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Discussione: D.m. 362/2001

  1. #1
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    Andate al minuto 4:17 per il nocciolo della domanda.
    Girando per la rete devo dire che non sono riuscito a capire chiaramente di cosa parla questo d.m. 362/2001, che effettivamente esiste.
    Qualcuno è in grado di fare chiarezza sulla questione?



    Poi, fra le altre cose, tratto dal sito della polizia di stato,nella sezione F.A.Q.:

    DO: "Vorrei avviare un’attività commerciale finalizzata allo sola vendita delle armi a modesta capacità offensiva, sia ad aria compressa che ad avancarica.Quali procedure sono necessarie per ottenere la licenza di vendita di tali armi ?"

    RE:Per espressa previsione del D.M. 362/2001, la vendita delle armi a modesta capacità offensiva può avvenire solo presso le armerie.

    Devo dire che sinceramente mi sono un po' perso a capire..

  2. #2
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    per armi a modesta capacita offensiva si considerano tutte le armi a gas o aria compressa con potenza di uscita inferiore a 7.5 J. Queste si vendono in armeria; sotto il joule non sono considerate neppure armi ma giocattoli.



  3. #3
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    aggiungo il dm

    IL REGOLAMENTO
    Decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2001, n. 362, “Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo”.
    (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2001)
    Art. 1. (Definizione)
    1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica, misurata all’origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
    2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali. Art. 2. (Verifica di conformità)
    1. La produzione e l’importazione delle armi di cui all’articolo 1 è subordinata alla preventiva verifica di conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
    2. La verifica di conformità è effettuata sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei prototipi ove ritenuto necessario.
    3. La domanda succitata, conforme all’imposta di bollo, deve essere indirizzata al Ministero dell’interno, ufficio per l’amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza ? Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, e deve contenere le indicazioni relative alle generalità, se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore e dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonché le caratteristiche dell’arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati
    in cui essa è prodotta o da cui è importata, calibro, numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di funzionamento e ogni altra particolarità strutturale dell’arma. Il richiedente dovrà precisare se intende produrre o importare l’arma,
    indicandone in quest’ultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza.
    4. Alla domanda devono essere allegate:
    a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi all’arma ed alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    b) una certificazione dell’energia cinetica erogata, misurata all’origine, rilasciata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni.
    5. L’esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, è effettuata a richiesta della Commissione. Nella domanda devono essere indicate le generalità della persona incaricata dell’esibizione e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente richiesto.
    6. Le risultanze della verifica di conformità sono comunicate al soggetto richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda.
    7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 4, lettera a), soggiace altresì chiunque detenga le armi di cui all’articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed intende avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento.
    Art. 3. (Immatricolazione)
    1. Sulle armi di cui all’articolo 1 devono essere impressi i segni identificativi previsti dall'articolo 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
    Art. 4. (Punzone di identificazione)
    1. Sulle armi di cui all’articolo 1 è apposto dal produttore o dall'importatore, dopo la verifica di conformità, uno specifico punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne certifica l’energia cinetica entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone è apposto il numero della verifica di conformità attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
    2. I soggetti indicati all’articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l’apposizione dello specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.
    Art. 5. (Fabbricazione ed importazione)
    1. La fabbricazione e l’importazione delle armi di cui all'articolo 1 sono soggette all’autorizzazione prevista dall’articolo 31 del regio decreto n. 773/1931. L’importazione è altresì soggetta al disposto di cui all’articolo 12, comma primo,
    della legge n. 110/1975.
    2. Le domande dirette ad ottenere l’autorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.
    Art. 6. (Esportazione)
    1. Chiunque intende esportare le armi di cui all’articolo 1 deve darne preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le armi sono spedite.
    2. L’avviso deve contenere l’indicazione del marchio o sigla, modello, calibro, matricola e numero delle armi oggetto dell’esportazione.
    3. Per la sola matricola è possibile effettuare l’avviso all’atto della spedizione.
    4. Del ricevimento dell’avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.
    5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al comma 2 non intervengono provvedimenti dell'Autorità' di pubblica sicurezza l’esportazione si intende autorizzata.
    Art. 7. (Cessione)
    1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1 è consentita a coloro che sono titolari dell’autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dall’articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
    2. I commercianti di armi provvedono all’annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalità previste dall’articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell’operazione, persona o ditta con la quale l’operazione è compiuta, specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute e modalità con le quali l’acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
    3. Le armi di cui all’articolo 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento.
    4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all’articolo 1, purché avvengano con scrittura privata tra soggetti maggiorenni. Non è necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non superiore a quarantotto ore.
    5. La vendita per corrispondenza è regolata dal disposto dell’articolo 17 della legge n. 110/1975.
    6. La vendita nelle aste pubbliche è consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
    7. È fatto divieto dell’affidamento a minori delle armi di cui all'articolo 1.
    Art. 8. (Detenzione)
    1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non è sottoposta all’obbligo di denuncia previsto dall’articolo 38 del regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975.
    Art. 9. (Porto)
    1. Il porto delle armi di cui all’articolo 1 non è sottoposto ad autorizzazione dell’Autorità di pubblica sicurezza.
    2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
    3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.
    Art. 10. (Trasporto)
    1. Il trasporto delle armi di cui all’articolo 1 deve essere effettuato usando la massima diligenza.
    2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in custodia.
    Art. 11. (Parti d’arma)
    1. Le parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano parti di arma comune da sparo.
    Titolo II
    Repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo
    Art. 12. (Definizione)
    1. Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.
    Art. 13. (Immatricolazione e verifica di funzionamento)
    1. Alle armi di cui all’articolo 12 si applicano le disposizioni dell’articolo 11 della legge n. 110/1975, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, fatta eccezione del riferimento all’iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
    2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di cui all’articolo 11 della legge n. 110/1975, verifica che il funzionamento delle armi di cui al comma 1 sia conforme alle prescrizioni contenute nell’articolo 12; a tal fine, ove ritenuto necessario, può avvalersi della consulenza dell’esperto di cui all’articolo 32, comma nono, della legge n. 110/1975.
    3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte all’estero, sono sottoposti a cura dell’importatore alla verifica di funzionamento da parte del Banco nazionale di prova, prevista dal comma 2. È vietata l’importazione di armi non conformi al prototipo sottoposto a verifica del Banco Nazionale di Prova.
    4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
    Art. 14. (Porto)
    1. Il porto delle armi di cui all’articolo 12 è sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo.
    Art. 15. (Disposizioni applicabili)
    1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

