
Originariamente inviata da
Marco-mes
Jimmy, l'hai molto probabilmente letto a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs.26/10/2010 n.204 che andava a variare la classificazione dei nostri fucilotti che subirono la metamorfosi da "giocattoli" a "strumenti softair".
Nello specifico (riporto la parte per noi più significativa):
all'articolo 5 :
1) la parola: “ giocattoli”, ove ricorre, e' sostituita dalla seguente “strumenti”;
2) al terzo comma, le parole: “ai giocattoli” sono sostituite dalle seguenti: “agli strumenti di cui al presente articolo.”;
3) al quarto comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: “I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna. Gli strumenti denominati “softair”, vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.
Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
Un abbraccio
Marco