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Discussione: Volata rossa

  1. #21
    Soldataccio L'avatar di maxlv650
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    Dimmi, dall'alto della tua esperienza, cosa ci sarebbe di sbagliato?

    La circolare che "tu" hai postato fa chiaramente riferimento all'articolo di Legge che ho riportato precedentemente e specifica l'entrata in vigore di alcune modifiche e dell'"attuativo".

    Tra "circolare" e "art. di Legge", c'è un pò di differenza.

    E, a oggi, se non hai l'occlusione rossa stai infrangendo la Legge, quindi passibile di violazione, non specificata con un Decreto attuativo chiaro.

    Che poi ci sia confusione sulla definizione di "arma", penso sia chiaro a tutti, sta poi a trovarsi nella situazione e affrontarla.
    Veramente "io" ho citato una sentenza emessa dalla Suprema Corte a sezioni riunite il 6 marzo 1992, ti invito a leggere visto che evidentemente non lo hai fatto

    La circolare che ho riportato riguarda la nuova Legge, quella del luglio 2011, e dice che, non essendoci i decreti attuativi, al momento vale lo status precedente che, nello specifico, e' quello riportato in terza pagina e nella quale e' citata suddetta sentenza.

    Quindi, a oggi, l'occlusione (tappo rosso) non e' obbligatoria per legge.

    E sulla definizione di "arma" non c'e' confusione alcuna visto che le nostre repliche sono indicate come "strumenti softair" nella nuova legge e come "giocattoli riproducenti armi" nella precedente.

    Se poi non ti dovesse bastare:
    Cassazione Penale sez. II, 05/05/1993. n° 4594 ha deliberato che:
    “Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma privo del tappo rosso assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, dovendosi in tali casi ritenere la sussistenza del reato o dell'aggravante. ancorché si tratti di arma giocattolo. A carico, invece, di coloro che portino fuori dalla loro abitazione giocattoli riproducenti armi sprovvisti di tappo rosso non è più configurabile, per
    il semplice uso o porto, responsabilità penale, neppure in relazione agli artt. n°4 e 7 della L. 895 del 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 497 del 1974, o all'art. 4 legge n. 110
    del 1975”.


    Cassazione Penale, sez. I. 04/12/1992, n° 11640 delibera che:
    “A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1990 n°36. non è più configurabile, a carico di coloro che portino fuori della propria abitazione armi giocattolo sprovviste di tappo rosso, responsabilità penale per semplice uso e porto, neppure in relazione agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967. modificati dagli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, o all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110”.


    Cassazione Penale sez. I, 05/05/1992, n° 1141:
    ”La disposizione del comma sesto dell' art. 5 della legge n. 110/75, come sostituito dall'art. 2 della legge n° 36 del 1990, individua, attraverso le condotte tipiche, i destinatari del precetto penalmente sanzionato nei soli fabbricanti e in coloro che pongono in commercio
    le armi giocattolo non rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge. Ne consegue che l'inosservanza delle prescrizioni imposte integra reato proprio, non applicabile a persone diverse da quelle indicate, mentre non configura ipotesi di reato il semplice porto di arma
    giocattoli, a norma del settimo comma dello stesso art. 5”.

  2. #22
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    Quote Originariamente inviata da maxlv650 Visualizza il messaggio
    Veramente "io" ho citato una sentenza emessa dalla Suprema Corte a sezioni riunite il 6 marzo 1992, ti invito a leggere visto che evidentemente non lo hai fatto

    La circolare che ho riportato riguarda la nuova Legge, quella del luglio 2011, e dice che, non essendoci i decreti attuativi, al momento vale lo status precedente che, nello specifico, e' quello riportato in terza pagina e nella quale e' citata suddetta sentenza.

    Quindi, a oggi, l'occlusione (tappo rosso) non e' obbligatoria per legge.

    E sulla definizione di "arma" non c'e' confusione alcuna visto che le nostre repliche sono indicate come "strumenti softair" nella nuova legge e come "giocattoli riproducenti armi" nella precedente.

    Se poi non ti dovesse bastare:
    Vedi che avevo ragione caxxo!!!!!!!!!! "dall'alto della tua esperienza"

    è vero non è corretto il mio primo post in risposta.

    Rileggendo attentamente le sentenze però mi si rizzano i capelli, a meno che io non abbia mal capito, se oggi mi compro una replica Glock perfetta (per uso soft air diciamo) e me la porto in fondina, senza "occlusione rossa", sotto la giacca non infrango alcuna Legge, a meno che non la usi per fare una rapina.

    Roba da Italiani.

  3. #23
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    Quote Originariamente inviata da Lex.34th Visualizza il messaggio
    se oggi mi compro una replica Glock perfetta (per uso soft air diciamo) e me la porto in fondina, senza "occlusione rossa", sotto la giacca non infrango alcuna Legge, a meno che non la usi per fare una rapina.

    Roba da Italiani.
    da qui a dire che se i carabinieri te la trovano non ti fanno niente ne passa un bel po'. Quando la vedono di sicuro non ti dicono "bella, vada pure". Ragazzi lo spegnifiamma rosso mettetelo! Se non lo fate non vi beccate sanzioni (per ora) ma rischiate di passare un'ora e mezza a dover spiegare alle forze dell'ordine le vostre ragioni...io per mettermi il cuore in pace metto sti 3 centimetri di rosso e amen...

  4. #24
    Soldataccio


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    comunque, un modo ancora più sicuro per evitare problemi di varia natura è tenere sempre tutto nel baule della macchina, e non in bella vista sui sedili (anteriore/posteriore che sia).

