si ma se uno è preparato dicendogli sono degli oggetti che ricadono nelle previsioi della legge ....... gia la situazione cambia, purtroppo per far valere i tuoi diritti devi fare la voce grossa e in alcunio casi minaccaire azioni legali
si ma se uno è preparato dicendogli sono degli oggetti che ricadono nelle previsioi della legge ....... gia la situazione cambia, purtroppo per far valere i tuoi diritti devi fare la voce grossa e in alcunio casi minaccaire azioni legali
cito edoardo mori: leggere con attenzione
le armi giocattolo per adulti sono regolate dall’art. 5 legge 110, la quale stabilisce che essi non possono essere costruito in modo da poter essere trasformati in armi comuni da sparo e che devono recare un tappo rosso se scambiabili con un’arma comune. vi rientrano anche i simulacri di arma, del tutto inerti, e le armi a salve.
la legge 21 dicembre 1999 n. 526 ha liberalizzato le armi ad aria compressa od a gas in bombola aventi potenza non superiore a 7,5 joule. avendo solo una ridotta capacità di offendere sono state ricomprese fra gli strumenti atti ad offendere.
premesso poi che armi da sparo sono solo quelle che usano la forza esplosiva di alcune sostanze per lanciare proiettili e, per assimilazione del legislatore italiano, quelle ad aria e gas compressi, si deduce che non rientra nella categoria delle armi da sparo qualsiasi oggetto, anche a forma di arma da sparo, il quale lancia oggetti in base alla forza di una molla o per la forza elastica di una percussione, o per energia elettromagnetica o per forza centrifuga, ecc. ecc. questi, se sono destinati ad usi sportivi sono considerati attrezzi sportivi; solo se hanno idoneità ad offendere e non hanno altra funzione che quella di offendere, sono armi proprie non da sparo.
non rientrano ovviamente nella categoria delle armi gli attrezzi sportivi che sfruttano la forza muscolare dell’uomo (fionde, archi e balestre) e i fucili da pesca subacquea di qualsiasi tipo.
in questo bel quadro normativo è rimasto, per colpa del ministero dell’interno, un settore oscuro non regolato e che è quello dei giocattoli per adulti ad aria compressa con potenza da 0,5 joule (universalmente riconosciuta come del tutto inidonea ad offendere ed una volta ammessa anche nei giocattoli per bambini) in su, ma restando bel lontano dai 7,5 joule delle armi liberalizzate. in altre parole il ministero non ha saputo dire quale è il limite di pericolosità minimo che fa rientrare un’arma ad aria compressa fra le armi liberalizzate.
ciò ha colpito negativamente due tipi di attrezzi sportivi quali quelli destinati lo airsoft e al paintball.
airsoft
a livello internazionale il softair (airsoft in inglese, termine che a livello internaziona ha soppianto il nostrano softai) viene praticato con armi giocattolo cal 6 mm (di rado 8 mm) le quali sparano palline di plastica mediante co2, “green gas” (propano con olio di silicone), molle, ingranaggio elettrico che aziona un pistone.
la velocità standard impressa alla pallina di 0,2 grammi non supera i 100 ms e l’energia è attorno ad 1 joule; modificando la molla del giocattolo si può raddoppiare la velocità iniziale e arrivare quindi ad oltre joule.
il ministero ha dichiarato di libera vendita e libero uso i giocattoli softair di potenza non superiore ad un joule. il che vuol dire che a soli 14 metri dall’arma, la velocità sarà di circa 70 ms e che l’energia torna ad essere quella di un giocattolo vero e proprio (0,5 j.).
la regolamentazione sarebbe in sostanza accettabile e simile a quella internazionale, se si fosse chiarito che cosa succede se il giocattolo, invece di avere un joule di potenza ha 1,1 joule ! il germania,molto più coerentemente, vi è un unico regime per le armi giocattolo con potenza da 0,5 a 7,5 jaoule, tutte di libera vendita ai maggiorenni e con l'unico divieto del porto in luogo pubblico o aperto la pubblico.
un giocattolo per softair può essere legittimamente a raffica, anche se la raffica non si usa nella attività sportiva.
