
Originariamente inviata da
DOGGY
Night questa volta ti sbagli, ti riporto la posizione della legge su questo argomento, purtroppo ci sono passato un mesetto fa, non ho richiesto fattura e me lo sono preso nel didietro.
E’ possibile, chiedeva all’Agenzia delle Entrate l’anonimo contribuente nel suo “interpello”, che nella vendita on line il venditore si avvalga della disciplina fiscale in materia di vendita per corrispondenza (cfr. articolo 22, comma 1, n. 1, del d.p.r. n. 633 del 1972 e articolo 2, lett. oo, del d.p.r. n. 696 del 1996)? (si ricorda che tali disposizioni sono quelle che attribuiscono al contribuente la facoltà di certificare le vendite tramite l’annotazione del totale giornaliero nel registro dei corrispettivi con conseguente ESONERO dall’obbligo di emissione della fattura e dello scontrino fiscale)
L’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che nella vendita on line non c’è obbligo di certificazione fiscale ma il venditore deve comunque registrare i corrispettivi ricevuti (come previsto dal d.p.r. n. 633/72).
In caso di restituzione della merce acquistata in rete, infatti, è d’obbligo garantire la tracciabilità dell’operazione: è necessario, cioè, poter individuare gli elementi che collegano il bene reso all’acquisto effettuato.
L’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto in quanto la transazione avviene in via telematica, ma il bene viene consegnato materialmente al domicilio indicato dal cliente, con le modalità tradizionali, cioè tramite vettore o spedizioniere. I corrispettivi delle vendite, comunque, devono essere obbligatoriamente annotati nel registro (come previsto dal d.p.r. n. 633/72).