
Originariamente inviata da
Lucapissio
Mi associo (scusate il gioco di parole

) a Doppler nel sostenere la scorrettezza dell'affermazioen di leon81, condividendo appieno il suo intervento (il n.18).
Ribadisco, forse ultroneamente, una cosa importante: tenete ben presente che in gergo tecnico con "associazione riconosciuta" si indica un'associazione che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica mediante un gravoso procedimento burocratico, non si indica invece l'a.s.d., alla quale non si richiede di essere un'associazione riconosciuta (nel senso tecnico del termine appena esposto).
E infatti nella prassi le a.s.d. non son mai "associazioni riconosciute" (hanno la qualità di a.s.d., ma non sono associazioni riconosciute ex art. , anche perché una a.s.d. che chiedese il riconoscimento si darebbe la zappa sui piedi: le a.s.d. sono tali per godere dei vantaggi fiscali previsti dalla legge, e ottenere il riconoscimento di personalità giuridica comporta controlli invasivi da parte dell'autorità statale, tra cui ad esempio l'obbligo di presentare annualmente il bilancio.
Chiarito questo, qualche post addietro si parlava della possibilità o meno, in capo alle associazioni non riconosciute, quali sono le a.s.d., di ottenere permessi dagli enti pubblici (es. farsi dare un campo per giocare) in proprio nome, o se tale possibilità fosse legalmente preclusa, con la conseguenza che le a.s.d. possano ottenere permessi dalla pubblica amministrrazione solo in maniera mediata, non in proprio nome ma in nome della persona del presidente dell'associazione o di qualcun altro.
Grigio ha riportato l'opinione del suo notaio, che sostiene che la p.a. non può dare permessi ad associaizoni non riconosciute. Anche io ho consultato un notaio e mi ha confermato una tesi basilarmente opposta, cioè l'ordinamento non preclude alla p.a. la possibilità di compiere atti i cui destinatari siano associazioni non riconosciute. Tale possibilità c'è, le associazioni non riconosciute possono farsi dare permessi in proprio nome dalla p.a.. Detto ciò, nella prassi, più di frequente gli enti pubblici richiedono, in aggiunta alle informazioni sull'associazione, anche che una persona fisica (spesso è il presidente dell'associazione) assuma su di sé la responsabilità per eventuali fatti che recassero pregiudizio all'ente, in modo da avere un soggetto solvente su cui rivalersi in caso sorgessero casini. A quest'assunzione di responsabilità si accompagna il più delle volte anche una fideiussione o polizza assicurativa per rendere sicuro il soddisfacimento di eventuale pretese della p.a. nei confronti del soggetto responsabile.