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Discussione: Agenzia delle Entrate, registro del CONI e SSD/ASD

  1. #141
    Il Poeta di SAM In attesa della conferma e-mail L'avatar di Ghigno
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    Quote Originariamente inviata da Blu-Vector Visualizza il messaggio
    Percui non è diritto dell'associazione essere presenti nel registro, o un optional come vogliono farvi credere, ma è DOVERE, perchè se non siete li, non siete ASD con regime fiscale agevolato, con tutti i problemi fiscali che ne conseguono.
    E' un po' che io ed altri lo diciamo... finalmente siamo d'accordo.

    Ultima modifica di Ghigno; 16/11/2011 a 18:55

  2. #142
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    Riprendo questo 3d saggiamente aperto da Grigio e di recente attualità viste anche le attuali esigenze di cassa da parte dello Stato Italiano che ovviamente inasprirà i controlli nei confronti di tutti i potenziali evasori ed in particolare del mondo associativo e del volontariato, che sovente più per scarsa conoscenza che per volontà, trascurano gli aspetti formali ed amministrativi, considerandoli un incombenza secondaria mettendosi così in una posizione di "debolezza" nei confronti delle richieste, non sempre chiare dell'amministrazione finanziaria.
    Consiglio pertanto tutti i presidenti delle associazioni, di mettere a bilancio, ove non disponessero di soci indonei, l'erogazione di parte della cassa nei confronti di consulenti professionali che li mettano al riparo da ogni eventuale, onerosa, contestazione.

  3. #143
    Fondatore di SAM L'avatar di Higgins
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    Mettere in preventivo, intendi?

    Perché a Bilancio non si può proprio evitare, tra F24 e dichiarazioni di fine anno dei compensi...

    Scusa la precisazione, ma mi è sembrato utile per chiarire il tuo utile suggerimento...

    M

  4. #144
    Utente con Restrizioni Lv.1 L'avatar di Blu-Vector
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    Credo che intendesse dire che sia consigliabile affidarsi a consulenti commercialisti per la tenuta contabile dell'associazione.
    Alla fine basta documentarsi un minimo per evitare brutte sorprese, ma alcuni hanno proprio l'urticaria alla lettura.
    Considerando che il fenomeno di palestre sotto mentite spoglie di ASD è molto diffuso, noi siamo davvero un piatto fiscalmente poco appetibile, ovviamente questo non ci esonera dai semplici obblighi di una ASD, che molti nemmeno conoscono.

  5. #145
    Fondatore di SAM L'avatar di Higgins
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    Appunto! Quindi preventivare di spendere per il commercialista...

    M

  6. #146
    Utente con Restrizioni Lv.1 L'avatar di Blu-Vector
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    Blu Vector, ecco la risposta, tratta direttamente da un forum di commercialisti, riguardante la valenza ai fini commerciali di introiti in ASD provenienti da persone non iscritte ad alcuna ASD (definiti atleti autonomi).

    https://forum.commercialistatelematic...-sportive.html

    Come vedi, anche se con limiti (due eventi al massimo e proventi non superiori ai 51mila e rotti euro annui...) non c'è alcun problema fiscale per una ASD nell'incassare una quota di partecipazione da parte di persone (atleti...) "autonomi".
    Come capisci, si tratta di "interpretazioni", anche se espresse da professionisti del settore.

    Per il resto, io faccio sempre tesoro di tutto, anche delle fesserie. Perchè serve conoscere anche quelle, chiunque le proponga.

    Fine OT.

    Non posso consigliarti altro che di leggere meglio, sia i miei interventi che quelli di esperti commercialisti.

    L’art. 25 comma 1 della legge n.133/99 come modificato dall’art. 37 comma 2 lettera a della legge 342 del 2000 dispone la neutralità fiscale ( ai fini delle imposte sul reddito ) dei proventi conseguiti dalle associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento delle seguenti attività:
    - attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
    - attività di raccolta di fondi espletata con qualunque modalità
    Tali attività devono essere realizzate con le modalità previste dal già citato Decreto Interministeriale del 10 novembre 1999, cioè con un massimo di due eventi l’anno e con il massimale di € 51.645,69 per periodo d’imposta.
    E’ bene precisare che l’esclusione dal reddito imponibile, nei limiti, sia del massimale monetario che del numero di eventi, riguarda i proventi realizzati sia tramite la vendita di beni che la fornitura di servizi, purché di modico valore, resi a fronte dell’erogazione di corrispettivi specifici.
    La CM 8/3/2000 precisa che rientrano in tale agevolazione:
    - Somministrazione di alimenti o bevande
    - Vendita di materiale sportivo o gadgets
    - Pubblicità effettuata nell’ambito della manifestazione o evento
    - Sponsorizzazione limitata all’evento specifico
    - Cene sociali
    - Lotterie
    Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per le raccolte pubbliche di fondi deve essere poi redatto un apposito rendiconto…
    Per quanto sopra, se l’ASD organizza una manifestazione sportiva – connessa agli scopi istituzionali – a mio parere le quote di partecipazione alla stessa difficilmente possono essere fatte rientrare nella fattispecie prevista dall'art.37.
    Aggiungo per completezza le informazioni che il commercialista ho omesso, che in caso di raccolta fondi per i soli casi plausibili citati dal commercialista, bisogna necessariamente stilare un rendiconto separato, nel tempo limite di 4 mesi dall'evento, che illustri in modo chiaro e coinciso spese e le entrate dell'eventuale manifestazione cena ecc...
    Questo rendiconto dovrà essere poi presentato ai soci nella consuetudinaria adunanza di fine anno insieme al rendiconto finanziario sociale.

