conoscendo ognuno di voi i limiti di legge, chiedo: quale lama portereste in missione? survival? serramanico? machete?
ho usato espressamente il condizionale, se poi il condizionale a volte assume forme verbali vicine all'indicativo lasciamo all'immaginazione di ciascuno...
in linea generale, per il porto di lame, ci si puo' riferire ad alcune regole base
(ovviamente tutto quel che segue va preso con beneficio di inventario, provenendo da fonti internet):
nel sito di un serio venditore di lame, si può leggere:
pugnali a doppio filo, stiletti, coltelli a scatto, spade e katane affilate sono armi bianche proprie e appaiono destinate all’offesa alla persona. per esse è necessario possedere una licenza o almeno il nulla osta per l’acquisto.
coltelli intesi come strumenti da collezione, sportivi, da lavoro, destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, industriale e simili sono armi improprie e considerate utilizzabili per impieghi diversi che ne possano anche legittimare il porto, se effettuato per “giustificato motivo”. non occorre quindi alcuna licenza per l’acquisto.
per "giustificato motivo" deve intendersi quello scopo del tutto lecito, per cui la lama o lo strumento da taglio, viene portata con se dal cittadino durante lo svolgimento di attività nelle quali se ne possa ravvisare una qualche utilità. il trekking, la pesca, la caccia, il campeggio, un utilizzo sportivo o lavorativo, sono considerati "giustificati motivi" per svolgere i quali viene concesso il porto del coltello, sempre che non si tratti di un arma propria.
non esiste più il riferimento al dato oggettivo della lunghezza della lama (un tempo fissata nel massimo di 4 cm, le famose quattro dita), per l’acquisto e il porto. dovrà essere valutata, invece, la singola fattispecie in concreto e il "giustificato motivo".
il porto è vietato per le armi proprie e consentito invece per gli altri strumenti destinati a impieghi diversi. di alcuni oggetti atti a offendere (tipo manganelli, noccoliere, sfollagente o simili) non è consentito in alcun caso il porto fuori dell’abitazione (all’interno della quale, invece, possono essere detenuti senza alcun onere di licenza), pur non essendo qualificati come armi proprie. quanto alle armi bianche antiche, inoffensive o da collezione, non esistono problemi particolari.
per ciò che riguarda il trasporto delle armi improprie, dovrebbe pertanto bastare la precauzione di tener la lama assolutamente non pronta all’uso, magari impacchettata, in modo tale che sia evidente la volontà e l’intenzione di non volersene servire durante il trasporto.
e ancora:
sintesi del diritto delle armi - edoardo mori - magistrato di cassazione di bolzano - giugno 2004
si definiscono strumenti atti ad offendere (art. 4 l. 110/1975) attrezzi sportivi delle arti marziali (bastoni, bo-ken, iai-to, shinai, spade non affilate ecc.) in quanto possono procurare ferite anche se sono destinati ad altri scopi. questi strumenti rientrano a tutti gli effetti nella categoria di armi improprie e sono liberamente acquistabili; possono essere trasportati solo per giustificato motivo, cioè per essere utilizzati per la loro destinazione primaria.
gli strumenti atti ad offendere non vanno però confusi con le armi bianche (spade affilate, pugnali a doppio filo, baionette, coltelli a scatto, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici) per i quali vige un'apposita legislazione.
acquisto di armi bianche
ogni cittadino sano di mente e che non sia pregiudicato o malfamato o obiettore di coscienza ha diritto di acquistare armi. chi è già munito di una qualsiasi licenza di porto d'armi ha già dimostrato alle autorità di avere tutti i requisiti necessari e può quindi acquistarle. chi non ha una licenza di porto d'armi deve invece chiedere apposito nulla osta per ogni operazione di acquisto di una o più armi. va richiesto alla propria questura indicando i motivi (caccia, difesa, sport) e il tipo di arma che intende acquistare. la questura può richiedere un certificato di sanità mentale rilasciato dal medico di famiglia o, a discrezione del questore, dalla asl. non è richiesta l'idoneità fisica all'uso delle armi. sono illegittime imposizioni circa la modalità di custodia (arma smontata o in cassaforte) apposte dal nulla osta perchè modificano l'atto tipico previsto dalla legge.
il nulla osta è gratuito e vale trenta giorni per tutto il territorio italiano. esso autorizza a trasportare le armi acquistate fino al luogo di detenzione.
