1. La produzione e l’importazione delle armi di cui all’articolo 1 è subordinata alla preventiva
verifica di conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
2. La verifica di conformità è effettuata sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella
domanda ovvero sulla base dei prototipi ove ritenuto necessario.
3. La domanda succitata, conforme all’imposta di bollo, deve essere indirizzata al Ministero
dell’interno, ufficio per l’amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza -
Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, e deve contenere le indicazioni
relative alle generalità, se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se
impresa, del produttore e dell’importatore, il relativo domicilio o sede nonché le caratteristiche
dell’arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa è prodotta o da cui è importata,
calibro, numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di
funzionamento e ogni altra particolarità strutturale dell’arma. Il richiedente dovrà precisare se
intende produrre o importare l’arma, indicandone in quest’ultimo caso la fabbrica e lo Stato di
provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi all’arma ed alle
parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente a norma dell’articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) una certificazione dell’energia cinetica erogata, misurata all’origine, rilasciata dal Banco
nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni.
5. L’esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, è effettuata a richiesta della
Commissione. [...]