendere che viene creata la figura dell'incauto affidamento di strumento: chi affida l'arma a un minorenne, anche in casa, se viene scoperto (ad esempio in caso di incidente), risponderà di una sanzione amministrativa.
(13) disposizione che è una pura scemenza: poiché si tratta di strumenti atti ad offendere e non di armi non esiste alcuna disposizione di legge che ne regoli il trasporto! e davvero riesce difficile capire come uno strumento possa mettere in pericolo la sicurezza pubblica.
in conclusione: pur nella marasma logico con cui la legge è stata formulata, si può concludere che il legislatore ha stabilito che le pistole e carabine ad aria o gas compressi di modesta capacità offensiva, come tali certificate, non sono più armi, ma strumenti atti ad offendere. esse però costituiscono una particolare categoria di questi strumenti perché soggiacciono ad alcune limitazioni:
- obbligo di immatricolazione;
- vendita solo da parte di armieri,
- acquisto, cessione e detenzione liberi, senza formalità alcuna;
- porto consentito se ci si preoccupa di poter dimostrare un giustificato motivo;
- divieto di affidarli a minorenni, salvo casi particolari.
non essendo più armi, rimane punito con sanzioni penali solo il loro porto senza giustificato motivo; tutte e altre condotte verranno punite con sanzioni amministrative da stabilirsi.
chi aumenta la potenzialità di uno strumento ad aria compressa oltre i 7,5 joule, risponderà di illegale fabbricazione di arma (non di alterazione di arma, perché originariamente non è arma).
il produttore o importatore che certifichi la qualità di strumento mentre invece ci si trova di fronte ad un'arma, risponderà di illegale fabbricazione, importazione, commercio di armi.
la mancanza della matricola comporterà solo sanzioni amministrative.
il legislatore (chi aveva dubbi al riguardo?), si è dimenticato di dettare norme per le armi ad aria compressa sotto i 7,5 joule, già detenute. in proposito dovrà necessaria-mente provvedere il regolamento del ministero. è probabile che nel giro di qualche anno e dopo qualche migliaio di condanne, si riuscirà a convincere la cassazione che chi detiene una vecchia carabina sfiatata ha diritto di farlo, senza formalità come chi l'ha comperata nuova dall'armiere.
personalmente propongo che chi ha una di queste carabine, denunzi alla questura che si tratta di arma di modesta capacità offensiva, allegando certificazione di un armiere o autocertificazione. ricordo che per il calibro 4,5 la velocità iniziale non deve superare i 173 ms e per il calibro 5,6 i 122 ms (valori ottenuti con proiettile sferico da 0,5 o, rispettivamente, 1 grammo, secondo la formula per cui la velocità richiesta è data dalla radice quadrata di 15000 diviso per il peso della palla in grammi).
la legge è così lacunosa e malfatta che probabilmente finirà anche davanti alla corte costituzionale per le troppe disparità di trattamento che comporta.
la normativa concernente le armi giocattolo ad aria compressa e gli strumenti soft-air rimane (per fortuna), invariata: trattasi di giocattoli per bambini o per adulti, sottratti ad ogni controllo di pubblica sicurezza.
si pone ovviamente il problema se gli strumenti ad aria compressa con potenzialità superiore a quella di un giocattolo, ma inferiore a 7,5 joule, debbano o meno essere assoggettati alla normativa per le armi giocattolo di cui all'art. 5 l. 110/1975. ciò comporterebbe l'applicazione del tappo rosso e il divieto di costruirle con tecniche o materiali che ne consentano la modifica in armi comuni da sparo!
e' di tutta evidenza, dal punto di vista del buon senso, che questa nuova categoria di strumenti non può essere assoggettata al regime delle armi giocattolo: in tutti i paesi europei ove vi è una normativa analoga, questi strumenti sono normali armi ad aria compressa in cui la potenza viene ridotta agendo sulla molla di compressione o sulle valvole di erogazione del gas.
ma questa soluzione logica, può essere ricavata dalla sciagurata norma in esame?
si, ma a patto di accogliere la mia interpretazione secondo cui questi strumenti ricadono ora nella categoria degli strumenti atti ad offendere. perciò il fabbricante o commerciante non è tenuto ad osservare particolari regole nella produzione di questi strumenti e a lui non si applicano le sanzioni di cui al citato art. 5.