denunzia e custodia di armi bianche
chi è in possesso di armi bianche o di loro parti essenziali (lama) deve denunziarle entro tre giorni dall'acquisto. la denunzia viene fatta in duplice copia e in carta libera, indicando i dati relativi alle armi e al luogo di custodia delle stesse. la denunzia viene presentata alla questura o commissariato del comune di custodia; se mancano ai carabinieri. essi timbrano l'originale per ricevuta e trattengono la copia. il funzionario non può rifiutarsi di timbrare la denunzia, anche se sbagliata o incompleta, perchè il cittadino deve avere la prova di aver fatto una tempestiva denunzia. le correzioni verranno fatte, se necessario, successivamente. la denunzia può essere fatta anche con raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzi telematici, in particolare con fax utilizzando l'apposito modulo presente nel sito internet della polizia di stato.
la denunzia deve contenere anche l'elenco delle armi già denunziate. anche la detenzione di armi ricevute in comodato va denunziata se supera il terzo giorno. non va denunziato il prestito fatto in viaggio o un turno di gare.
le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio ecc.). unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficiente garanzie di adeguata custodia, al sicuro da furti e lontano dalla portata di minorenni e di minorati. e' consentito lasciarle alla portata di familiari o di altre persone ospitate, se capaci.
trasporto di armi bianche
viene rilasciata dal questore un'apposita licenza di trasporto di armi sportive, è gratuita ed ha validità di dodici mesi. occorre il certificato di idoneità psicofisica ma non è richiesto il certificato di abilità al maneggio delle armi; occorre inoltre l'attestazione della propria federazione sportiva da cui risulti la partecipazione ad attività sportiva. la licenza non deve elencare le armi da trasportare poichè esse possono essere prese in comodato.
vendita o cessione di armi bianche
il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla osta all'acquisto o di porto d'armi. occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta con data ed ora in cui l'acquirente dichiara di ricevere l'arma. chi cede deve denunziare entro il giorno successivo l'avvenuta cessione allegando la dichiarazione e la descrizione di legittimazione dell'acquirente.
e' assolutamente vietato ai privati acquistare armi bianche per corrispondenza. non si possono spedire armi ad un privato se questi non ha una licenza del prefetto altrimenti l'acquirente deve recarsi fisicamente di persona ad acquistare l'arma o organizzare uno scambio tramite armerie.
un amico poliziotto e giocatore di sa, in modo piu' rigido, aveva riassunto così la questione normativa
a disciplinare produzione, vendita, detenzione, porto e sequestro di questi tipi di strumenti sono ancora in buona parte la legge di pubblica sicurezza e il codice penale. alcune modifiche apportate nel corso del tempo hanno inciso sulla materia in maniera rilevante per l'attività di polizia giudiziaria.
gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona sono armi proprie(quindi i coltellacci di qualunque dimensione di tipo utilizzato dai softgunner sono armi a tutti gli effetti), comunemente denominate bianche.
vi tratto, di seguito, gli aspetti fondamentali della disciplina delle armi bianche - espressione usata con riferimento a questa definizione - rilevanti per l'attività di polizia giudiziaria e quindi a cosa si va incontro con quello che ci portiamo addosso ogni sacrosanta partita.
non c'è stata in materia la profonda evoluzione che ha riguardato le armi da sparo, ma alcune modifiche hanno inciso anche su questa disciplina, in buona parte ancora legata alla legge di pubblica sicurezza e al codice penale.
per le infrazioni riportate nel testo, l'arresto in flagranza è consentito solamente nei casi indicati.
armi bianche: nozione e differenze
la definizione di arma propria degli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, si desume dalla correlazione tra l'art.30 co.1 della legge di pubblica sicurezza ("sono armi proprie quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona") e l'art.45 del relativo regolamento esecutivo ("per gli effetti dell'art.30 sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili")quindi non venitemi a dire che l'extrema ratio è un tagliacarte..
non sono considerati armi per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo(sentenza di cassazione fa rientrare i giavellotti, frecce,freccette,fiocine), industriale e simili.
rientrano nella categoria delle armi bianche, ma l'elencazione non è esaustiva, i bastoni animati, caratterizzati da una lama inserita nella cavità ricavata al loro interno e gli oggetti simili ai pugnali e agli stiletti, quali le sciabole, il coltello a molla o molletta (dotato di un meccanismo di estrazione a scatto della lama e di fissaggio della stessa), le baionette che originariamente erano considerate armi da guerra. la balestra, originariamente classificata dalla giurisprudenza arma propria, successivamente è stata definita arma impropria.
gli oggetti da punta e da taglio non considerati armi dall'art.45 co.2 del reg. esec. della legge di pubblica sicurezza sono definiti armi improprie, così come tutti gli altri oggetti indicati nel co.2 dell'art.4 della legge 18.04.1975 n.110 ("bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa della persona").quindi se ci va bene si rischia una denuncia di questo tipo.