paintball
lo sport è analogo al softair, ma impiega palline di 17,3 mm di diametro ripiene di liquido colorato; l’involucro è di gelatina, più o meno della resistenza di un guscio d’uovo, ma elastico, e il liquido è colorato con coloranti alimentari. la velocità non supera i 100 ms, ma in alcuni paesi è stato fissato un limite inferiore (in germania 70 ms). la pallina cade rapidamente verso il suolo; a 50 metri la velocità iniziale si è dimezzata e l’energia si è ridotta a 3 joule; a 70 metri è ridotta ad un joule.
il ministero, non si sa in base a quale considerazioni e in base a quale autorità (il che vuol dire che qualcuno si è arrogato questo potere per suo sfizio personale), ha deciso che lo sport del paintball in italia non si può fare! ed infatti non solo la legge sulla liberalizzazione dell’aria compressa non ha previsto nulla sulle armi paintball (che rimangono pertanto armi da sparo a tutti gli effetti in quanto superino i 7,5 j), ma poi il regolamento ministeriale 9 agosto 2001, n. 362, in modo del tutto illegittimo e insensato, ha voluto vietare anche le armi paintball di potenza inferiore a 7,5 j; infatti ha scritto che le armi liberalizzate “sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali”.
decisione chiaramente imbecille perché non si comprende perché sia preferibile che un soggetto spari un pallino di piombo velenoso nel sedere ad una persona piuttosto che una pallina biodegradabile e mangiabile, di liquido colorato (sono entrambe cose vietate, ma, dovendo scegliere, io preferirei ricevere la pallina; si vede che al ministero preferiscono le cose dure).
quindi la situazione ben poco logica, creata dall’insipienza di chi scrive le regole è questa:
- se un giocattolo a forma di arma ha potenza inferiore a 0,5 joule può lanciare oggetti con qualsiasi mezzo e rimane un oggetto indifferente per la legge (salvo l’obbligo del tappo rosso se simula un’arma vera).
- se il giocattolo a forma di arma, spara oggetti mediante aria o gas compressi ed energia iniziale non superiore ad 1 joule, è considerato un giocattolo per adulti del tutto libero (salvo l’obbligo del tappo rosso se simula un’arma vera).
- se il giocattolo a forma di arma spara oggetti (comprese palline painball), mediante qualsiasi energia diversa da aria e gas compressi o polvere da sparo, qualunque sia la sua potenza:
a) è strumento libero se non è atto ad offendere,
b) è arma impropria portabile per giustificato motivo se ha un uso pratico,
c) è arma propria non da sparo vietata se è destinata solo ad offendere.
- se il giocattolo ad aria o gas compressi ha potenza inferiore a 7,5 j e non può sparare palline di colorante, è uno strumento atto ad offendere di libera vendita;
- se il giocattolo ad aria o gas compressi ha potenza inferiore a 7,5 joule ma può sparare palline di liquido colorato è vietato, ma non si sa bene che cosa sia. a mio parere è un arma liberalizzata irregolare e quindi chi ha vende o detiene è passibile di sanzione amministrativa).
all’anima della logica, della chiarezza, della coerenza e della intelligenza!
ci si chiede spesso se ed entro quali limiti sia vietato aumentare la potenza di una softair ad aria compressa oltre 1 joule.
se si superano i 7,5 joule di potenza, si ottiene un’arma ad aria compressa non liberalizzata e quindi un’arma vera e propria; si commette quindi il reato di fabbricazione illegale di arma.
ma supponiamo di portare la potenza a due joule; la legge 526/1999 sulla liberalizzazione dice che sono solo armi quelle che hanno potenza superiore a 7,5 joule, senza alcuna distinzione. perciò ogni softair la cui potenza venga aumentata fino a 7,4 joule non sarà mai un’arma; essa viola solo le regole del regolamento ministeriale. la soluzione corretta sarebbe perciò di ritenere che, al massimo, si commette una violazione amministrativa al regolamento, se riconosciuto legittimo. inoltre si potrebbe benissimo chiedere un accertamento volto a stabilire se una pallina di 0,2 grammi e due joule di potenza sia idonea ad offendere la persona con un “rischio non irragionevole”.
lasciando perdere i commenti, secondo me esagerati di mori, si può concludere che le nostre asg siano delle armi non offensive di libera vendita e acquistabili anche per corrispondenza. l'unico dubbio che mi rimane è quello per il marchio c.e., secondo me non necessario, per le poche esperienze di dogana che ho, ma ora mi informo pure su questo
a proposito del marchio ce ho disperso in uno dei miei dischi di backup una circolare della u.e. (di cui però va verificato l'effettivo corso di validità perchè è piuttosto vecchia) che specificava per quali giocattoli non fosse richiesto il marchio ce e, tra questi, figuravano anche le armi giocattolo (passatemi il termine, serve giusto per capirsi).
purtroppo quanto il documento mi passò per le mani mi occupavo di tutt'altro e, quindi, non lo archiviai come l'oro (mannaggia a me!).
mi metto alla sua ricerca e vedo di aggiornarvi...