se invece dovesse introdursi l'interpretazione che trattasi di armi giocattolo, ci si avvolgerebbe in un intrico di contraddizioni ed assurdità indistricabile e sicuramente incostituzionale. (14)nota all'art. 3 bis introdotto dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422
come si era scritto sopra, l'errata formulazione dell'articolo 1 portava alla conseguenza di peggiorare il regime giuridico delle repliche monocolpo ad avancarica. ora il legislatore ha cercato di rimediare con questo articolo 3 bis in cui si dice che le repliche in questione sono assimilate, per quanto possibile alle armi ad aria compressa di ridotta potenzialità. vediamo cosa ciò significhi in pratica.
repliche di armi antiche ad avancarica, lunghe o corte, sono (secondo la migliore interpretazione) quelle prodotte dopo il 1975 (anno in cui è stata creata la categoria delle repliche) mentre che le armi ad avancarica prodotte tra il 1890 e il 1975,
poco importa se copia di modelli anteriori o di nuova concezione sono assimilate alle armi antiche. nel campo che ora ci riguarda delle armi ad avancarica monocolpo abbiamo tre diverse categorie: quelle antiche vere e proprie, quelle assimilate alle armi antiche, le repliche.
l'art. 1 e l'art. 3 bis sembrano voler regolare solo le repliche vere e proprie, ma è una totale assurdità; una interpretazione letterale porterebbe ad una sicura dichiarazione di incostituzionalità della norma perché porterebbe a punire lievemente o addirittura a non punire chi ha che fare con armi di produzione moderna, e quindi sicure, ben lavorate, provate al banco di prova, ed a condannare invece chi tenesse un identico comportamento con armi antiche o assimilate.
si deve quindi ritenere che vale il principio generale secondo cui "nel più sta il meno" e ritenere che con la nuova norma tutte le armi ad avancarica a colpo singolo siano liberalizzate, comprese quelle antiche.
detto questo vediamo quale sarà il loro regime, nel limite in cui è consentito fare affermazioni senza il regolamento ministeriale che dovrà regolare la materia dell'aria compressa e, ora, anche quella delle repliche.
è veramente difficile dire qualche cosa di certo, salvo che esse sono liberamente acquistabili mediante presentazione di un documento di identità; l'armiere dovrà registrare la vendita. queste armi non "faranno numero" ai fini della licenza di collezione.
ogni altro punto rimane per ora incerto.
non si sa se essa andranno o meno denunziate; è facile accorgersi però che se esse dovessero essere esentate da denunzia, salterebbe tutto il sistema attuale perché sarebbe assurdo ed incostituzionale dover denunziare un pugnale e non dover denunziare una pistola che, sia pure ad avancarica e monocolpo, può ammazzare come ogni altra arma da fuoco (si tratta delle armi usate in ogni guerra fino a metà ottocento!).
la legge dice che esse possono essere portate senza licenza di porto d'armi; rimane fermo che esse sono, come minimo armi improprie e che perciò possono essere portate solo per giustificato motivo; unico motivo giustificato può essere quello di fare del tiro a segno. questo però può anche essere fatto in aperta campagna ed è prevedibile quale contenzioso giudiziario si innescherà. anche sotto il profilo venatorio, nulla vieta ora di andare in un bosco con un moschetto ad avancarica e di attendere tranquillamente il passaggio di un capriolo, almeno fino a ché un guardacaccia può dimostrare che volevamo sparare al cervo e non ad un bersaglio che avevamo sistemato nei pressi.
stando alla disposizioni letterali, le repliche dovrebbero essere importabili liberamente; ovvio però che allora cade tutto il sistema del controllo attraverso le registrazioni degli armieri ed è probabile che, in fin dei conti, usciranno norme regolamentari restrittive.
una cosa si può già consigliare: denunziare comunque le repliche, anche se la legge non lo prevederà e denunziare come repliche tutte le armi ad avancarica monocolpo che si possiedono, anche se ora denunziate come antiche: il concetto di antichità è molto opinabile ed è veramente difficile distinguere una replica del 1930 da un originale del 1830 e sarebbe sciocco non approfittare della liberazione, in attesa che tutte le armi ad avancarica vengano assoggettate allo stesso regime.
forse e' per questo che anche solo parti di asg vengono rispedite al mittente dalle dogane, il tutto senza appello.
