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Discussione: Modifica di legge sugli equipaggiamenti!

  1. #1
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    13 Feb 2006
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    Predefinito Modifica di legge sugli equipaggiamenti!

    approvate modifiche all'articolo 28 tulps 02/03/2006





    l'8 febbraio 2006 è stato convertito in legge dalla camera dei deputati il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante "misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'amministrazione dell'interno". all'interno sono presenti anche modifiche al testo unico per le leggi di pubblica sicurezza, in particolare all'articolo 28, concernente la produzione di armi e di equipaggiamenti militari e di polizia. il testo del "vecchio" articolo 28, in particolare, diceva che: "oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. la licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate. per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello stato è necessario darne avviso al prefetto. il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200 mila a 800 mila".
    ecco, invece, il nuovo testo dell'articolo 28, con in rosso le parti cambiate: oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. la licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali d'armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'istituto poligrafico e zecca dello stato. per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello stato è necessario darne avviso al prefetto. il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento a euro tremila".
    in concreto, non cambia moltissimo. la novità più saliente è l'assorbimento in un'unica autorizzazione delle facoltà di fabbricare, riparare e vendere le armi da guerra. d'altro canto, se un'azienda ha già la facoltà di produrle, non si capisce perché non dovrebbe avere anche la facoltà di riparare quelle che ha già prodotto in passato. rilevante anche l'inasprimento delle sanzioni, la fattispecie di reato è passata da semplice contravvenzione (che comporta l'arresto e l'ammenda) a vero e proprio delitto (che comporta la reclusione e la multa).

  2. #2
    Recluta L'avatar di pippa
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    a questo punto è d'obbligo chiarire cosa si intenda per "uniformi militari". ovvero, la mimetica senza la stelletta è un uniforme militare? perchè in tal caso abbiamo finito di giocare.

  3. #3
    Spina L'avatar di gato
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    spero di no e poi bisogna vedere come verrà interpretata.... chi va in giro con i pantaloni militari per la città (come di moda qualche anno fa) rientra nella indicazione del decreto? e se per giocare uso i pataloni di una dpm e il parca tedesco?

  4. #4
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    giustissimo gato...

    cosa intendete per "stellette"??

  5. #5
    Soldataccio L'avatar di Revenge
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    Quote Originariamente inviata da lorenzo19823
    cosa intendete per "stellette"??

    i gradi e tutto il resto,o sto dicendo 'na boiata?

  6. #6
    Spina L'avatar di gato
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    un attimo sono andato a leggermi il testo vecchio e le modifiche da apportare con il dl

    ma in teoria non cambia nulla riguardo alle uniformi militari… l’unico cambiamento a riguardo è che oltre alla raccolta e detenzione ora sono proibite la fabbricazione e la vendita…


    nel nuovo 2 comma non vengono nemmeno menzionate le uniformi militari.....

    p.s. il capo b) potete leggere la famosa “scappatoia per la beretta e i processi in atto

    vi posto gli articoli, è sempre sabato mattina non sono ancora connesso :d


    art. 28. prima della modifica

    1 comma
    oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

    2 comma
    la licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate.


    questa é la modifica
    3. all'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma, le parole: «sono proibite la raccolta e la detenzione» sono sostituite dalle seguenti: «sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita»;

    b) al primo comma, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte»;

    c) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

    «la licenza e' altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche' per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei corpi armati o di polizia, nonche' per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'istituto poligrafico e zecca dello stato»;

  7. #7
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    gato hai perfettamente ragione...era solo un falso allarme?

  8. #8
    SAM Maniaco



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    io continuo a sentire puzza..... prima di abbassare la guardia sarebbe meglio sentire gli organi preposti e i nostri esperti!, vedasi avvocati... i brividi li ho ancora!!

  9. #9
    Recluta L'avatar di alfafiltro
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    ma sì, ma sì!

    sono sicuro anch'io che si tratta "solo" e "semplicemente" della legge salva-ceretta.

    (per chi non lo sapesse: la ceretta ha ritirato un 15.000 pistole m92 usate dalle forze dell' ordine, pagandole 10 euro a pezzo, per destinarle al macero, invece le ha riparate e le ha vendute in piccola parte alla nuova polizia irachena e in gran parte ai ribelli iracheni, tramite una società fantasma inglese, facendole pagare 250 euro a pezzo. adesso che li hanno beccati, siccome ceretta è amico di silvijo, potranno godere dell' ennesima legge ad-hoc!!!)

    oh, anche prima era vietato circolare in uniforme dell' esercito.

    e allora, scusate, anche i cacciatori non potrebbero piu' indossare mimetiche?

  10. #10
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    si...infatti...

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