
Originariamente inviata da
Lex.34th
L'art. 5 della legge 18 aprile 1975. n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi delle munizioni e degli esplosivi, con modifiche Introdotte dalla circolare del 21 Febbraio 1990, n. 36. Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni. degli esplosivi e dei congegni assimilati stabilisce che «I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo dei relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato»
Come puoi leggere, eri chiaramente in sanzione, hai solo trovato un Carabiniere, probabilmente in buona, che ha deciso di lasciarti andare.