Mi sono imbattuto in questa sentenza interessante, è piuttosto recente e ragionevole, offre qualche spunto di riflessione e dimostra che, checchè se ne dica, i giudici sanno far bene il loro lavoro.
Inoltre è l'unica che ho trovato in cui si menziona espressamente il softair.

Massima:

"Ai fini della configurabilità dell'elemento materiale del reato di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 5 l. 18 aprile 1975 n. 110, consistente nella fabbricazione dell'arma giocattolo con l'impiego di tecniche e materiali che ne consentono la successiva trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo, l'alterazione del giocattolo e l'eliminazione del tappo rosso, è necessario che tale trasformazione avvenga senza modifiche radicali dell'oggetto. Ciò non può affermarsi nel caso di armi "soft-air" (destinate a giochi di simulazione militare) che - essendo costruite con pezzi in plastica e in materiale metallico, ottone o zama, tutti con caratteristiche di scarsa resistenza a calore e pressione - sono inidonee a sopportare le forze fisiche (pressione e calore) che si producono quando viene sparato un proiettile con un'arma vera, a meno di una rilevante sostituzione di pezzi dell'arma giocattolo con altri idonei a sopportare le forze fisiche in gioco."

Tribunale La Spezia, 14 ottobre 2008, sez. riesame.

Testo integrale:

Tribunale della Spezia
- Sezione del riesame -
Proc. 51/08 mod.18
Il Tribunale Penale della Spezia, in sede di riesame, riunito in
Camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Marta Perazzo - Presidente
dott.Mario De Bellis - Giudice relatore
dott.Giuseppe Pavich - Giudice
a scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale del
10/10/2008 ;
decidendo in ordine alla richiesta di riesame presentata
nell'interesse di L. C.;
sentiti i motivi di ricorso esposti in udienza dalla difesa ed
acquisito il parere del PM;
osserva




in fatto
- la polizia giudiziaria (Guardia di Finanza e S.V.A.D. La Spezia) procedeva a controllo della merce presente in un container introdotto tramite il porto della Spezia sul territorio dello stato italiano;
- all'interno del container erano presenti vari modelli di armi c.d. soft-air, qualificabili dunque come armi giocattolo;
- si notava tuttavia che talune di queste armi presentavano il tromboncino spegnifiamma di colore rosso posto all'estremità della volata amovibile e non fisso, come previsto per legge; in alcune confezioni oltre al tromboncino rosso amovibile era presente un tromboncino di colore brunito;
- la p.g. riteneva dunque che fosse violata la normativa che prevede che le armi giocattolo debbano essere munite di tappo rosso inamovibile;
- si osservava inoltre che dette armi giocattolo avevano una consistenza simile per peso e materiale di costruzione ad armi vere;
- si nominava pertanto un ausiliario di p.g. (esperto di armi ed esplosivi) il quale attestava che le predette armi giocattolo erano suscettibili di essere trasformate in armi vere;
- si identificava l'indagato L. C., quale legale rappresentante della società Evolution International srl, società risultata essere l'importatore in Italia della merce;
- la polizia giudiziaria procedeva infine in data 04/09/2008 al sequestro delle armi giocattolo presenti nel container (n. 1.323 armi lunghe e n.150 armi corte);
- il Pubblico Ministero convalidava il sequestro in data 06/09/2008, ravvisando il reato di cui all'art.5 commi 4 e 6 legge 110 del 1975;
- in data 22/09/2008 il Pubblico Ministero emetteva decreto di perquisizione della sede e delle unità locali della società Evolution International srl;
- la polizia giudiziaria eseguiva detto decreto in data 25/09/2008, procedendo presso la sede della società al sequestro di documentazione (dichiarazioni di importazione, stampe del partitario clienti e fornitori) e presso l'unità locale sita in Vimodrone al sequestro di ulteriori 866 armi gocattolo soft-air aventi le stesse caratteristiche di quelle già sequestrate in La Spezia;
- veniva anche sentito a sommarie informazioni testimoniali S. C., dipendente della società, il quale riferiva che le armi erano dotate di tromboncino amovibile in quanto destinate in gran parte a mercati esteri, in stati la cui legislazione non imponeva l'apposizione del tappo rosso; nel caso le armi fossero destinate al mercato italiano si procedeva alla fissazione del tromboncino rosso; il teste riferiva inoltre di non ritenenere che l'attività di importazione-esportazione della società rientrasse fra le condotte di fabbricazione e commercializzazione sanzionate penalmente; il teste afferamava inoltre che le armi giocattolo erano state sottoposte all'esame della Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi che ne aveva escluso l'attitudine a recare danno alla persona;
- proponevano tempestivo riesame contro tutti i sequestri i difensori dell'indagato, riservando di esporre i motivi del riesame in udienza;
- in udienza i difensori insistevano nel riesame, sostenendo che:
1. l'attività dell'indagato non è né di produzione né di vendita al dettaglio delle armi giocattolo (le uniche condotte sanzionate dall'art.5 commi 4 e 6 della legge 110 del 1975),
2. l'importazione non è comunque atto di messa in commercio della merce;
3. le armi giocattolo c.d. soft-air non sono trasformabili in armi vere;
4. le armi soft-air sono state dichiarate inoffensive dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi;
- venivano altresì esibite al Tribunale armi soft-air del tipo in sequestro;
- veniva inoltre prodotta consistente documentazione, relativa alle prove di tiro effettuate con le armi soft-air in sequestro ed alle pratiche amministrative relative alle predette armi nonché una consulenza tecnica sulle caratteristiche delle armi sequestrate,