è controversa l'attribuzione della qualità di arma propria o impropria agli oggetti indicati nel co.1 dell'art.4 della legge 1975/110 ("mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere"), che per la loro intrinseca offensività potrebbero essere considerati armi proprie non da sparo, ma in contrasto con la classificazione normativa.
al riguardo si ritengono condivisibili le seguenti osservazioni circa la natura di armi improprie degli oggetti sopra indicati:
1. il co.4 dell'art.4 della legge 1975/110 vieta il porto delle armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza ed il comma successivo estende il divieto del porto nelle riunioni pubbliche agli "strumenti" indicati nei commi 1 e 2 dello stesso articolo; quindi gli oggetti indicati nel co.1 sono espressamente definiti strumenti; inoltre se fossero stati considerati armi non ci sarebbe stato motivo di ripeterne il divieto nel comma successivo al quarto; le nostre partite sono considerate riunioni o manifestazioni sportive
2. l'art. 704 n. 1 c.p. nel definire le armi si riferisce solamente al co.2 n.1 dell'art.585 c.p. "quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona" escludendo quindi dalla nozione di armi gli oggetti indicati nel n.2 dello stesso comma, cioè "tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo" (gli strumenti di cui è vietato il porto in modo assoluto sono appunto quelli indicati nel co.1 dell'art.4 della legge 1975/110).
è infine da chiarire che l'ampia definizione di armi, comprensiva delle proprie e improprie, contenuta nel co.2 dell'art.585 c.p. non è in contrasto con quanto finora esposto, perché il legislatore con questo articolo, intitolato "circostanze aggravanti", ha inteso solamente dare rilevanza unitaria sotto il profilo delle aggravanti ai due tipi di armi, se utilizzate per la commissione dei reati di cui agli articoli 582, 583, 584 c.p. e per altri illeciti penali.
fabbricazione e commercio
è richiesta l'autorizzazione del questore per la fabbricazione, l'introduzione nello stato, l'esportazione, la raccolta per fini di commercio o di industria e la vendita delle armi bianche (art. 31 co.1 legge pubblica sicurezza)
l'inosservanza di questa disposizione è sanzionata dall'art.695 c.p.. all'art.31 della legge di pubblica sicurezza fa riferimento l'art.8 co.2 della legge 1975/110, il quale dispone che la licenza di cui all'art.31 è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazioni di armi. in caso di inosservanza non è però applicabile l'art.695 c.p., che non prevede la relativa infrazione, ma l'art.17 della legge di pubblica sicurezza.
la vendita ambulante di dette armi è vietata dall'art.37 della legge di pubblica sicurezza ed è sanzionata dall'art. 696 c.p..
per l'acquisto delle armi bianche è previsto il nulla osta del questore oppure la titolarità del permesso di porto di armi (art.35 commi 4 e 5 della legge di pubblica sicurezza). l'inosservanza è sanzionata dallo stesso art.35, co.6 per il venditore, co.7 per l'acquirente. la sanzione di cui al co.6 dell'art.35 della legge di pubblica sicurezza si applica anche al fabbricante, commerciante di armi e all'esercente l'industria della riparazione che non tiene il registro delle operazioni giornaliere indicato nel co.1 o non provvede alle prescritte registrazioni sullo stesso; nonché ai commercianti che non provvedono alle comunicazioni all'ufficio di polizia competente per territorio, indicate nel co.3 dell'articolo in questione.e mi ripeto un extrema ratio rientra in questo caso
detenzione e trasporto
le armi bianche devono essere denunciate all'ufficio locale della polizia di stato o, se questo manchi, al comando dell'arma dei carabinieri (art.38 della legge di pubblica sicurezza). l'inosservanza è sanzionata dall'art.697 co.1 c.p.. il co.2 dello stesso articolo sanziona chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità.
in caso di trasferimento delle armi da una località all'altra dello stato deve essere ripetuta la denuncia di cui all'art.38 della legge di pubblica sicurezza (art.58 co.3 reg. esec. legge pubblica sicurezza). l'omessa ripetizione della denuncia è sanzionata dall'art.221 della legge di pubblica sicurezza.
