piano.
lo statuto e l'atto costitutivo sono i documenti con cui si da vita ad un'associazione (di qualunque tipo essa sia) e contenono gli scopi sociali e la loro modalità di attuazione il primo e i soci fondatori e le modalità di fondazione il secondo.
per quanto riguarda le cariche sociali, siano esse intese come gerarchia all'interno dell'associazione, siano intese come rapporto con il mondo esterno (vedesi rappresentanza legale) non sono affatto afferenti a questi due documenti e solitamente vengono depositate (meglio comunicate) all'agenzia delle entrate una volta stilato il primo verbale assembleare (qui basta andare a logica, prima fondo una associazione, poi eleggo le cariche).
il fatto che poi per risparmiare tempo nell'atto costitutivo (non nello statuto) vengano già indicate le cariche può essere inteso come mero risparmio di tempo, ma le stesse non sono parte integrante dei documenti di cui sopra.
l'unica perplessità che mi sovviene, su cui cercherò di fare chiarezza, è se tali cariche siano conferite in maniera vitalizia (e sopratutto intuitu personae), in tal caso la sostituzione potrebbe far venir meno gli scopi sociali o la natura dell'associazione stessa on la necessità della stesura di un nuovo statuto o il deposito di un nuovo atto costitutivo (che di fatto darebbero vita ad una nuova asociazione)