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L'art. 5 della legge 18 aprile 1975. n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi delle munizioni e degli esplosivi, con modifiche Introdotte dalla circolare del 21 Febbraio 1990, n. 36. Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni. degli esplosivi e dei congegni assimilati stabilisce che «I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo dei relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato»

Come puoi leggere, eri chiaramente in sanzione, hai solo trovato un Carabiniere, probabilmente in buona, che ha deciso di lasciarti andare.
Vediamo di non dare informazioni sbagliate va ...
Per quanto all'apposizione del “tappo rosso”, distinguo tra armi vere e repliche, la sentenza n. 3394, emessa dalla Suprema Corte a sezioni riunite il 6 marzo 1992, dice:
“Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L'uso o il porto fuori dalla propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante”.
Dominik stampati questo e quando vengono a casa faglielo leggere:
https://docs.google.com/open?id=0Byg...GwtRlMxaS1uNFE