nel caso di smarrimento o furto di arma bianca deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio di polizia competente, in mancanza al comando dei carabinieri (art.20 co.3 legge 1975/110). l'omissione è sanzionata dal co.4 dello stesso articolo.
nel caso invece di rinvenimento di arma bianca occorre depositarla presso l'ufficio di polizia o il comando dei carabinieri (art.20 co.5 legge 1975/110). l'omissione è sanzionata dall'ultimo comma dello stesso articolo.
per il trasporto di dette armi all'interno dello stato è richiesto il preventivo avviso al questore della provincia da cui le armi sono spedite. ove il questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso che deve accompagnare l'arma (art.34 legge pubblica sicurezza in relazione all'art.50 del relativo regolamento esecutivo). l'inosservanza dell'avviso è sanzionata dall'art.17 della stessa legge.
sono stupidate ma la maggior parte della gente non lo sa.....
porto
non è consentita alcuna autorizzazione per il porto delle armi bianche, salvo la licenza del prefetto, prevista dall'art.42 della legge di pubblica sicurezza, per il porto di bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a 65 centimetri.
il porto fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa di un'arma bianca è sanzionato dall'art.699 co.2 c.p
dall'art. 699 2°comma del codice penale:
soggiace all'arresto da 18 mesi a 3 anni chi fuori dalla propria abitazione o dalle sue pertinenze,porta un arma per cui non e' ammessa licenza.
questo è un caso limite, mi raccomando.
.. per il concetto di appartenenza occorre fare riferimento alla nozione di pertinenza di cui all'art.817 co.1 c.c. ("sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa").
è stato osservato che l'inciso del co.1 dell'art.4 della legge 1975/110 "salve le autorizzazioni dell'art.42 t.u.l.pubblica sicurezza, non possono essere portati fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di esse armi, mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere" sia da interpretare come un divieto relativo non solo agli oggetti specificatamente indicati, ma anche alle armi di cui è consentito il porto con licenza per i residui casi di porto abusivo non previsti da altre leggi e che la sanzione applicabile è quella indicata dal co.3 dello stesso articolo 4. in particolare i commi 1 e 3 dell'art.4 della legge 1975/110 avrebbero tacitamente abrogato, ai sensi dell'art.15 delle preleggi (r.d.16 marzo 1942 n. 262), il co.1 dell'art.699 c.p. e quindi la nuova disposizione sarebbe applicabile anche al porto senza autorizzazione dei bastoni animati con lama non inferiore a 65 centimetri .
al contrario è stato ritenuto che il divieto di portare armi contenuto nel co.1 dell'art.4 della legge 1975/110 abbia solamente una funzione precettiva, con rinvio per le sanzioni alle leggi che dispongono gli illeciti penali in materia. ne consegue l'applicazione della sanzione di cui al co.1 dell'art.699 c.p. al porto di bastone animato senza licenza e casi di porto di armi senza licenza non altrimenti disciplinati. a conforto di tale tesi si fa presente che nella legge 1975/110 non si rintraccia alcun riferimento all'abrogazione del co.1 dell'art.699 c.p. e che l'art.40 della stessa legge ha fatto salve tutte le disposizioni della legge 2 ottobre 1967 n. 895 (come modificata dalla legge 1974/497), il cui art.7 co.2 ha stabilito che le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni concernenti le armi sono triplicate ed in ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi. si evince quindi che se fosse ritenuto abrogato il co.1 dell'art.699 c.p., che prevede l'arresto da tre a 18 mesi, per i casi in esame si dovrebbe applicare una sanzione di entità minore (arresto da un mese ad un anno ed ammenda da 51 a 206 euro) in contrasto con le finalità di inasprimento delle sanzioni previste in materia.
indubbiamente la norma lascia dubbi per la sua stringatezza, ma sembra condivisibile la seconda interpretazione e quindi per il porto di bastone animato senza licenza si dovrebbe applicare la sanzione di cui al co.1 dell'art.699 c.p..sotto il profilo pratico per la polizia giudiziaria, salvo il riferimento all'una o all'altra sanzione, non conseguono adempimenti differenziati.
