
Originariamente inviata da
Mephisto
..mi piace questa discussione...serve a mio avviso a dare delle delucidazioni particolari.
Lo Statuto in esame è molto lineare e semplice, tipo questo...
Art. 1 – Costituzione e denominazione.
1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione “……………………………………………………………………..-Associazione Sportiva Dilettantistica”.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo, Essa potrà aderire ad Enti di promozione sportiva, agli Organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle Federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all’estero.
Art. 2 – Sede legale.
L’Associazione ha sede legale in ………………, Via/Piazza………………….
Art. 3 – Durata.
1. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.
Art. 4 – Oggetto e scopo.
L’Associazione si propone di sviluppare e diffondere l’attività sportiva connessa a puro titolo esemplificativo e non esaustivo alla pratica del soft-airintesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di attività sportive dilettantistiche.
E' ovvio che la modifica dello Statuto va deciso e deliberato con tutti i Soci dell'Associazione ma non credo che ci siano stati mai casi di questo tipo...