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Discussione: Soci Fondatori e Consiglio Direttivo

  1. #1
    Soldataccio
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    Predefinito Soci Fondatori e Consiglio Direttivo

    Tanto per discutere un pò prima delle ferie...

    All'atto della costituzione di un Club e quindi della stesura dello Statuto e dell'atto costitutivo, si decide che i soggetti partecipanti siano i Soci Fondatori del Club in questione.
    I Soci Fondatori prendendo parte alla riunione di costituzione eleggono tramite votazione i rappresentanti del Consiglio Direttivo che redige il Regolamento Interno avvalendosi dei Soci e facendolo firmare agli stessi.

    Domanda:
    Dal momento in cui viene eletto il Consiglio Direttivo dell'Associazione che ruolo assumono a livello legale i Soci Fondatori?
    E' giusto esercitare l'azione del Regolamento nei loro confronti o bisogna che tutti i Soci Fondatori ne siano d'accordo?
    I Soci Fondatori, in quanto tali, si posso opporre a decisioni e delibere prese dal Consiglio Direttivo?

  2. #2
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    In pratica la tua domanda attiene alla possibilità che i soci fondatori abbiano un trattamento diverso rispetto ai soci ordinari.

    Per prima cosa mi sembra giusto partire da questa sentenza del Consiglio di Stato (per curiosità segnalo che l'associazione in questione era Greenpeace):

    "I componenti delle associazioni devono avere parità di doveri e di diritti, in coerenza con la ragion d'essere dell'associazione. Questa infatti deve rispondere, tra l'altro, al principio della "porta aperta", in quanto l'interesse da soddisfare con l'associazione ha origine impersonale, perché preesistente all'associazione e continua a persistere allo stato diffuso nella società civile senza divenire monopolio dei soli associati. Pertanto chiunque ritenga di essere portatore di tale interesse può domandare agli associati di consentire di contribuire a concorrere all'attuazione dello stesso interesse, che è da identificare come interesse "di serie" o "di categoria", e da distinguere da quello "di gruppo", proprio delle società commerciali; è pertanto difforme rispetto a tali principi la norma statutaria che attribuisce ad alcuni associati o categorie di essi diritti precostituiti e superiori o inferiori a quelli degli altri (nella specie i soci fondatori avrebbero potuto esprimere il veto sulla composizione del consiglio direttivo e sull'ingresso di ulteriori associati)".

    Consiglio Stato , sez. II, 20 dicembre 1995, n. 2915

    Il Consiglio di Stato ha sempre graniticamente sostenuto la vigenza nelle associazioni del principio di parità di trattamento, per cui non sarebbe possibile attribuire ad una categoria di soci un trattamento differenziato rispetto agli altri.

    A tale indirizzo giurisprudenziale si contrappone parte della dottrina e della giurisprudenza di merito (invero piuttosto scarsa sul punto), le quali (semplificando un po') ritengono che il principio di uguaglianza, pur vigente, non sia inderogabile nell'ambito delle associazioni di diritto comune: pertanto, lo statuto (e sembrerebbe solo lui) potrebbe prevedere trattamenti differenziati per alcune categorie di soci (fra i quali i fondatori) in deroga al principio di uguaglianza. Ed in effetti è cosa che accade piuttosto di frequente nella prassi.

    Tuttavia, si deve segnalare che, se il principio di uguaglianza fra i soci non sembra dover essere necessariamente recepito dalle associazioni di diritto comune (anche se il Consiglio di Stato, lo si ribadisce, è di diversa opinione), si deve osservare che nel nostro ordinamento vi sono norme che, a fronte del riconoscimento di alcuni benefici (soprattutto di natura fiscale), impongono alle associazioni di conformarsi ai principi di democraticità dell'ordinamento nazionale: è quanto avviene per le onlus, ad esempio, ma anche per le asd.
    E fra suddetti principi democratici rientra senza dubbio anche il principio di uguaglianza, uguaglianza che quindi in una asd sembrerebbe dover essere necessariamente rispettata, con la conseguente impossibilità di poter prevedere un trattamento di maggior favore per determinate categorie di soci, siano essi fondatori o di altro tipo.
    I soci fondatori, quindi, dovrebbero avere lo stesso trattamento degli altri soci.

  3. #3
    Soldataccio
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    Molto interessante doppler...

    Ovviamente nel Regolamento Interno è chiaramente scritto che tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri...
    ma nella fattispecie in esame, una volta che il Consiglio Direttivo è stato votato ed approvato dai tutti i Soci compreso i Soci fondatori unitamente al Regolamento Interno, è possibile che questi Soci Fondatori (quindi presenti nell'Atto Costitutivo) possano "ostacolare" il Consiglio Direttivo stesso nell'esercizio delle fuinzioni?

    Il Consiglio Direttivo di un ASD è un organo "superiore", "inferiore" o "a pari grado" con i Soci Fondatori?

    Ci sono delle fonti ufficiali e reperibili in rete su questo argomento?

