normativa relativa all’uso di apparati ricetrasmittenti
per verificare eventuali aggiornamenti consultare il sito http://www.mincomlombardia.it.
- viste le varie e contrastanti opinioni riportate da commercianti del settore e dai vari forum presenti su internet, le informazioni che seguono sono estratte dalla vigente normativa e sono state verificate dall’autore mediante contatto telefonico con il ministero delle telecomunicazioni ispettorato territoriale per la lombardia ed aggiornate al 9/9/2006.
come già accennato, la comunicazione in radiofrequenza è regolamentata dalla legge. dal 1° agosto 2003 è in vigore il nuovo “codice delle comunicazioni elettroniche”, promulgato con decreto legislativo n. 259.
alla luce di questo nuovo codice, sono ammissibili come ausilio ad attività sportive gli apparati ad uso libero e ad uso subordinato ad autorizzazione generale.
uso libero
lpd
le radio lpd (low power device) sono apparati di debole potenza operanti nella banda uhf, per effettuare comunicazioni a breve e media distanza, senza nessun costo. non sono apparecchiature radioamatoriali e, dal 1° gennaio 2002, sono di libero utilizzo secondo il dpr 447 del 5 ottobre 2001, art.6, par.1 lettera q, pubblicato sul supplemento ordinario n. 282/l della gazzetta ufficiale n.300 del 28 dicembre 2001. tale libero utilizzo esenta sia dal pagamento della prevista tassa, sia dal presentare la denuncia di inizio attività.
questi apparati devono essere omologati (potenza massima 10 mw, antenna fissa e non sostituibile, modulazione in fm) e utilizzano la banda di frequenze 433-435 mhz codificata in 69 canali.
la portata di questi apparati, nonostante la debole potenza, si estende dai 200 metri in aree cittadine con molte interferenze, fino a circa 2 km in spazi aperti.
uso subordinato ad autorizzazione
cb
i cb (citizen’s band) sono apparati di moderata potenza, portatili, veicolari o da stazione fissa, operanti nella banda hf. i cb sono stati tra i primi apparati ricetrasmittenti introdotti sul mercato per l’utilizzo civile non amatoriale ed hanno avuto il loro periodo d’oro tra gli anni ’70 e ’80 in particolare nell’ambiente dell’autotrasporto.
grazie alla diffusione dei telefoni cellulari ed alla conseguente riduzione di utilizzo dei cb la normativa ha snellito le procedure di autorizzazione per l’utilizzo dei cb ed oggi è richiesta unicamente la comunicazione di inizio attività, la sottoscrizione della dichiarazione antimafia e il versamento di un modesto canone annuo, pari a 12 euro, indipendente dal numero degli apparati posseduti.
questi apparati devono essere omologati (potenza massima 5 w) e utilizzano la banda di frequenze comprese tra 26,965 e 27,405 mhz codificata in 40 canali.
degli apparati utilizzabili per uso sportivo, i cb, sono indubbiamente i più potenti (10 volte più dei pmr e 100 degli lpd).
anche se la bassa frequenza ne condiziona molto l’uso in presenza di ostacoli e richiede antenne di dimensione considerevole, sono le uniche che ammettono antenne intercambiabili e l’installazione di stazioni veicolari o fisse.
in condizioni normali la portata di un apparato cb portatile varia tra i 5 ed i 10 km.
- la frequenza di lavoro dei cb comporta una propagazione molto condizionata dalle condizioni atmosferiche, dalla stagione, dalla morfologia del terreno, ma in condizioni ottimali un buon marconista può effettuare collegamenti a più di 150 km con un apparato portatile da 4 w…
per maggiori informazioni consultare il sito http://www.mincomlombardia.it.
