Cassazione Penale sez. II, 05/05/1993. n° 4594 ha deliberato che:
“Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma privo del tappo rosso assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, dovendosi in tali casi ritenere la sussistenza del reato o dell'aggravante. ancorché si tratti di arma giocattolo. A carico, invece, di coloro che portino fuori dalla loro abitazione giocattoli riproducenti armi sprovvisti di tappo rosso non è più configurabile, per
il semplice uso o porto, responsabilità penale, neppure in relazione agli artt. n°4 e 7 della L. 895 del 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 497 del 1974, o all'art. 4 legge n. 110
del 1975”.
Cassazione Penale, sez. I. 04/12/1992, n° 11640 delibera che:
“A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1990 n°36. non è più configurabile, a carico di coloro che portino fuori della propria abitazione armi giocattolo sprovviste di tappo rosso, responsabilità penale per semplice uso e porto, neppure in relazione agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967. modificati dagli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, o all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110”.
Cassazione Penale sez. I, 05/05/1992, n° 1141:
”La disposizione del comma sesto dell' art. 5 della legge n. 110/75, come sostituito dall'art. 2 della legge n° 36 del 1990, individua, attraverso le condotte tipiche, i destinatari del precetto penalmente sanzionato nei soli fabbricanti e in coloro che pongono in commercio
le armi giocattolo non rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge. Ne consegue che l'inosservanza delle prescrizioni imposte integra reato proprio, non applicabile a persone diverse da quelle indicate, mentre non configura ipotesi di reato il semplice porto di arma
giocattoli, a norma del settimo comma dello stesso art. 5”.