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Discussione: Lotta contro le Fake Mail

  1. #101
    Dredd - la legge sono io
    L'avatar di dhave
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    Teschi Urlanti S.A.T.
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    Contro questi potentissimi combattenti del web esiste una sola tattica: cambiare il dominio da .it a .Como/Otranto/Mantova (scrivo le città così non capiscono il codice!), allora non saranno più in grado di trovare il sito così offuscato e crederanno di averci battuto!
    Ultima modifica di dhave; 03/06/2010 a 22:19

  2. #102
    Soldataccio
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    Quote Originariamente inviata da gatling Visualizza il messaggio
    E' inutile... Siamo meglio di CSI



    CSI SAM!!!!!!

    e tu chi faresti?

  3. #103
    NEMO ME IMPUNE LACESSIT


    In attesa della conferma e-mail
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    l'aiuto del cugino del fratello del conoscente dell'aiuto regista

  4. #104
    Recluta L'avatar di Raizer
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    Quote Originariamente inviata da MALAMAKUMBA Visualizza il messaggio
    info:
    Sabato mattina alle 10 ho appuntamento alla polizia postale...
    Giusto per curiosità ma che reato pensate di imputargli?
    No perchè sinceramente non ne vedo nemmeno mezzo.
    (non che voglia difendere il BM era giusto per sapere se a livello legale sono cambiate le cose da quando ho dato l'esame di diritto di internet)

  5. #105
    In attesa di conferma In attesa della conferma e-mail L'avatar di Petro
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    Quote Originariamente inviata da Raizer Visualizza il messaggio
    Giusto per curiosità ma che reato pensate di imputargli?
    No perchè sinceramente non ne vedo nemmeno mezzo.
    (non che voglia difendere il BM era giusto per sapere se a livello legale sono cambiate le cose da quando ho dato l'esame di diritto di internet)
    se Mala si riferiva a snipper credo che farà un viaggio a vuoto, di fronte alla legge italiana i regolamenti di sam non valgono nulla e iscriversi all'infinito in un forum pubblico non è un reato perseguibile.
    Però non credo che sia quello il motivo dell'appuntamento (o almeno, non quello principale)

  6. #106
    Grezzo inside & outside!




