L’art. 25 comma 1 della legge n.133/99 come modificato dall’
art. 37 comma 2 lettera a della legge 342 del 2000 dispone la neutralità fiscale ( ai fini delle imposte sul reddito ) dei proventi conseguiti dalle associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento delle seguenti attività:
- attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
- attività di raccolta di fondi espletata con qualunque modalità
Tali attività devono essere realizzate con le modalità previste dal già citato Decreto Interministeriale del 10 novembre 1999, cioè con un massimo di due eventi l’anno e con il massimale di € 51.645,69 per periodo d’imposta.
E’ bene precisare che l’esclusione dal reddito imponibile, nei limiti, sia del massimale monetario che del numero di eventi, riguarda i proventi realizzati sia tramite la vendita di beni che la fornitura di servizi, purché di modico valore, resi a fronte dell’erogazione di corrispettivi specifici.
La CM 8/3/2000 precisa che rientrano in tale agevolazione:
- Somministrazione di alimenti o bevande
- Vendita di materiale sportivo o gadgets
- Pubblicità effettuata nell’ambito della manifestazione o evento
- Sponsorizzazione limitata all’evento specifico
- Cene sociali
- Lotterie
Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per le raccolte pubbliche di fondi deve essere poi redatto un apposito rendiconto…
Per quanto sopra, se l’ASD organizza una manifestazione sportiva – connessa agli scopi istituzionali – a mio parere le quote di partecipazione alla stessa difficilmente possono essere fatte rientrare nella fattispecie prevista dall'art.37.