    B:V
    Ultima modifica di Blu-Vector; 12/12/2011 a 14:03

  7. #147
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    L'avatar di Dionisio
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    inutile andare sui forum vari, è scritto con chiarezza tutto qui nella guida della agenzia delle entrate, basta leggere, anche se capisco costi fatica :

    https://www.agenziaentrate.gov.it/wps...359bc065cef0e8





    Ultima modifica di Dionisio; 12/12/2011 a 20:51

  8. #148
    Utente con Restrizioni Lv.1 L'avatar di Blu-Vector
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    Dato che mi è stata posta la domanda: <<ma chi lo ha detto che il simbolo CONI non si può usare?>>
    Ecco a qui:


    LEGGE 17 agosto 2005, n.167 Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali «Torino 2006». - Fonte: G.U. Approfondimenti: Olimpiadi > marchi > segni distintivi > Legge >
    G
    GU n. 194 del 22-8-2005
    Testo:
    Art. 1
    Art. 2
    Art. 3
    Testo
    Indice - Precedente - Successivo - Note ad art. 1
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;
    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Promulga
    la seguente legge:
    Art. 1.
    Tutela del simbolo olimpico
    1. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di
    Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24
    luglio 1985, n. 434, non puo' costituire oggetto di registrazione
    come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad
    eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma
    scritta del Comitato olimpico internazionale (CIO).
    2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai segni che
    contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti
    comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i
    relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano
    indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle
    manifestazioni olimpiche.
    3. Il divieto di cui al comma 2 si applica in ogni caso alle parole
    «olimpico» e «olimpiade» in qualsiasi desinenza.
    4. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo
    sono nulle a tutti gli effetti di legge.

    Indice - Precedente - Successivo
    Art. 2.
    Titolarita' del simbolo olimpico
    1. L'uso del simbolo olimpico, nonche' dei segni di cui
    all'articolo 1, comma 2, come marchio o come altro segno distintivo
    dell'impresa, e' riservato esclusivamente al Comitato olimpico
    nazionale italiano (CONI), al Comitato per l'organizzazione dei XX
    Giochi olimpici invernali - Torino 2006 (TOROC) e all'Agenzia per lo
    svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006, di cui
    alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, secondo le disposizioni contenute
    nel contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999 tra il CIO,
    il CONI e la citta' di Torino nonche' ai soggetti espressamente
    autorizzati in forma scritta con contratti scritti, stipulati o
    approvati dal CIO.
    2. E' vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in
    vendita, o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi
    utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in
    inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione
    o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e il CIO
    o i Giochi olimpici.
    3. E' vietato intraprendere attivita' di commercializzazione
    parassita («ambush marketing»), intese quali attivita' parallele a
    quelle esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai
    soggetti organizzatori dell'evento sportivo, al fine di ricavarne un
    profitto economico.
    4. I divieti di cui alla presente legge cessano di avere effetto il
    31 dicembre 2006, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di
    Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge
    24 luglio 1985, n. 434.
    Indice - Precedente - Successivo - Note ad art. 3
    Art. 3.
    Sanzioni
    1. Il responsabile delle violazioni ai divieti previsti dalla
    presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da un minimo
    di 1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, fatte salve le sanzioni
    gia' previste dalla legislazione vigente.
    2. L'accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente
    legge e' affidato al Corpo della guardia di finanza, all'Arma dei
    carabinieri e alla Polizia di Stato, nonche' all'autorita'
    giudiziaria preposta per legge, i quali provvedono altresi' al
    sequestro di tutto quanto risulti prodotto, messo in commercio,
    utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi.
    3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il CIO e gli enti
    economici e non economici, direttamente o a mezzo dei propri
    delegati, possono proporre a protezione del simbolo olimpico nonche'
    dei segni costituiti da o contenenti le parole «olimpico»,
    «Olimpiadi» e «Giochi olimpici» o il motto olimpico, anche da
    attivita' di commercializzazione parassita («ambush marketing»),
    ulteriori azioni, sia di merito che cautelari, previste dalla
    legislazione vigente o in applicazione del diritto internazionale di
    cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
    Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
    CIAMPI
    Berlusconi, Presidente del Consiglio
    dei Ministri
    Visto, il Guardasigilli: Castelli


    Ultima modifica di Blu-Vector; 14/12/2011 a 22:42

  9. #149
    Recluta



    L'avatar di Dionisio
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    scusa non mi è chiaro, che centra il simbolo olimpico ( i cerchietti direi... ) con il simbolo che riporta le parole Coni?

    ...
    Ultima modifica di Dionisio; 15/12/2011 a 00:51

  10. #150
    Utente con Restrizioni Lv.1 L'avatar di Blu-Vector
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    Non ho ben capito la domanda Dionisio, comunque da quanto ho capito il CONI è un ente emanato/autorizzato dal Comitato Olimpico Internazionale, citando il sito CONI:
    Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è autorità di disciplina regolazione e gestione delle attività sportive nazionali. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Ente pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, promuove la massima diffusione della pratica sportiva.
    Quindi credo che il loro simbolo completo sia proprio quello con i cerchietti, che è poi quello che si vede sul sito, che rappresenta l'unione dei 5 continenti attraverso l'attività sportiva, insieme lo scudetto Italiano con Italia e Coni scritte in Azzurro Italiano.

    Ultima modifica di Blu-Vector; 15/12/2011 a 02:05

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