Ultima modifica di caligola; 25/11/2008 a 02:34
ok sto leggendo sia questo che l'area consigliata da raspa, ma mi chiedo caligola, cosa tu voglia fare? proponiamo quando critichiamo cose intelligenti, sbaglio a chiedere questo?
dovremmo dare un interpretazione unica rigida? ma se ho studiato anche io due cose di legge e ho imparato che si puo' dare una serie di diversi tipi di interpretazioni ad una legge, lo sappiamo tutti che e' cosi perche dovrebbe esserci un'unica interpretazione e solo in italia? mentre in tutto il mondo esistono diverse interpretazioni quando si parla di legge.
poi, le leggi vecchie su cui le nuove si accavallano caligola sono solitamente e tacitamente cancellate.
a parte questo vorrei sapere un altro paio di cose. primo come la pensano non solo altri utenti ma anche spettro legionario su questo post fatto da bandit ad inizio del topic e sulla questione legge o non legge in italia, come , come migliorare, come potrebbe peggiorare etc.
e poi vorrei ricordare ancora una volta questa cosa... se non la nostra attivita' le asg che usiamo sono oggetti, come posso dirlo, molto ambigui. se una persona vuole puo' costruire delle armi (per la legge italiana).
non solo, infatti sarebbe stupido se non si fosse d'accordo con il fatto che una asg che spara a 1,6 2 - 2,5 sto impotizzando delle potenze in joule, non fosse un oggetto che e' atto ad offendere una persona.
per questo non capisco perche la gente non voglia mettere dei paletti a questa attivita' che pratichiamo.
saro' breve>> una legge ci vuole, c'e' poco da chiaccherare (italia repubblica delle banane ho letto addirittura...) che cosa si deve introdurre nel regolamento per poter rendere tutto piu' chiaro? a questo rispondete, perfavore.
carissimo murdock, sto semplicemente ripondendo a raspa il quale mi consigliava di usare il tasto cerca.
io il tasto cerca lo uso da quando ho inizato a giocare a softair e collezionare armi , circa 20 anni fa...
ora mi chiedo cosa porti il sig. raspa a ritenere che abbia visogno di utilizzarlo ulteriormente.
lui sostiene che la legge italiana in materia di armi e' chiara; e' un' evidente castroneria per chi , per un motivo o per un' altro, abbia avuto a che fare con essa.
datto cio' mi meraviglio che un polemico cronico mcome te non si sia preso neanche la briga di apprezzare il mio intervento ( forse per mancanza di voglia di leggere o comprendere quanto da me riportato) ,dato che voleva essere una pacata polemica ad un' affermazione quantomeno acrobatica.
Ultima modifica di caligola; 25/11/2008 a 02:43
"poi, le leggi vecchie su cui le nuove si accavallano caligola sono solitamente e tacitamente cancellate."
sei sicuro???
fai cosi', chiediamo l' intervento del referente ufficiale di sam nella persona di spettro e se trovera' interessante quanto sopra interverra' nel merito ed avremo un parere tecnico.
cio' che contesto fortemente e' che in italia la materia sia chiara, adamantina ed equa come sostenuto da raspa.
ai posteri l'ardua sentenza....
Ultima modifica di caligola; 25/11/2008 a 02:41
caro caligola, polemos e critica fino ad un certo punto.sebbene mi sia fatto mettere a posta il secondo nick "lo sgarbi di sam" io sono qui non per farmi notare come un deficiente che vuole fare il qua qua ra qua, ma voglio produrre e imparare qualcosa di serio, moderiamo quindi il tuo intervento, grazie.mi meraviglio che un polemico cronico
ho letto il tuo intero post, e devo assolutamente esprimere che solo un 10mo della tua quote riguarda testo legge, o modifiche/rettifiche apportate ad esso (credo si dica cosi), tutto il resto e' una critica soggettiva di questo "e. mori" che per meta' tra l'altro trattante interamente armi ad avancarica e solo in parte le nostre asg, quindi la nostra attivita'.
la legge che oggi c'e', e' in parte chiara visto come viene interpretata da noi molti softgunners dotati di buon senso e dalla questura forze dell'ordine e dalla flessibilita' di chi a softair non gioca e lo "subisce" (bikers, ricercatori di funghi, pescatori, cacciatori, amanti dell'aria aperta.
la cosa che continui a dire e' che l'asg (non nel softair) per il fatto che l'asg possa (nel senso esssere modificata) essere portata a certe potenze che arrecano indubbiamente e universalmente danno al corpo e' un'attivita' ambigua. la nostra attivita'.