  4. #4
    Veterano L'avatar di Grigio
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    No, una volta che l'Atto costitutivo e lo Statuto vengono registrati (dal notaio o presso l'Ufficio del registro) i soci fondatori (o soci promotori) acquisiscono il titolo di soci ordinari.
    In questa veste, diritti e doveri non differiranno da coloro che entrano a far parte dell'Associazione successivamente.

    Nel caso, ma non credo sia legale, potrebbero riservarsi (inserendole nello Statuto) una serie di guarentige: l'ho visto fare da soggetti in vena di rivalsa e timorosi la democrazia interna li privasse del "comando" dell'Associazione.
    Pratica da stigmatizzare e ripeto, probabilmente non legale per una ASD.

  5. #5
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    Se si accoglie la tesi della necessità di parità di trattamento dato l'obbligo di legge per le asd di conformarsi ai principi democratici dell'ordinamento (tesi che personalmente mi pare preferibile), i soci fondatori non possono fare nulla di più rispetto agli altri soci ordinari, sono soggetti allo statuto ed al regolamento come gli altri e non costituiscono un organo a se stante (a meno che non sia prevista una cosa del genere nello statuto, una specie di organo sindacale/probivirale con funzioni consultive, ma mi pare strano).
    Probabilmente in internet qualcosa si trova, non so. Io, dato che oggi in studio è una giornata piatta, ho dato un occhiata al commentario al Codice Civile della Cedam a ad un volume sull persone giuridiche della collana "il diritto privato nella giurisprudenza" della Utet. Se hai possibilità di consultare un commentario al Codice Civile qualcosa trovi.

  6. #6
    Soldataccio
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    Ok, ma la domanda è questa: Il Consiglio Direttivo di un ASD è un organo "superiore", "inferiore" o "a pari grado" con i Soci Fondatori?
    Il Consiglio Direttivo deve consultarsi con i Soci Fondatori al momento di una delibera, dell'aggiunta di un articolo al Regolamento, di una decisione nei riguardi di un Socio (che sia comunque contemplato nel R.I.)?

  7. #7
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    il D.L.n° 460/97 , sebbene finalizzato alle agevolazioni fiscali è anchesso molto chiaro alla parità degli associati. Il consiglio direttivo in quanto eletto dai soci ha i poteri a lui destinati dallo statuto, i quali normalmente determinano l'ordinaria amministrazione in modo autonomo e senza necessità di particolari autorizzazioni. Nei casi straordinari, per esempio la modifica dello statuto, è l'assemblea dei soci a dover decidere. Normalmente come gia detto dal Grigio e da Doppler non ci possono essere organi non eletti dai soci.
    Poi chiaro se lo statuto a quale fa riferimento Mephisto è stato costruito in maniera divergente dalle norme imperanti non è possibile rispondere senza averlo letto.


  8. #8
    Veterano L'avatar di Grigio
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    I soci fondatori sono previsti solo in quanto è necessario esista "qualcuno" che ponga le basi della nuova entità (l'Associazione) ma il loro ruolo finisce lì: in una sorta di creazione dal nulla rappresentano la scintilla non spiegabile ... poi scompaiono e rimane la realtà conoscibile.
    Assemblea, soci (eventualmente differenziati in ordinari/sostenitori/onorari), Direttivo.

  9. #9
    Soldataccio
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    ..mi piace questa discussione...serve a mio avviso a dare delle delucidazioni particolari.

    Lo Statuto in esame è molto lineare e semplice, tipo questo...
    Art. 1 – Costituzione e denominazione.
    1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione “……………………………………………………………………..-Associazione Sportiva Dilettantistica”.
    2. Con delibera del Consiglio Direttivo, Essa potrà aderire ad Enti di promozione sportiva, agli Organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle Federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all’estero.
    Art. 2 – Sede legale.
    L’Associazione ha sede legale in ………………, Via/Piazza………………….
    Art. 3 – Durata.
    1. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.
    Art. 4 – Oggetto e scopo.
    L’Associazione si propone di sviluppare e diffondere l’attività sportiva connessa a puro titolo esemplificativo e non esaustivo alla pratica del soft-airintesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di attività sportive dilettantistiche
    .

    E' ovvio che la modifica dello Statuto va deciso e deliberato con tutti i Soci dell'Associazione ma non credo che ci siano stati mai casi di questo tipo...

  10. #10
    Soldataccio
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    Quote Originariamente inviata da Grigio Visualizza il messaggio
    I soci fondatori sono previsti solo in quanto è necessario esista "qualcuno" che ponga le basi della nuova entità (l'Associazione) ma il loro ruolo finisce lì: in una sorta di creazione dal nulla rappresentano la scintilla non spiegabile ... poi scompaiono e rimane la realtà conoscibile.
    Assemblea, soci (eventualmente differenziati in ordinari/sostenitori/onorari), Direttivo.
    Quindi il Direttivo in carica è l'unico a dover esercitare "l'azione di comando" e far rispettare le regole previste dal Regolamento o aggiungerne delle nuove?
    C'è un riferimento normativo?

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