Sì. Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), articolo 132:
1. Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
---------- Post added at 10:35 ---------- Previous post was at 10:17 ----------
Se fai far modifiche, colui che ti ha fatto le modifiche deve garantirti la bontà dell'opera. Se qualcosa si rompe in conseguenza all'opera prestata, allora deve ripararti l'asg in garanzia in virtù dell'art 1667 c.c. (eccetto il caso in cui il contratto sia assimilabile alla vendita di beni di consumo, caso in cui si applica la garanzia di cui al codice del consumo); se invece qualcosa si rompe non in conseguenza all'opera prestata ma in dipendenza di un vizio del bene, allora il venditore deve ripararti l'asg in garanzia sulla base degli artt. 129 e ss. del codice del consumo.
Questo è il diritto, poi nella pratica le cose stanno diversamente, perché molti negozianti non vogliono riparare le asg in garanzia e i softgunners non vogliono andare dal giudice per un pistone sgranato.