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Discussione: Modello EAS: cosa, chi, quando... e come sanare un mancato invio.

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    Predefinito Modello EAS: cosa, chi, quando... e come sanare un mancato invio.

    Buonasera a tutti.
    L'Ente di Promozione Sportiva CSAIn/Centri Sportivi Aziendali Industriali a cui la nostra ASD è affiliata, ci sta inviando una serie di interessanti delucidazioni su argomenti che riguardano le normative preposte al funzionamento del modello associativo scelto.
    Da noi, da molti altri... e dalla maggior parte delle associazioni che praticano il SoftAir.
    Ho consultato la segreteria dell'Ente e, avendone ricevuto il via libera... posto qui, sperando di fare cosa gradita.



    MODELLO EAS: COS'E', CHI DEVE TRASMETTERLO, ENTRO QUANDO, e... E' POSSIBILE SANARE UN MANCATO INVIO?

    Scrive lo CSAIn:
    E’ doveroso, da parte del gruppo di lavoro che ho il pregio di coordinare, ringraziare tutti gli iscritti alla newsletter per la continua attività di apprezzamento. Il costante scambio di notizie e approfondimenti comincia a funzionare anche in ritorno e molti di Voi ci chiedono conferme, precisazioni, nonché richieste di organizzare incontri su tutto il territorio Nazionale. E’ chiaro che tutte le istanze sono importanti e mostrano la vitalità delle persone che costruiscono e costituiscono l’Ente attraverso l’impegno quotidiano nel fare, per la verità mostrano anche che questa iniziativa di informazione pragmatica e “sul campo” era da percorrere. La scelta della competenza è sempre vincente e per questo lo CSAIn sta programmando ulteriori iniziative anche di presenza sul territorio, in particolare laddove ci sono richieste ed esigenze. Muove questa riflessione il desiderio di fornirVi garanzia che le richieste sono tutte ascoltate e, ove possibile e compatibile con una organizzazione efficace e praticabile, verrà fatto ciò che occorre. Alberto Gambone

    Molto spesso accade di sentir dire: “Abbiamo costituito una Associazione più di un anno fa e solo oggi abbiamo sentito parlare del modello EAS e del suo obbligo di trasmissione ... cosa possiamo fare”?
    Ebbene, cerchiamo quindi di chiarire cos’è il modello EAS, chi è esonerato dal suo invio, chi può compilarlo in modalità semplificata, cosa fare se ci si è dimenticati di inviarlo entro 60 giorni dalla costituzione e ancora quando trasmetterlo qualora l’Ente abbia subito variazioni sostanziali.

    AGENZIA DELLE ENTRATE
    MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI
    AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI
    articolo 30 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185
    convertito con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2


    L’Agenzia delle Entrate sul proprio sito web precisa che
    le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili
    e che
    per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello”.
    Questo è proprio il modello EAS, reperibile insieme alle istruzioni per la compilazione, direttamente sul
    sito dell’Agenzia .


    Detto modello deve essere inviato, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’Ente e deve essere inoltre nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati che non siano portati all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria attraverso altro apposito modello (la scadenza, in questa seconda ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione). Precisiamo inoltre che in caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del DL n. 185/2008) il modello EAS deve essere ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.


    Sono esonerati dall’obbligo di trasmissione del modello EAS:
    • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;
    • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
    • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal DM 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
    • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
    • le ONLUS di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;
    • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

    Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
    • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate;
    • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
    • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono ONLUS di diritto);
    • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del DPR 361/2000;
    • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
    • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
    • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
    • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
    • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
    • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
    • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal CONI.

    Infine ecco cosa fare se ci si è dimenticati di trasmettere il modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione.
    Sul punto il DL n. 16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:


    1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
    2. effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
    3. versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista, con codice tributo 8114 nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno per cui si effettua il versamento.

    Ecco dunque come regolarizzare la posizione dell’Ente (
    nel nostro caso l'ASD > n.d.r.)!


    Per ulteriori richieste specifiche e/o di approfondimento, si precisa che il presente articolo è stato predisposto a cura di:
    Dott. Stefano Bertoletti
    Dott. Gabriele Aprile
    Dott. Alberto Gambone
    Mail - csain@espertinonprofit.it
    Skype - esperti.csain
    Facebook - Esperti CSAIn



    Ultima modifica di Grigio; 25/01/2014 a 16:53

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