hai ragione, anche qui ognuno dice la sua
ti cito una parte importantissima poichè legata direttamente al discorso che facevamo anche "di là", da uno dei tanti siti di difesa del consumatore (per ulteriori dubbi puoi gugolare direttamente difesa consumatore o adusbef etc ) :
Tutto è regolato dal Codice del Consumo
Spesso si pensa che le leggi sulla garanzia riguardino solo (o soprattutto) i prodotti elettronici. In realtà le regole sono comuni a tutti i prodotti di consumo e quindi tutto ciò che, da utenti finali, compriamo ogni giorno. E’ evidente che non ha alcun senso parlare di garanzia di uno o due anni per una mozzarella, mentre ne ha molta per un televisore; ma il Codice del Consumo, che regola anche le questioni relative alla garanzia, riguarda tutti i beni durevoli e semidurevoli, e stabilisce anche molte tutele per il consumatore nel processo di acquisto di alcuni servizi, come per esempio i finanziamenti. Inoltre, il Codice del Consumo, che ha fortunatamente riunito in un solo testo, tantissime disposizioni altrimenti distribuite in altrettante leggi e leggine, si occupa di regolamentare molte altre questioni, come la corretta informazione al consumatore, gli acquisti a distanza o da televendita, i servizi finanziari collegati all’acquisto, la sicurezza dei prodotti, e così via. Consigliamo vivamente una lettura dei capitoli più interessanti (e compensibili) del Codice del Consumo che è possibile scaricare qui (LINK). Le disposizioni relative alla garanzia sono riportate a partire dall’articolo 128 (pag. 103 del documento scaricabile).
L’importanza delle promesse di vendita e di quelle pubblicitarie
Le promesse di vendita sono parte integrante del prodotto e della sua conformità:se il rivenditore suggerisce un utilizzo del prodotto che si verifica essere impossibile, il prodotto è non conforme, e questo totalmente a prescindere dal fatto che sia perfettamente funzionante. Quello che il rivenditore dice per concludere la vendita, insomma, diventa parte integrante del prodotto. Il concetto di non conformità è così esteso che riguarda anche le promesse pubblicitarie:basta che nella pubblicità del prodotto in questione vengono promosse funzioni o prestazioni non mantenute per rendere il prodotto non conforme. Dato però che a risponderne sarà il rivenditore, è bene ricordare al rivenditore la promessa pubblicitaria prima dell’acquisto: infatti il rivenditore potrebbe non riconoscere la garanzia se in grado di dimostrare che non è a conoscenza del messaggio pubblicitario in questione. Ovviamente se la promessa pubblicitaria è riportata all’interno del negozio, per esempio in un video o con un poster, il negoziante non potrà sostenere di non esserne a conoscenza.
Garanzia di legge e garanzia convenzionale
la garanzia prevista e regolamentata in maniera precisa dal Codice del Consumo, detta appunto garanzia “di legge”, deve essere riconosciuta dal rivenditore, che poi è colui che ha stretto con l’acquirente il contratto di compravendita. Quando si parla di prodotti elettronici, realizzati quindi generalmente da grandi marchi internazionali, si tende invece a pensare che la garanzia debba essere riconosciuta dalla casa produttrice. In effetti, praticamente tutti i produttori riconoscono una garanzia che tutela il consumatore nei confronti dei difetti di produzione. Questa garanzia è chiamata “convenzionale” e non è affatto un obbligo per il produttore prevederla, come anche non sono vincolate le condizioni che la regolano. La garanzia di legge e quella convenzionale di fatto si sommano: quella di legge e le sue tutele sono garantite in qualsiasi acquisto di beni di consumo, mentre le condizioni della garanzia convenzionale, che non possono intaccare quelle della garanzia di legge, possono variare da produttore a produttore e anche tra diversi modelli del medesimo produttore. Infatti, la garanzia convenzionale nasce solo per motivi di marketing e quindi per rendere l’acquirente più confidente nell’acquisto di quel prodotto; potrebbe anche non essere prevista; può avere una durata decisa unilateralmente dal produttore (per esempio 6 mesi “all inclusive” e ulteriori 6 mesi solo per quello che riguarda i pezzi di ricambio); può essere prevista “on site” (ovverosia con intervento a casa dell’utente) o “on center” (cioè solo presso i centri di assistenza autorizzati). E così via: per questo la garanzia convenzionale viene generalmente chiamata, sulla documentazione dei produttori, garanzia “limitata”.
Passare dal prodotto “difettoso” a quello “non conforme”
Spesso quando si parla di ricorso alla garanzia, si fa riferimento a un prodotto “difettoso”. Il concetto di difettosità è stato sostituito con un termine più ampio: quello di non conformità. Ovviamente, un prodotto chiaramente difettoso (nella vecchia accezione) è da considerarsi non conforme. Ma la non conformità si estende anche a fattispecie nuove: basta per esempio che il prodotto non faccia qualcosa che è stata invece promessa dal rivenditore per rendere il prodotto non conforme. Allo stesso modo, basta che il prodotto non svolga una funzione che il consumatore, anche al di là delle promessi di vendita, possa ragionevolmente ritenere che debba essere svolto: un esempio estremo, tanto per farci capire, è quello di un eventuale robot per cucina dal nome “Bella impastatrice” che però viene venduto senza gli utensili necessari per lavorare la pasta; basta un “dettaglio” di questo tipo per rendere il prodotto non conforme e mettere quindi in condizione il consumatore di ricorrere alla garanzia. È chiaro che il difetto di conformità deve essere presente al momento dell’acquisto, mentre danni e guasti intervenuti per esempio per una caduta accidentale o per un uso scorretto non sono considerabili difetti di conformità.
