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Discussione: NORMATIVA SUI GIOCATTOLI

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  1. #1
    Spina L'avatar di jaiss
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    Quote Originariamente inviata da lucianohex Visualizza il messaggio
    la potenza, e' "decisa" con un resoconto,o meglio parere, assolutamente non vincolante.
    sei sicuro di cio' che affermi?
    mi pare che sull'aria compressa non ci siano "pareri" in termini di potenza...

  2. #2
    Spina L'avatar di GUNNY78
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    Lupi del Tigullio
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    probabilmente siete già conoscenza di questa circolare (n.b. non avente forza di legge!) cmq nel dubbio....
    circolare 31\10\96 n° 559 in materia di soft-air
    l'art. 5 della legge 18 aprile 1975. n. 110 (norme integratìve della disciplina
    vigente per il controllo delle armi delle munizioni e degli esplosivi, con
    modifiche introdotte dalla lene 21 febbraio 1990, n. 36. nuove norme sulla
    detenzione delle armi, delle munizioni. degli esplosivì e dei congegni
    assimilati stabilisce che «i giocattoli riproducenti anni non possono essere
    fabbricati con impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la
    trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo
    dei relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della
    persona. devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente
    occlusa da un visibile tappo rosso incorporato»,
    pervengono numerosi quesiti in merito all'obbligatorietà o meno dell'apposizione
    dei tappo rosso all'estremità della canna di quella particolare tipologia di
    strumenti denominati «soft-air», oggetto in questi ultimì tempi di particolare
    attenzione.
    tali strumenti, realizzati prevalentemente in materiale plastico. di massima
    costituiscono fedeli copie di armi da guerra o comuni da sparo; funzionano ad
    aria compressa o a gas compresso, sono attivati da meccanismi a molla o
    elettrici e per costruzione sono in grado di espellere esclusivamente pallini di
    plastica.
    prima della loro immissione in commercio i prototipi degli strumenti in
    questione vengono sottoposti all'esame della commissione consultiva centrale per
    il controllo delle armi. al fine di accertare - e se dei caso escludere ai sensi
    dell'art. 2, comma terzo. della legge n. 110175 (così come sostituito dall'art.
    li della legge n. 36/90), la loro attitudine a recare offesa alla persona.
    le sort-air sinora riconosciute come non idonee a recare offesa alla persona
    (energia alla volata non superiore a i joule) sono state inserite in apposito
    elenco trasmesso alle ss.ll. con nota n. 559,c-50.824-e-93 dei 19 giugno 1995.
    per quanto concerne la successiva immissione sul mercato e l'impiego prevalente
    delle sort-air («giochi di guerra» o «war games»), con la circolare n.
    559/c/10865.10179.a.(2) dei 28 novembre 1995 sono state impartite direttive
    specifiche, cui si rimanda.
    i riscontri forniti dai signori questori della repubblica alla sopra citata
    direttiva hanno confermato la notevole diffusione dei predetti strumenti, nonché
    la diversità di atteggiamento da parte dei produttori e dei commercianti
    riguardo all'apposizione dei tappo rosso alla volata.
    e' emerso infatti che, in assenza di indicazioni in materia, molti fabbricanti e
    rivenditori commercializzano gli strumenti in argomento corredandoli - motu
    proprio di tappo rosso parzialmente occlusivo o di colorazione rossa in volata.
    appare a questo punto utile rilevare che la suprema corte di cassazione, sezione
    i. con le sentenze dei 30 maggio 1994, n, 1664. e 2 giugno 1994, n. 1911, ha
    ritenuto soggetti alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo
    dall'art. 5 della citata legge n. 110175 i congegni da sparo ad aria compresa
    per i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
    sia stata ritenuta insussistente, dall'apposita commissione ministeriale, i
    attitudine a recare offesa alla persona.
    «per giocattoli ha inoltre precisato la cassazione, «devono intendersi non solo
    gli oggetti prodotti per l'infanzia ma anche tutti quelli che abbiano come
    funzione naturale quella di essere destinati al divertimento, ivi compresi
    quelli relativi alle attivìtà ludiche degli adulti, di tal che il tappo rosso
    destinato a distinguere le armi giocattolo da quelle vere va apposto anche ai
    modelli non destinati ai bambini».
    appare altresì utile rammentare la sentenza n. 3394, emessa dalla suprema corte
    a sezioni riunite il 6 marzo 1992, che cosi recita:
    “il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo
    riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come
    reato. l'uso o il porto fuori dalla propria abitazione di un tale giocattolo

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