Breve nota sul consiglio direttivo:

Lo statuto dell'associazione stabilisce il funzionamento del Consiglio Direttivo (C.D.), la durata in carica del C.D. può variare da un anno a un massimo di 4 o 5 anni, il numero dei componenti solitamente non può essere inferire a 3 elementi mentre non un vi è un numero massimo di componenti, i sui membri rimangono in carica sino a termine del mandato salvo dimissioni.
Il C.D. può, a suo insindacabile giudizio, nominare uno o più consiglieri delegati o un amministratore unico, il consiglio, inoltre, può delegare parte dei propri poteri a singoli consiglieri.

Il C.D. nomina fra i propri membri il presidente, anche se in alcuni statuti è previst ala nomina del Presidente da parte dell'assemblea dei soci, il C.D. può deliberare su tutti gli argomenti oggetto dell'attività dell'associazione ad eccezione di quelli che lo statuto attribuisce all' assemblea dei soci.

Alla fine del proprio mandato il C.D. deve convocare l'assemblea dei soci con all'ordine del giorno il rinnovo del C.D., il rinnovo del C.D. a fine mandato è un obbligo e non una focoltà.

In caso di dimissoni le procedure da seguire possono essere tre:

1 al consigliere dimissionario subentra il primo non non eletti all'atto della nomina del C.D.

2 il C.D. può nominare un sostituto che rimane in carica fino alla prima assemblea dei soci, l'assemblea può confermare il consigliere nominato dal C.D. oppure sostituirlo con un altro socio.
Il consigliere riconfermato od eletto rimane in carica per il periodo residuo di durata del mandato del C.D.

3 Il C.D. può convocare un' assemblea dei soci al fine di procedere all'elezione di un nuovo consiglie, anche in questo caso ili consigliere eletto rimane in carica per il perio residuo di mandato del C.D.