- per i cb è possibile richiedere autorizzazione generale di utilizzo intestata all’associazione (art.104 comma c punto 5 d.lgs 259/2003). in questo caso il contributo è legato al numero di apparati registrati e va da un minimo di 20,00 € per 5 apparati a 100,00 € per 100 apparati.
pmr 446
le pmr (personal mobile radio) sono apparati di recente introduzione, di debole potenza operanti nella banda uhf per effettuare comunicazioni a breve e media distanza, con un basso impatto burocratico.
a seguito del già citato d.lgs 259/03 viene ufficialmente assegnata in via esclusiva la banda dei 446 mhz per il servizio pmr, in accordo con la normativa europea.
in italia l'uso ricade nel regime di "autorizzazione generale d'uso" e richiede la comunicazione di inizio attività, la sottoscrizione della dichiarazione antimafia e il versamento di un modesto canone annuo, pari a 12 euro, indipendente dal numero degli apparati posseduti.
questi apparati devono essere omologati (portatili, potenza massima 500 mw, antenna fissa e non sostituibile, modulazione in fm) e utilizzano la banda di frequenze 446.0 ÷ 446.1 mhz codificata in 8 canali.
la potenza di questo tipo di apparati permette la trasmissione fino a 4 – 5 km in condizioni ottimali.
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- per i pmr è possibile richiedere autorizzazione generale di utilizzo intestata all’associazione (art.104 comma c punto 5 d.lgs 259/2003).
assegnazione frequenze vhf / uhf
più per completezza nella trattazione che per reale possibilità di utilizzo, visti i costi purtroppo elevati (nell’ordine delle migliaia di euro), ritengo di segnalare che è facoltà delle associazioni richiedere l’assegnazione di specifiche frequenze radio e dell’utilizzo di ponti ripetitori direttamente agli uffici competenti del ministero delle telecomunicazioni.
"aggiornamento:
il nuovo piano nazionale di ripartizione delle frequenze non prevede più l'esistenza degli lpd, e per questo gli apparati lpd l'immissione sul mercato sarebbe dovuta cessare il 31-12-2004.
ho contattato in merito l'ispettorato territoriale lombardia del ministero per lo sviluppo economico - comunicazioni ed il funzionario mi ha riferito che, alla data del 23/10/2008, gli apparati già in possesso prima della data sopracitata possono tuttora essere utilizzati in conformità a quanto disposto dalla precedente normativa.
nella prospettiva di un definitivo adeguamento alla normativa attuale è bene considerare che gli lpd non saranno utilizzabili ancora a lungo."
... nella speranza che qualcuno legga prima di aprire l'ennesimo thread...
prot.isp.toscana/2/grf/9650
oggetto: codice delle comunicazioni elettroniche - d.lgs.259/2003
in risposta alla e-mail della s.v., si comunica quanto segue.
il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs.1.08.2003 n.259 dispone che l'utilizzo di c.b. (banda di frequenza 26,965-27,405 mhz) è da ritenersi di "libero uso", condizionato dalla presentazione di una dichiarazione e dal versamento di euro 12,00 -art.105 comma 1 lettera p).
si precisa che, dal nuovo p.n.r.f. decreto ministeriale 13.11.2008 -nota 101c, gli apparati pmr446 (banda di frequenza 446,000-446,100 446,100-446,200 mhz), rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art.105 comma 1 lettera p), analogamente a quanto previsto per le comunicazioni in banda cittadina c.b.
per quanto riguarda gli apparati lpd- banda di frequenza 433,050-434,790 mhz. potenza 10 mw., sono considerati di libero uso, come riportato dal p.n.r.f. decreto ministeriale 8 luglio 2002 e art. 105 g.u. 15.9.2003, senza alcun contributo, quelli esistenti sul mercato possono essere ancora utilizzati, in fonia, nella banda 433,050-433,75 mhz.
l'utilizzo di apparati radioelettrici senza la relativa autorizzazione generale comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.102 c.2 del d.lgs.259/03.
i controlli vengono effettuati da tutti gli organi della polizia giudiziaria.
nel caso in cui non voglia più utilizzare l'apparato c.b. o pmr446, il mancato pagamento del contributo annuale va' considerato tacita rinuncia all'esercizio dell'apparato.
per ulteriori chiarimenti può telefonare al n.055-2724334 o al n.055-218240 o consultare il nostro sito web per i fac-simili di dichiarazione:
www.ispettoratocomunicazioni.toscana.it.
distinti saluti.