
Originariamente inviata da
Wakiki
Dlgs 152 del 2006
art. 255 (abbandono di rifiuti)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.
aggiungeteci questo:
dlgs 205 del 2010
art. 34
(Modifiche all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All'articolo 255, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “da centocinque euro a seicentoventi euro” sono sostituite dalle seguenti: “da trecento euro a tremila euro” e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: “Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.”.
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aggiungo che secondo me c'è anche soluzione di continuità,quindi te la becchi ogni volta che premi il grilletto

ci sarebbe da approfondire poi la "casualità" della condotta da parte di un'associazione e non di un privato, quindi continuando a fare fantaopinione da forum, andiamo sul penale nel peggiore dei casi.