porto nelle riunioni pubbliche
se il titolare della licenza di porto di bastone animato porta lo stesso in una riunione pubblica è soggetto alla sanzione prevista dalla prima parte del co. 4 della legge 1975/110. si applica invece la sanzione più grave, prevista dalla seconda parte dello stesso comma, se il bastone animato è portato da persona non munita di licenza oppure se nella riunione è portata un'arma bianca.
i reati di porto di bastone animato senza licenza e porto di arma bianca in una riunione pubblica concorrono con i reati previsti rispettivamente dal co.1 e dal co.2 dell'art.699 c.p..
la riunione pubblica è caratterizzata dalla preordinata riunione di più persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico per uno scopo. ai sensi del co.2 dell'art.18 della legge di pubblica sicurezza "è considerata pubblica anche una riunione che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata".
diversa dalla riunione pubblica per il suo carattere di occasionalità è il concorso o adunanza di persone in un luogo (art.699 co.3 c.p.), che costituisce solamente aggravante per i reati di cui ai primi due commi dell'art.699 c.p..
per il porto di bastone animato con o senza licenza e per il porto di armi bianche nelle riunioni pubbliche è previsto l'arresto facoltativo in flagranza (art.6 co.2 d.l.26 aprile 1993 n.122 convertito con modifiche dalla legge 25 giugno 1993 n.205).
l'arresto facoltativo in flagranza è inoltre consentito dalla seconda parte del citato articolo 6 quando ricorre la circostanza aggravante di cui all'art.3 della stessa legge ("finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, che hanno tra i loro scopi le medesime finalità"), per il porto di bastone animato senza licenza o di armi bianche.
le armi improprie
come si è accennato le armi improprie si distinguono in due categorie: le quattro specie indicate nel co.1 dell'art.4 della legge 1975/110, di cui è vietato il porto in modo assoluto, e quelle indicate nel co.2 dello stesso articolo, il cui porto fuori della propria abitazione o appartenenze di essa è consentito solamente per giustificati motivi. l'inosservanza è sanzionata dal co.3 dello stesso articolo. se il porto avviene in una pubblica riunione si applica anche la sanzione di cui al successivo co. 5. l'arresto facoltativo in flagranza, sopra previsto per le armi bianche, si applica negli stessi casi anche per il porto delle armi improprie.
se proprio vogliamo far passare per tagliacarte una sciabola
le armi improprie si possono acquistare liberamente e non è richiesta la denuncia di detenzione.vale per i coltellini svizzeri, per quelli da cucina e simili, e non per i ben conosciuti modelli
sequestro
in caso di condanna, il co.7 dell'art.4 della legge 1975/110 dispone che siano confiscate le armi e gli altri oggetti atti ad offendere e l'art.6 co.1 della legge 22 luglio 1975 n.152 dispone poi, più estensivamente, l'applicazione della confisca obbligatoria a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.
ai fini della confisca e comunque a norma dell'art. 354 c.p.p., la polizia giudiziaria, quando interviene per reati concernenti le armi, procederà al sequestro delle stesse quale corpo di reato (art.253 co.2 c.p.p.). inoltre nei casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione di immobili per reati di discriminazione razziale o genocidio, ai sensi dell'art.5 del d.l. 1933/122 convertito nella legge 1993/205, già citato, se in essi siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi ed ordigni esplosivi o incendiari oppure armi improprie devono sequestrare, oltre alle armi ed eventuali altri corpi di reato, anche l'immobile. con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'art.444 c.p.p. (patteggiamento) il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
aggravante in materia di armi
il sesto comma dell'art.4 della legge 1975/110 stabilisce il raddoppio della pena nei casi in cui le armi proprie o improprie siano usate al fine di commettere reati. tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso. si tratta quindi di una circostanza ad effetto speciale (art.63 co.3 c.p.) che ha rilevanza ai fini del computo della pena per l'arresto o fermo, ai sensi dell'art.278 c.p.p., richiamato dall'art.379 dello stesso codice.
esempio va come aggravante per il reato di procurato allarme (art. 658 c.p.)tipico ,come da più sentenze giuridiche, per i softgunner che non avvisano tutte le sacrosante volte i cc o la ps quando e dove giocano.
questa la chicca finale.....
omessa consegna di armi
il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, già denunciate, alle persone capaci di abusarne (art.39 legge di pubblica sicurezza). per motivi di ordine pubblico può inoltre disporre che le armi, le munizioni e le materie esplodenti legittimamente detenute siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare (art.40 legge pubblica sicurezza). l'omessa consegna, limitatamente alle armi bianche, è sanzionata dall'art.698 c.p..