siccome la materia mi interessa molto, ho dedicato la scorsa serata a leggermi i dati normativi relativi alle armi, pubblicati sul sito internet del giudice edoardo mori (www.earmi.it) e sulla gazzetta ufficiale.
insomma, sarà per deformazione professionale, ma mi “intriga” chiarire il perché delle cose.
vi dirò che in un paese caratterizzato dalla enorme quantità di norme, spesso e volentieri in contraddizione tra loro, per quanto riguarda la catalogazione della armi e la catalogazione delle nostre amate asg, c’è veramente molto poco.
ci sono, invece, moltissime circolari (per quanto riguarda le armi).
vorrei sottolineare il fatto che il giudice edoardo mori (del cui lavoro sono un accanito lettore ed estimatore, anche perché, al di là del soft air, mi piacciono anche le armi vere) sul suo sito analizza le normative e poi le commenta. per cui, si deve fare attenzione a non scambiare gli autorevoli e fondati pareri del magistrato, che a propria volta è un grande appassionato di armi, con il reale contenuto e significato delle normative vigenti.
i pareri sono solo pareri, anche se fondati.
le leggi sono leggi, anche se possono apparire inadeguate e stupide.
la legge italiana che disciplina il settore delle armi è la n. 110 del 18 aprile 1975 (http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1975/lexs_245199.html).
con la legge n. 526/99, il testo originario ha subito modificazioni al fine di essere armonizzato con le più recenti disposizioni derivanti dall’appartenenza dell’italia alla comunità europea.
la modifica è consistita nell’aggiornamento di alcuni articoli della legge originaria, uno dei quali è quello che definisce la classificazione delle armi rispetto alla loro capacità offensiva.
tuttavia, la modifica del testo originario non ha modificato la definizione delle armi, come si evince dal seguente articolo le cui parti importanti per quanto ci riguarda, ho evidenziato in rosso.
articolo 1
armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.
agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.
ho evidenziato in rosso la parte dell’art. che interessa: “o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica”.
l’uso della “o” in una descrizione di questo tipo è determinante per il senso che, lo stesso articolo assume e per le sue conseguenze sulla pratica.
si capisce, infatti, che per il legislatore una delle caratteristiche che rende tale un’arma da guerra è la capacità di sparare a raffica, anche se – tanto per fare l’esempio utile a comprendere quanto incide la “o” nel testo – non è detto che un’arma, pur sparante a raffica, necessariamente debba sparare munizioni tipicamente da guerra.
altro articolo della stesse legge, rilevante ai fini della presente discussione, appare essere il terzo che recita:
articolo 3
alterazione di armi.
chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
infine, della stessa legge, l’ultimo articolo che riguarda il nostro hobby è il n. 5, che recita:
articolo 5
limiti alle registrazioni.
divieto di giocattoli trasformabili in armi.
le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici.
l'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.
le disposizioni del citato testo unico, del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli.
i giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.
nessuna limitazione è posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati all'esportazione.
chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma
anche di questo articolo, ho evidenziato in rosso il testo che può influire sul nostro hobby. ri-cito:
“i giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.”
ora, noi sappiamo - e su questo mi pare che grossi dubbi non ci sono - che le nostre asg, sono strumenti non “idonei ad offendere”.
eppure, non sono giocattoli qualsiasi, dato che non possono essere venduti a soggetti di età inferiore ai 14 anni.
sappiamo, anche, che le asg sono tali poiché erogano energia non superiore a 0.99 j.
ora, mi spiego perché nel manuale in dotazione agli ispettori della camera di commercio industria artigianato di pistoia viene scritto che se una asg supera l’energia di 1 j.
infatti, per il solo fatto di essere predisposta a sparare a raffica, essa può essere considerata alla stregua di un’arma da guerra, in quanto corrisponde alla definizione di cui all’art. 1 della legge: “o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica”… .
quindi, si può dire che se le cose stanno così, chi modificando una asg la porta ad energia superiore al canonico 1j, di fatto commette i reati di “fabbricazione” (poiché la asg in origine, non è un’arma) di "arma tipo guerra".
tutto qua. mi sono tolto, definitivamente, una curiosità e mi piace l'idea di condividere con voi qualche considerazione.
ora capisco, anche se non le condivido dato che obiettivamente una asg è un agglomerato di plastica e ferramenta, il contenuto del testo del manuale in dotazione agli ispettori della camera di commercio di pistoia.
vi posto anche una utile scheda che ho trovato.
http://siba.unipv.it/chimica/balistica_forense_(presentazione).pdf