Guarda vyper77 , non me ne volere, ma non serve un fiscalista per rendere un pò più chiara questa sezione, già se si evitasse di far finta di sapere sarebbe tutto più limpido!!![]()
Se non si è sicuri di una cosa, documentarsi, e se si vuole approfondire? Chiedere, che non costa niente. Ma se non si è sicuri di una cosa non si dovrebbe venire qui a dare lezioni non credi? ( e se me lo consenti : con toni un pò troppo altezzosi e saccenti )
Al massimo chiedere se ciò che si è capito è corretto ( sapete google non è la soluzione a tutto )
Ti è evidente? Per fortuna! Perchè PROPRIO il contrario ( pensa se non era evidenteMi pare altrettanto evidente che il comportamento fraudolento del legale rappresentante che hai segnalato (che "si intasca" il 60 % dei ricavi sociali) non abbia il magico potere di far ricadere un fattispecie per sua natura esclusa dal campo di applicabilità dell'IVA all'interno della stessa.) , ti spiego perchè:
Uno degli obblighi che una ASD ha è il:
divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione;
Quando questo avviene cosa accade?
Perdita del regime agevolato
Conseguenze?
Imposta sul valore aggiunto applicata su tutti i proventi associativi che prima erano esenti da questa imposta, quote sociali incluse.
Ora spero solo che tu non sia il presidente della tua associazione o che il presidente o CDA non si prenda la mazzetta dal fondo cassa!
Altro piccolo appunto sul 633/72, che in parte è corretto ma non riguarda l'associazionismo dilettantistico. Difatti l'associazionismo dilettantistico, culturale, e solidale ha un articolo specifico in questo decreto del presidente della repubblica, suddetto articolo è il:Nello specifico riporto un estratto dal D.P.R. 633/72 (il Decreto del Presidente della Repubblica che istituiva e regolamenta l' Imposta sul Valore Aggiunto) da cui si evince chiaramente che il versamento di Quote Associative non ricada nel campo di applicabilità dell'IVA non trattandosi nè di cessione di beni, nè di prestazione di servizi nell'esercizio di impresa, nè tantomeno di importazione.
Art. 1 D.P.R. 633/72
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate (articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24) .
633/72 art 4 comma 4
Che annovera anche le cessioni di beni in diretta imputazione degli scopi istituzionali come introiti decommercializzati, ma solo per le associazioni no profit. ( culturali, sportive dilettantistiche ecc ecc )
Tale decreto verrà poi integrato, ma non sostituito, dall'articolo
148TUIR del 2004.
Nello specifico per quel che ci riguarda art 1 , comma 3 e 4
Che in sostanza, dice le stesse cose.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro! Torno alla mia degenza febrile!