e' per giunta scorretto pensare che una legge si metta a parlare di informazioni tecniche su cosa come e quando e' possibile modificare un asg, la possibilita' di farlo viene data per scontata e la comprensione e assimilazione di questa possibilita' pure e' scontata per chi e' addetto al campo (noi softgunners).
per questo e' importante spingere affinche' le asg da softair vengano classificate e schedate e anche i giocatori stessi (perche' no? con un tocco di burocraticita' e anche precisione/professionalita' in piu' quindi, burocraticita' oggi che per uno che decide di iniziare a giocare a softair non esiste affatto quindi... - se non quella imposta dalla selezione degli elementi che attua il club... -) lo siano, in modo da rendere tutto piu' limpido e chiaro a tutti e soprattutto tutto piu' legale e corretto, non che oggi non lo sia, ma non lo e' cosi tanto.
io leggo gli interventi di tutti per quanto m'e' possibile, e ho scritto esplicitamente con il messaggio numero 54 che mi sarei preso un attimo per leggerlo.
il testo che hai postato tu aggiungo e' una critica di una persona alla legge che non fa altro che alla fine rendere le cose ancora piu confusionarie se non anche al fatto di dare qualche conoscenza in piu' in materia.
io leggo non sono uno qualunque come molti del forum, non preoccuparti caligola.
edit: chiedi l'intervento di chi vuoi fai la guerra con chi vuoi con me no, e nemmeno farla su sam ok? sia chiaro.
per quanto riguarda l'intervento di esperti l'ho gia chiesto io e prima di te se leggi, e sono sicuro che hai letto, quindi non serve che lo chiedi anche tu...ma forse a te ti leggono e ti ascoltano... al di la di questo, ripeto ben vengano gli esperti purche si parli in modo disteso come s'e' fatto e ogni intervento aggiunga valore alla conversazione.
al di la di tutto e' proprio vero che la gente non ha scrupoli e il buon senso e' una parola obsoleta. (considerazione generale sulle persone)
anche per questo tornando al softair credo sia il caso di darsi una mossa altrimenti chiude tutto quello che c'e' ora.
(tra le varie perplessita' mi riferisco a e. mori anche quando si domanda che il trasporto di armi di un certo tipo come credo le asg, quale allarme in pubblico e disordine pubblico possano procurare...e' aberrante, quando dice cosi', spero di aver capito male:
voglio dire se io porto la mia asg a volte in un mezzo pubblico e la tiro fuori c'e' gente che puo iniziare ad urlare, picchiarmi, ridere, chiedermi cos'e', svenire, avere un infarto...insomma questi sono diversi effetti che puo' fare una mossa stupida del genere...ebbene non e' disordine pubblico? mah. - ecco uno dei motivi per cui criticavo il testo soggettivo di e. mori)
Ultima modifica di Pj Tomahawk; 25/11/2008 a 03:10
uvedi carissimo, se a quest' ora della notte son qui a risponderti e' perche' la cosa mi gratifica quindi non preoccuparti ulteriormente di come ti reputi...
il fatto e' che " e. mori ", non e' un pizza e fichi...
quello che contraddistingue questo signore e' che e' un magistrato della corte di cassazione!
e che in subordine e' un profondo conoscitore della materia non solo per il suo ruolo costituzionale ma anche perche' da appassionato utente e collezionista scrive da anni per la rivista diana armi...
mi permetti di avere una certa fiducia nelle sue valutazioni!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aggingo inoltre che il mio intervento non e' assolutamente contro il softair che come saprai amo, anzi... vuole essere motivo di discussione e confronto.
sicuro sia altrettanto per molti post letti in questo thr?
chi e' mori? https://www.fmj.it/sintesi.htm
Ultima modifica di caligola; 25/11/2008 a 03:36
si, ma io dico, lol noi siamo anche amici, capiamoci come sappiamo fare noi e pochi altri purtroppo.
ci sto a tutto quello che dici e ascolto e imparo, non sto scherzando.
pero' devi capire che delle critiche a un testo di legge come io sostengo e tantissimi dotati di buon senso, e sono sicuro tu stesso e sicuramente, addirittura, anche tutti quelli che sono contro un eventuale nuova legge in materia, dovrebbero pervenire non solo da un magistrato che e' anche (come mi sveli tu, un collezionista d'armi) ma anche da softgunners che ben piu' centrano...
