l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa
l’attività didattica;
l’attribuzione della rappresentanza legale;
l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun
caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti
di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società
sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali
si applicano le disposizioni del codice civile;
l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
modalità di scioglimento dell’associazione o della società;
l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e
delle associazioni.
Per le società sportive di capitali, è previsto altresì:
il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche che operino nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina
associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo
ad un ente di promozione sportiva;
l’obbligo di osservare le disposizioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e i
regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la
società intende affiliarsi.