L’installazione entra a far parte del prodotto
Se l’installazione è compresa nel contratto di vendita (come per esempio spesso accade per i grandi elettrodomestici), anche questa andrà a concorrere alla conformità del prodotto. Quindi un qualsiasi problema derivante dall’errata o incompleta installazione potrà essere ricondotto al concetto di non conformità e quindi riparato in garanzia. Ma non solo: per i prodotti per i quali non è prevista un’installazione professionale (per esempio un TV), il difetto di conformità compare anche per installazioni effettuate in maniera non corretta dall’utente finale se le istruzioni sono carenti e incomplete e hanno quindi indotto all’errore. In questi casi, quindi, è possibile invocare il ricorso alla garanzia.
Il consumatore deve essere sollevato da qualsiasi costo
Su questo aspetto la legge è chiara: il consumatore che ricorre alla garanzia di legge non deve sostenere alcun costo, neppure quelli di trasporto. Quindi non possono essere richiesti diritti di intervento, rimborso dei costi di trasporto verso e da il centro di assistenza, costi per prodotti sostitutivi ricondizionati o nuovi, e così via. Questo significa anche che non deve essere necessario per esempio chiamare numeri a pagamento o simili per poter accedere ai diritti previsti dalla garanzia di legge.
L’onere della prova: dopo sei mesi c’è l’inversione
Nei primi sei mesi di possesso del bene, la legge presume che la non conformità che si manifesta sia stata occultamente presente al momento dell’acquisto; provare eventualmente il contrario è a carico del rivenditore. Dopo il sesto mese e fino alla scadenza della garanzia di legge, invece, l’onere della prova della non conformità è a carico del consumatore. Facciamo un esempio classico: un cellulare che smette di funzionare. Evidentemente, se il cellulare è stato utilizzato in maniera propria e di colpo non funziona, è lecito ritenere che si tratti di un vizio occulto che si è tardivamente palesato. Se questo vizio compare nei primi sei mesi di vita, il consumatore deve limitarsi a riportare il prodotto dal rivenditore (ha due mesi di tempo da quando scopre la non conformità) e sarà eventualmente il rivenditore o il centro di assistenza al quale si affida a dimostrare eventualmente che il guasto è stato arrecato invece, per esempio, da una caduta accidentale o dall’immersione in acqua, situazioni che evidentemente non possono essere riconosciute in garanzia. Dopo i sei mesi, invece, è il consumatore che dovrebbe dimostrare che il cellulare in questione è guasto per un difetto di produzione e non per un uso improprio. Ovviamente questa norma è di difficile applicazione, soprattutto nella parte che prevede l’onere della prova in capo al consumatore finale, che evidentemente non ha gli strumenti per poter portare elementi oggettivi e inconfutabili, se non la propria parola. Per questo motivo, il più delle volte, su questo aspetto prevale il buon senso: se il prodotto è visibilmente graffiato o ammaccato, può essere che dopo i sei mesi il rivenditore sia portato a pensare che la causa del guasto risieda proprio nella scarsa cura con cui è stato usato il prodotto (anche se questo magari non è vero); starebbe quindi al consumatore dimostrare il contrario. Ma se il consumatore arriva con un prodotto in buono stato di conservazione e non più funzionante, generalmente viene riconosciuto l’intervento in garanzia senza ulteriori richieste di “dimostrazione”. In molti casi è il centro di assistenza autorizzato a cui viene affidata la riparazione a fare da terza parte competente nel valutare se il guasto è imputabile a un difetto o a un cattivo utilizzo. Tanto per fare un esempio, in tutti gli smartphone e in quasi tutti gli apparecchi portatili, c’è una piccola porzione di carta che cambia colore se viene a contatto con liquidi: se questa “cartina al tornasole” risulta attivata, significa che l’apparecchio è accidentalmente caduto in acqua e l’intervento in garanzia viene rigettato.
ricordiamo inoltre che:
Per gli acquisti con Partita IVA non vale il Codice del Consumo
La scelta del rimedio spetta all’utente (nei margini di ragionevolezza)
I tempi della riparazione devono essere “congrui”
Come ottenere il rispetto della garanzia di legge con rivenditori “indisponibili”
Nella stragrande maggioranza dei casi, e sempre con rivenditori seri, la garanzia di legge prevista dal Codice del Consumo è ben nota e viene onorata correttamente. Nel caso in cui, pur sussistendo tutte le condizioni del caso, il rivenditore si rifiutasse di riconoscere la garanzia di legge e cercasse comunque, contro le intenzioni del cliente, di “scaricare” la pratica invitandolo a ricorrere al centro assistenza, il consumatore può rivolgersi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (a questo link http://www.agcm.it/invia-segnalazion...e.html#wrapper): è facile aprire una pratica di infrazione che porterà in tempi non eccessivi a un approfondimento da parte dell’Authority con eventuale obbligo al rivenditore a farsi carico della garanzia.
è palese dunque che la storia dell'uso improprio conferisce sempre il manico del coltello al venditore (e meno male che sono diritti del CONSUMATORE FINALE) in quanto un uso scorretto è liberamente interpretabile!!
importantissimo che entro i primi 6 mesi tutti i prodotti sono considerati NON CONFORMI e la prova di cio spetta al venditore, mentre dopo i 6 mesi spetta all'acquirente!
ho incollato gli articoli salienti e che piu possono riguardarci, quali la garanzia sull'INSTALLAZIONE e come comportarci se il rivenditore ci vuole fregare, ma ce ne sono molti altri, personalmente per 240 euro andrei all'adusbef (o chi per essa) e chiederei il rimborso oltre al maggior danno