in diritto:
- in sede di riesame il Tribunale deve esercitare una verifica in concreto della fondatezza dell'accusa, accertando l'astratta configurabilità del reato ipotizzato ed alla giurisdizione compete il potere dovere di espletare il controllo di legalità: l'accertamento del fumus commissi delicti va compiuto, dunque, sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi considerata in quella tipica (v. anche Cassazione n. 698 del 22.3.99, n. 6252 del 17.2.99, n. 731 del 9.4.98). Anche nella ipotesi di ricorso per Cassazione, in tema di sequestro, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte della Cassazione non si può risolvere in anticipata decisione della questione di merito definitiva ma deve limitarsi al controllo della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (Cass. Sez. Un. 7.11.92 n. 6; Cass. 21.1.93 n. 3802; 18.3.93 n. 474);
- pertanto, il Tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma deve svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie ed esaminando sotto ogni aspetto l'avvenuta integrazione dei presupposti del sequestro;
nel caso oggetto di esame:
- gli atti di indagine già confluiti nel fascicolo del P.M. consentono di ritenere - con un giudizio allo stato degli atti e finalizzato al mero riesame del decreto di sequestro - che l'indagato, nella sua qualità di legale rappresentante della Evolution International s.r.l. non abbia commesso il reato contestato ed, in conseguenza, che non sussista il fumus commissi delicti, in considerazione delle risultanze in atti;
- il softair o soft air (in inglese: airsoft o air soft), conosciuto anche come tiro tattico sportivo, è uno sport di squadra basato sulla simulazione militare; l'attività pur rimanendo uno sport può essere assimilata anche ad un gioco di ruolo che simula, tramite attrezzature apposite, azioni tattiche e strategiche di combattimento con repliche fedeli di armi da fuoco in ambienti urbani o boschivi, tra fazioni opposte che devono conquistare obiettivi prefissati;
- le repliche, armi-giocattolo, sono delle riproduzioni più o meno fedeli di armi vere da combattimento, in grado di sparare proiettili sferici di peso variabile in materiale plastico;
- si deve osservare che l'ausiliario di polizia giudiziaria si è limitato ad affermare (in modo generico ed apodittico) che le armi sequestrate "potrebbero" essere trasformate in armi vere e proprie in considerazione delle dimensioni, del peso e dei materiali di cui sono fatte;
- come esposto dalla difesa, in modo preciso ed analitico, si deve in realtà osservare che le armi soft-air hanno delle caratteristiche costruttive che le rendono inidonee a sopportare le forze fisiche (pressione e calore) che si producono quando viene sparato un proiettile con un'arma vera: sono infatti costruite con pezzi in plastica e in materiale metallico, ottone o zama, tutti con caratteristiche di scarsa resistenza a calore e pressione;
- tale dato emerge anche dalla analisi dell'energia cinetica del pallino sparato con le soft-air, che non eccede mai 1 joule (ed in vari casi è inferiore a 0,5 joule), laddove le armi in senso proprio si caratterizzano per il fatto di possedere un'energia cinetica superiore a 7,5 joule (legge 18 aprile 1975 n.110; legge 21 dicembre 1999 n.526; d.m. 9 agosto 2001 n.362);
- tali dati fanno comprendere che le armi soft-air non potrebbero essere trasformate in armi vere se non attraverso una rilevante sostituzione di pezzi con altri idonei a sopportare le forze fisiche in gioco;
- si deve però ritenere che l'art.5 commi 4 e 6 legge 110 del 1975 sanzioni penalmente la possibilità di modificare armi giocattolo in armi vere solo se tale trasformazione avvenga senza modifiche radicali dell'oggetto, circostanza che il Tribunale ritiene insussistente nel caso di specie, alla luce delle considerazioni preceedentemente esposte;


P.Q.M.
visto l'art. 324 c.p.p.,
ACCOGLIE
l'istanza di riesame proposta nell'interesse di L. C. avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 06/09/2008 ed avverso il sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero con decreto in data 22/09/2008 ed eseguito in data 25/09/2008
DISPONE
la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto
MANDA
alla Cancelleria per la immediata restituzione degli atti al PM.
La Spezia, 13/10/2008
Il Giudice Estensore
Dr. Mario De Bellis
Il Presidente
dr.ssa Marta Perazzo