(incrociamo le dita)
bingo!
alle volte anche il lavoro torna utile:
direttiva del consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (88/378/cee)
allegato 1
"prodotti che non sono considerati come giocattoli ai sensi della presente direttiva"
(articolo 1, paragrafo 1)
comma 3. attrezzature destinate ad essere usate collettivamente su campi da gioco
comma 4. attrezzature sportive
comma 9. armi ad aria compressa
comma 20. imitazioni fedeli di armi da fuoco reali
quindi...
bisogna verificare che questa direttiva:
- sia in corso di validità
- sia stata recepita dalla nostra normativa nazionale
se entrambe queste verifiche dessero risultato positivo possiamo tranquillamente escludere che le nostre asg siano soggette a obbligo di marchiatura ce come "giocattoli".
rimane comunque da verificare se possano essere ricondotte ad altre categorie soggette a marchiatura (nb. non tutto è soggetto a marchiatura!!!).
tra le categorie soggette all'obbligo l'unica che appare poterci interessare è quella degli apparati elettrici di limitato voltaggio (a questo punto solo per le a.e.g.), ma la
direttiva 2006/95/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
art. 1 : ai fini della presente direttiva per "materiale elettrico", si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 v in corrente alternata e fra 75 e 1500 v in corrente continua, [...omissis]
visto e considerato che al massimo (proprio per strafare) le a.e.g. arrivano a 12 v, anche in questo frangente possiamo tranquillamente escludere che le nostre aeg siano soggette a obbligo di marchiatura ce come "apparati elettrici di limitato voltaggio ".
se infine vogliamo considerare l'appartenenza delle asg ad una qualche categoria di arma, si noti che le armi non sono annoverate tra le categorie soggette a marchiatura.
salvo ulteriori verifiche ed aggiornamenti questo dovrebbe essere quanto a tema marchiatura ce delle asg.
Ultima modifica di Ghigno; 13/09/2008 a 13:07 Motivo: corretti errori di battitura
mi pare sia stata pubblicata gazzetta ufficiale , però non so se è stata emendata modificata o sostituita , ma mi pare difficile dato l'argomento.le nostre asg le definisco armi ad aria compressa(per le quali non è richiesto il marchio ce ex allegato 1 direttiva 88/378/cee), non idonee a recare offesa alla persona (ex circolare commissione)
mi sono letto tutto questo interessante thread, ma mi è rimasto un dubbio: secondo il paragrafo che ho quotato sopra, tutti quelli che hanno una softair con il silenziatore (e c'è persino un sito dedicato alla vendita dei silenziatori, se non sbaglio) sono passibili di arresto e di incriminazione per acquisto e possesso abusivo di parte d'arma da fuoco?
Ultima modifica di argelo; 15/02/2009 a 20:14 Motivo: Correzione di errori ortografici
in effetti ho appena trovato su wikipedia quest'articolo che mi tranquillizza (possiedo una socom mk23 marui silenziata):
...“in tema di reati concernenti le armi, la detenzione di un silenziatore non può integrare il reato di illegale detenzione di parte d'arma ai sensi degli art. 10 e 14 della l. 14 ottobre 1974 n. 497, atteso che il silenziatore non costituendo elemento strutturale tipico dell'arma non può essere considerato come parte di essa, ma semplice accessorio.” (tribunale ivrea, 08 giugno 1999, sarto, in cass. pen. 1999, 3584). in dottrina si cita il dr. edoardo mori (giudice penale presso il tribunale di bolzano, esperto di diritto delle armi), che nel suo fondamentale testo il codice delle armi e degli esplosivi (la tribuna editore), sub “silenziatori” testualmente scrive: “la legge italiana sulle armi non si è mai occupata dei silenziatori che pertanto sono di libera produzione e detenzione"....
https://it.wikipedia.org/wiki/silenziatore_(armi)