Buonasera a tutti.
L'Ente di Promozione Sportiva CSAIn/Centri Sportivi Aziendali Industriali a cui la nostra ASD è affiliata, ci sta inviando una serie di interessanti delucidazioni su argomenti che riguardano le normative preposte al funzionamento del modello associativo scelto.
Da noi, da molti altri... e dalla maggior parte delle associazioni che praticano il SoftAir.
Ho consultato la segreteria dell'Ente e, avendone ricevuto il via libera... posto qui, sperando di fare cosa gradita.
QUALE ITER SEGUIRE PER COSTITUIRE TRAMITE SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA UNA ASSOCIAZIONE.
Scrive lo CSAIn:
Prima di procedere con le istruzioni una piccola premessa fondamentale. L’atto costitutivo di un’Associazione ne rappresenta di fatto il certificato di nascita (e come tale non sarà modificabile), lo Statuto invece contiene tutte le regole che disciplineranno la vita dello stesso oltre che le modalità di perseguimento dei fini sociali e della vita associativa tutta. Pertanto, ATTENZIONE! Questi documenti (in particolar modo lo Statuto) rappresentano “abiti su misura” che vanno plasmati in base alla mission che l’Ente intende perseguire, con grande attenzione e condividendo perfettamente le specifiche regole che lo compongono. In ogni statuto alcune norme vanno esplicitate per legge, altre sono opportune, altre sono di libera scelta.
Per procedere alla costituzione di un’Associazione occorre:
- Stampare e firmare in originale da parte di tutti i soci fondatori due copie di Atto Costitutivo e Statuto su tutte le pagine, creando poi due plichi di fogli contenenti entrambi i documenti.
- Recarsi presso l'Agenzia delle Entrate con il modello AA5/6 (Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione) debitamente compilato richiedendo con esso l’attribuzione del Codice Fiscale.
- Versare mediante modello F23 (compilato e sottoscritto) euro 168,00 (200,00 a partire dal primo gennaio 2014) di tassa di registrazione (cod. 109T); si rammenta che ai sensi della circolare 24E del 14 marzo 2012, non sono dovuti per euro 3,72, i diritti di segreteria (cod. 964T).
ATTENZIONE: come previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della legge 266 del 1991: "Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro".
- Recarsi nuovamente presso l’Agenzia delle Entrate muniti di fotocopia del documento di identità del Presidente e consegnare compilato e sottoscritto il Modello 69 (ad esso dovrà essere apposto il codice fiscale precedentemente attribuito).
- Consegnare all’ufficio i due plichi firmati in originale e le relative marche da bollo (da euro 16) da applicare in numero di una ogni quattro facciate di ciascuno dei due plichi.
ATTENZIONE: la data delle marche da bollo deve essere precedente o eventualmente coincidente con quella indicata nell’atto costitutivo: differentemente potreste vederVi comminata dall'Agenzia delle Entrate una sanzione pari al 25% dell’importo della marca da bollo per ognuna di essere.
ATTENZIONE: per le ONLUS è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo per atti, documenti, contratti, istanze, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da tali enti (ex art. 17 D. Lgs. 460/97).
- Ritirare un originale (che non dovrà essere consegnato a terzi) recante il timbro dell’ufficio dell’avvenuta registrazione (l’altra copia rimarrà negli archivi di Agenzia Entrate).
Terminati questi step, l’Ente è ufficialmente costituito e può operare.
Ovviamente occorrerà poi che il legale rappresentante si rechi appena possibile in Banca o all'ufficio postale al fine di aprire idoneo conto corrente intestato all’Associazione, consegnando fotocopia degli atti oltre che eventuali altri documenti richiesti (as es. carta d’identità).
Infine, entro 60 giorni dalla registrazione, occorrerà che l’Ente provveda ad inviare il modello EAS (sono esonerati dalla comunicazione dei dati gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale (sono esonerate solo e soltanto le asd che non richiedono quote per le attività, tutte le altre devono presentare l’EAS!); le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolato in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro; le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995; i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali; le ONLUS di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997; gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale).
Per ulteriori richieste specifiche e/o di approfondimento, si precisa che il presente articolo è stato predisposto a cura di:
Dott. Stefano Bertoletti
Dott. Gabriele Aprile
Dott. Alberto Gambone
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