L'art.5 della L.110/75, nel nuovo testo (modificato dal D.L.vo 362/2010) prescrive che gli strumenti per il softair devono avere la parte terminale dipinta di rosso per tre centimetri.
Se sporge la canna, tre centimetri, se sporge lo spegnifiamma tre centimetri, se sporge il silenziatore tre centimetri ecc..
Questo è scritto nel comma 4 dell'articolo 5 ed è uno degli elementi utilizzati dal legislatore per definire gli strumeti per il softair.
Al successivo comma 5 è prevista la sanzione : chiunque produce o pone in commercio gli strumenti riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma (tra cui la parte terminale dipinta di rosso) è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 1500 a € 15.000).
Come si vede non è prevista la sanzione per gli utilizzatori, ma solo per produttori e venditori.
Questa disposizione non è entrata in vigore il 01/07/2011, perchè siamo ancora in attesa del regolamento interpretativo che sarà emanato con un decreto del ministro dell'interno (che al momento sembra avere altre priorità).
Logica vuole che se lo strumento per il softair deve essere venduto con i tre centimetri terminali colorati di rosso, ANCHE l'utilizzatore dovrebbe mantenerli e avere colorato di rosso tutti gli accessori che dovesse montare sull'estremità della canna.
Ma questa è una mia interpretazione.
Al momento l'obbligo per chi gioca di avere questa colorazione rossa non c'è.
La ratio della norma? i tre cm. di rosso sono uno degli elementi indicati dal legislatore per classificare una replica di arma "strumento per il softair".