    L'avatar di spartano
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    Questa è la mia risposta a Raizer e Petro:
    Nel nostro paese cominciano ora a verificarsi i primi casi di cyberstalking e si pone quindi il problema agli interpreti del diritto di trovare quali siano le norme penali più atte a rapportarsi con tale fenomeno. In primis va detto che il reato ex art. 660 c.p. intitolato "molestia e disturbo alle persone" è palesemente inadeguato a contrastare qualsiasi fattispecie turbativa della tranquillità personale appena superiore al "suonare il citofono e scappare". Si tratta infatti di una contravvenzione, di basso profilo edittale, formulata in modo ambiguo e sicuramemente datata ed incapace di offrire adeguata tutela contro le condotte moleste compiute sul Web. Infatti tale reato richiede che la condotta sia eseguita in "luogo pubblico o aperto al pubblico o con il mezzo del telefono"; preso atto che una interpretazione della Rete come mezzo del telefono è inacettabile perché analogica in malam partem, vi sono dubbi anche sul fatto che Internet sia luogo pubblico o aperto al pubblico.
    Qui è interessante operare una digressione: si possono distinguere due connotazioni di Internet: come luogo, oggetto delle più svariate attività, e come mezzo di comunicazione. Queste due accezioni vanno intese in senso preciso: anche l’Internet come luogo può essere oggetto di comunicazioni: visive, uditive, di ogni genere; tuttavia permane una collocazione spaziale ben precisa. Internet come mezzo di comunicazione a distanza non è diverso dal telefono (rectius: dal cellulare, data la possibilità di inviare messaggi multimediali o comunque scritti piuttosto che orali) o dalla posta ordinaria (la differenza tra queste due tipologie di comunicazione a distanza è data dalla sincronicità o meno in cui si svolgono). Qualora il reato di cui all’articolo 660 del codice penale sia stato commesso in un sito, in una chat, in un newsgroup si può certamente parlare di luogo pubblico o aperto al pubblico - sarà comunque necessario esaminare caso per caso le caratteristiche del sito o della chat, essendovi tipologie molto diverse tra loro e potendo, in alcuni casi, avere caratteristiche simili a "luoghi privati" - laddove invece la condotta sia attuata via e-mail, istant messenger o tramite l’utilizzo di programmi, il problema si fa molto più complesso.
    Nel caso dell’e-mail e dell’istant messenger infatti Internet è un semplice mezzo di comunicazione a distanza piuttosto che un luogo virtuale. La casella di posta e-mail sicuramente non può considerarsi un luogo pubblico né aperto al pubblico; essa è assimilata dal legislatore alla corrispondenza comune nell’articolo 616 del codice penale e quindi considerata costituzionalmente segreta ed inviolabile. Inoltre è evidente come nel caso della posta elettronica l’elemento spaziale della Rete passa in secondo piano e Internet diventa il semplice mezzo con cui si invia un messaggio.
    Caso più complesso, e da valutare ipotesi per ipotesi, è quello dell’istant messenger: si tratta di programmi che abilitano la comunicazione e lo scambio di files tra più utenti connessi in Rete. E’possibile per gli utenti disporre il programma in modo da selezionare il numero e i componenti di questo "appuntamento". Non trattandosi di un vero e proprio "luogo" virtuale, come può essere una chat come quelle descritte in precedenza (che viene spesso assimilata ad un luogo di incontro dove è possibile conversare sia in pubblico, con più utenti, sia privatamente, ma sempre situata in un "indirizzo" preciso del cyberspazio), è difficile la sua definizione. A mio parere in questo caso il computer diventa più un mezzo di comunicazione a distanza, come il telefono, piuttosto che un vero e proprio "luogo pubblico" e dal momento che la norma prevede un "dualismo" tra queste due ipotesi di collocazione spaziale del reato, sarei più propenso ad inserire l’istant messenger nella prima.
    In materia di programmi "malevoli" installati nel sistema informatico del soggetto passivo è opportuno distinguere le situazioni in cui tali programmi agiscano, a seconda del loro collegamento o meno con la navigazione in Internet. Un esempio servirà a chiarire meglio: i programmi spyware si attivano con la navigazione in Internet del soggetto passivo permettendo di "tracciare" il percorso dell’utente come in un pedinamento virtuale; in questo caso non c’è dubbio che, avvenendo l’azione on line, il luogo è pubblico. Diversamente invece nel caso di un programma che sfrutta le backdoor del computer "attaccato" per controllare il computer della vittima quando questa è connessa (e non solo: attraverso questi "malwares" può installare nel sistema informatico attaccato programmi che compiano operazioni anomale o inquietanti, come l’apparizione di messaggi sullo schermo o l’apertura del lettore cd). E’chiaro che questa condotta non avviene in un luogo pubblico, essendo la navigazione assolutamente trascurabile e rilevando invece, come nel caso dell’istant messenger la semplice connessione tra il sistema operativo dell’aggressore e quello della vittima.
    Sull’art. 660 c.p. si potrebbero poi fare altri rilievi, come per esempio che si tratta, inspiegabilmente, di un reato contro l’ordine pubblico oppure sulla formulazione ambigua della norma che provoca divisioni nella sua interpretazione da parte della dottrina e nella giurisprudenza (quella "petulanza" che non si sa se essere elemento della condotta o dolo specifico)…ma è bene lasciare tali argomenti, pur interessanti, a trattazioni specifiche.
    Tornando ai profili penali del cyberstalking, a seconda delle modalità della molestia telematica si possono poi ipotizzare diverse (e numerose) tipologie di reati: contro l’onore, la libertà, la riservatezza ma anche i così detti computer crimes…è significativo comunque che nessuno di tali reati eventualmente commessi nella condotta molesta ha un profilo edittale così basso come quello previsto dall’art.660 c.p.
    Ecco quindi il principale paradosso della situazione normativa italiana in materia: non esiste un reato specifico teso al contrasto e alla prevenzione di tale fenomeno e quello che più vi si avvicina, la molestia, è completamente da riformulare e inadeguato a fronteggiare il problema, per cui di volta in volta si punisce l’ingiuria, la diffamazione, la violazione di sistema informatico, senza riconoscere che invece esiste una fattispecie unica e caratterizzata, quella che gli anglossassoni chiamano cyberstalking.

  7. #107
    Recluta L'avatar di SoftGunny
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    Quote Originariamente inviata da snipper28 Visualizza il messaggio
    Mika pensavate di esservi liberati di snipper vero? Ekkomi kua di nuovo!

    DAI KE MI SIETE SIMPA!!!
    Ciao ti seguo da sempre prima volta che chiamo.... a quando la puntata 29? Non vorrei morire di crepacuore ad aspettarti....Go BUY Brain! Oppure in italiano: Mintete sale dentro la capa!

  8. #108
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    Quote Originariamente inviata da spartano Visualizza il messaggio
    Questa è la mia risposta a Raizer e Petro:zio.
    è una trattazione sul vorrei ma non posso.
    Ovvero forse è possibile configurare questo reato se il giudice ha particolare fantasia. Di certo ad oggi il cyberstalking in una community aperta non è minimamente contemplato in qualsiasi codice. (a quanto sono rimasto io)
    Discorso diverso se ti bombardo di email.

    Ora non so cosa ci possa essere dietro a la "possibile" denuncia di mala, ma se questa persona sta facendo 3000 account fake di certo non compie nessun reato.

  9. #109
    SSSHH!!!! Zitto! Anche le pareti hanno mura! Hemmmm... Orecchie...



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    non sono comunque problemi nostri............................................

  10. #110
    In attesa di conferma In attesa della conferma e-mail L'avatar di Petro
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    Quote Originariamente inviata da .:Ombra:. Visualizza il messaggio
    non sono comunque problemi nostri............................................
    vabbè, si fa per parlare, personalmente trovo gli interventi di Raizer e Spartano molto interessanti

    se Mala vuole che la conversazione sull'argomento si chiuda qui penso sia in grado di dirlo da solo

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