Con larticolo 30 del Decreto legge 185/2008 è stato introdotto l'adempimento del modello EAS, con il quale gli enti associativi di natura privata con o senza personalità giuridica.
Per continuare a fruire dei benefici di legge ( non imponibilità dei corrispettivi delle quote e dei contributi - art 148 Tuir ed articolo 4 del DPR 633/1972), devono possedere i requisiti qualificantirichiesti dalla normativa tributaria, sono tenuti a comunicare all'agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, per consentire gli opportuni controlli.

Per l'invio del primo modello Eas le associazioni interessate hanno avuto tempo sino al 31 dicembre 2009.
Da tale data si può presentare il modello Eas solo in caso di variazione dei dati comunicati con il modello Eas, in quanto cone stabilito dal provvedimento direttoriale 2/9/2009 in caso di variazione dei dati comunicati il modello Eas deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la modifica.

Per la comunicazione deve essere usato il modello informatico "ModelloEas" reperibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, il modello deve essere ripresentato anche in caso di perdita dei requisiti.

Con il decreto MilleProroghe approvato nell'anno 2010 ha riaperto i termini per l'invio dei moduli fissandone il termine ultimo nel 31 marzo 2011.

L'elenco di chi deve o non deve presentare il modello Eas è fornito direttamente dall'Agenzia delle entrate.