  5. #25
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    Rileggendo attentamente le sentenze però mi si rizzano i capelli, a meno che io non abbia mal capito, se oggi mi compro una replica Glock perfetta (per uso soft air diciamo) e me la porto in fondina, senza "occlusione rossa", sotto la giacca non infrango alcuna Legge, a meno che non la usi per fare una rapina.
    Roba da Italiani.
    Alla fine che te la porteresti a fare? pesa, è inutile e potenzialmente "una gran fonte di guai".

    Guardate bene i documenti pubblicati da maxlv650 e la circolare, nel paragrafo precedente alla parte evidenziata.
    Dal 01 luglio 2011 il divieto di porto ingiustificato di arma (art. 4, comma 2 L.110/1975) si applica anche agli strumenti per il softair.
    Quindi se vi beccano con uno strumento per il softair in una situazione per la quale non c'era alcun motivo di portarlo, potreste beccarvi una denuncia e rischiare una condanna "da sei mesi ad un anno" insieme ad un'ammenda da 1000 a 10.000 Euro.
    Dominik ha rischiato, ma per sua fortuna ha convinto l'operatore delle FFOO della sua buona fede e del motivo della presenza del suo "strumento" in auto.
    Questa norma serve in particolare per impedire che i nostri strumenti per il softair vengano portati in giro per scopi diversi da quelli consentiti.
    Pensate alle bravate di molti, che le tirano fuori quando non sanno che fare e magari sparacchiano a persone e animali.



  6. #26
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    Giusta osservazione, che mi fa sorgere una domanda: il porto per giustificato motivo dovrebbe comprendere anche il trasporto da e per il luogo dove si effettua la manutenzione, giusto? Facendo il raffronto con le armi da fuoco: se porto la carabina in armeria per una riparazione e mi fermano?

    Riallacciandomi velocemente a quanto gia' detto da altri e' ovvio che serve sempre buonsenso anche per il trasporto: SEMPRE tutto nel baule, con caricatori disinseriti, batteria staccata, sicura inserita e tappo rosso e il tutto in una bella borsa/scatola/sacco del pattume con a corredo i tre fogli che ho postato. Questo evita, nel limite dell'umore di chi ci ferma e controlla, un po' di menate.

  7. #27
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    Ottimo Max ... Stamperó quei fogli e li metteró in ogni custodia di asg ... Grazie mille!!!

  8. #28
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    Come saggiamente riportato da maxlv650 e da avvokaat ricordo che qualsiasi oggetto che possa potenzialmente ledere (cd arma impropria) è soggetto ad alcune limitazioni nel porto.
    Se circolo con una mazza da baseball sotto il sedile e mi fermano ne ho di storie da inventare perchè mi lascino andare, così come un coltello da sub, uan roncola ed addirittura, nei tempi passati. catene (la legge, non so se dl prescriveva che le catene di grosse dimensioni, abitualmente usate come antifurto per moto e bici, dovessero essere rivestite di plastica) poichè venivano usate nelle manifestazioni e per scontri corpo a corpo e chiavi inglesi di grosse dimensioni.
    Circolare pertanto con un'asg per quanto occultata in mancanza di valida motivazione vuol dire andersele a cercare ...le rogne ....tappo rosso verde o blu che dir si voglia

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    Quote Originariamente inviata da maxlv650 Visualizza il messaggio
    Giusta osservazione, che mi fa sorgere una domanda: il porto per giustificato motivo dovrebbe comprendere anche il trasporto da e per il luogo dove si effettua la manutenzione, giusto? Facendo il raffronto con le armi da fuoco: se porto la carabina in armeria per una riparazione e mi fermano?

    Riallacciandomi velocemente a quanto gia' detto da altri e' ovvio che serve sempre buonsenso anche per il trasporto: SEMPRE tutto nel baule, con caricatori disinseriti, batteria staccata, sicura inserita e tappo rosso e il tutto in una bella borsa/scatola/sacco del pattume con a corredo i tre fogli che ho postato. Questo evita, nel limite dell'umore di chi ci ferma e controlla, un po' di menate.
    Se porti un'arma over 7joule ovvero soggetta a porto/denuncia e nullaosta detenzione devi richiedere preventiva autorizzazione a CC o PS in caso contrario sono "uccelli senza zucchero" se te la trovano, non esiste in questo caso il giustificato motivo. Inoltre presumo che anche l'armeria per prenderla in carico c/riparazione necessiti qualcosa
    Lo stesso porto armi ad uso sportivo ti autorizza a portarla, con le debite precauzioni, dalla tua abitazione al poligono dove iscritto utilizzando il tragitto ragionevolmente più breve.
    Ultima modifica di zerosoft; 21/04/2012 a 11:40

  9. #29
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    Quote Originariamente inviata da zerosoft Visualizza il messaggio
    Lo stesso porto armi ad uso sportivo ti autorizza a portarla, con le debite precauzioni, dalla tua abitazione al poligono dove iscritto utilizzando il tragitto ragionevolmente più breve.
    Questo pezzo lo sapevo e ritengo corrisponda al nostro tragitto casa-campo-casa, mi mancava il pezzo, per le armi vere, casa-armeria-casa: quindi se devo portare la carabina in armeria devo avere un permesso dalle FFOO.

    Grazie Zero

  10. #30
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    In materia di armi in generale e, comunque, anche nel caso delle fonti citate in questo topic, vi ricordo che tra "porto" e "trasporto" di armi (che siano "armi comuni" o "armi di modesta capacità offensiva") vi è una sostanziale precisa differenza.
    Il "porto" presuppone la prontezza all'impiego dell'arma.
    Il "trasporto" il semplice trasportarla da un luogo all'altro, senza che questa sia pronta all'impiego.

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