498. Usurpazione di titoli o di onori.
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico [c.p. 266] la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [c.p. 359] (1), ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 (2).
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche [c.p. 275, 348], ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente [disp. att. Cost. XIV; c.p.m.p. 221].
Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [disp. att. c.p. 19-bis] (3).