il discorso e' che questa legge deve essere stabilita a "22 mani" ovvero con il consenso dei softairisti di tutte le regioni e anche il lavoro di team del legislatore/ministero di qualcosa. se facciamo come hanno fatto in inghilterra e poi realizziamo una serie di norme diverse da quelle create in questo od altri paesi, regole quindi adatte all'italia e non a inghilterra o svizzera od altri, allora facciamo un grosso passo avanti.
ora credo che abbiamo parlato abbastanza sia, io sia te, per ora, dico, e credo sia anche l'ora di riposare o fare altro, lasciamo lo spazio anche ad altri di esprimere la loro dico male? lascio la parola a te, lungi dal fare il figo, decidi tu se stare a questo mio suggerimento, e magari mi dici come la pensi su questo facile a dirsi ma difficile forse a farsi serie di consigli scritti nel post.
ciao a presto
edit>>>>
(e chi ti dice contro il softair, nessuno che e' su sam e' contro il softair, io sono contro il sfotair disonesto, il softair di massa, il softair che non rispetta il softair altrui e il softair madre: softair madre e' quello che nasce negli anni 80 dove ci si veste alla cazzo e ci si spara e si gioca per conquistare delle postazioni...rispetto).
prima ho fatto anche un salto su asnwg (ho visto e rivisto che con vari cipl cggtv..iutdsn, csnsassakm vari, senza ironia, questa associazione ha fatto un buon lavoro e spero continui...) e ho visto che ci sono diversi clubs e diverse centinaia di giocatori in italia tesserati a asnwg...ora, sinceramente uno non deve essere d'accordo su tutto ma puo' essere d'accordo sul fatto di cercare di unirsi e creare una vera forte comunita', o si deve sempre remare contro o remare per il proprio ego, egoismo fottuto...(non mi rifersico a te caligola, non centri) sto parlando delle varie persone di diversi club, persone che pensano a se stesse.
voglio vedere se una associazione nazionale diventa obbligo referente per poter giocare a softair come corrono tutti dalla mamma a iscriversi (non vedo l'ora che accada). e qui finisco la brevissima provocazione.
Ultima modifica di Pj Tomahawk; 25/11/2008 a 03:06
uhmm. murdock murdock...cosa pretendi che per promulgare leggi sull' omicidio siano interpellati gli assassini??????????
io non entro nel merito ( cosa che consiglio anche a te dato i lacunosi studi...)
premesso che questo e' il mio ultimo post in questa sezione, mi limito a far notare:buona notte e ...perdono!
- che pur adorando il softair , con un pelo di oggettivita' devo ammettere che siamo sul filo del rasoio e che ,pur essendo la speranza l' ultima a morire , uno spirito critico ma realistico aiuta!
- che di caxxate su questo come su altri forum se ne leggono tante (e che io sono fra quelli che le scrivono..) ma che quella che in italia siamo fortunati perche' la legge e' chiara e' una di quelle illeggibili...
- che il sig. raspa non ha la bencheminima idea di cosa si stia parlando e quindi la sua spiritosaggine del tipo " usa il tasto cerca" andrebbe riservata per far colpo sulle donzelle....irritare gli utenti , non aiuta certo la pacifica convivenza nel forum!
- che tu sei polemico altre ogni ragionevole dubbio . in oltre 2500 post questa e' la prima volta( e forse l' untima se mi bannano ) che prendo una posizione ma , quando si leggono cazzate del genere, e' moralmente impossibile tacere...immaggino che , come su tutti i forum , qui , millantati crediti vengono propinati come credenziali... mio nonnno diceva , prima di parlare pensa cento volte, poi poniti il dubbio se sia o meno il caso di parlare...ecco murdock ,finito di ripassare i tuoi studi in materia legislativa, riflettici.. tu come tanti altri. la badilata che hai appena preso spero ti aiuti per il futuro ad essere meno presuntuoso ed a valutare meglio i tuoi interlocutori !
- la proposta di "pace" e di lasciare spazio ad altri utenti e' onorevole se non fosse che e' l' unico modo di districarti da una situazione quantomeno imbarazzante...quindi per quanto ragionevole , inutile ai fini del "punteggio" ( lol)
- mi auguro vivamente che questo mostruoso ot serva quantomeno come spunto di riflessione( oltre che a farmi aggiudicare nella migliore delle ipotesi un 'infrazione) su cio che, a mio avviso , inevitabilmente, accadra' anche in italia .