  4. #4
    Soldataccio L'avatar di Live
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    Se ho capito bene il sapientone in giacca e cravatta ha detto un pò di cazzate, o no?

  5. #5
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    Quote Originariamente inviata da Live Visualizza il messaggio
    Se ho capito bene il sapientone in giacca e cravatta ha detto un pò di cazzate, o no?
    non mi sembra il modo adeguato per riferirsi ad un dirigente ministeriale

    Nella fretta si è confuso tra ms e J, visto che dice "0,80 m/s"
    Ultima modifica di Crash01; 05/04/2010 a 18:21

  6. #6
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    Buonasera a tutti.
    tempo fa avevo già visto questo video.
    Con tutto il rispetto per il funzionario, ritengo che esprima una sua personale opinione su cosa può essere definito giocattolo e cosa no.
    E' una sua ricostruzione l'affermazione che la circolare 31/10/96 n. 559 sia stata superata dalle nuove norme che cita, peraltro con una certa approssimazione.
    Per quanto possano suonare allarmanti le sue parole, sono rimaste solo nella registrazione di quella puntata del programma televisivo, ma nessun softgunner dal 2001 ha avuto problemi a giocare in aree demaniali, ovviamente rispettando le procedure che tutti conosciamo.
    Vero è che sarebbe opportuno che in Italia si facesse un pò di chiarezza sull'argomento, per evitare dubbi sia ai giocatori, ma anche agli stessi funzionari che navigano a vista, come nell'esempio riportato.

  7. #7
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    Cito dal tizio:

    " Tutto ciò che riproduce fedelmente un arma da fuoco o ciò che spara un proiettile, non può rientrare nel novero di giocattolo. Quindi quegli attrezzi, strumenti, (etc etc) potremmo chiamarli in qualsiasi modo ma non giocattoli. Sul fatto che non siano armi qui qualche dubbio ci sorge perchè in realtà in italia abbiamo una legge che forse a lorsignori (riferendosi ai due "rappresentanti" del softair) è sfuggita che è del 1999 che è stata regolamentata con un decreto del 2001 che ha stabilito che sono Armi a modesta capacità offensiva tutte quelle che hanno una potenza, la potenza erogata dal proiettile alla volata, non superiore ad un joule. Cioè scusi, fino ad un joule. (???)( e qui sembra contraddirsi ) La parola un joule risale ad una vecchissima circolare che dobbiamo ormai ritenere superata, in realtà la legge parla di potenza fino a 7,5 joule. Quindi tutto ciò che ha una potenza da 0,1 che emette un proiettile ed arriva fino a 7,5 joule rientrano nel novero delle armi a modesta capacità offensiva.
    Le armi a modesta capacità offensiva sono di libera vendita, che qualunque cittadino maggiorenne può acquistare e detenere, ma che per legge possono essere utilizzate, solamente in contesti privati. Quindi, un uso tra virgolette pubblico, su terreno demaniale la legge non lo consentirebbe, o quantomeno una circolare del 95 che alla luce delle normative successive possiamo ritenere superata, prevedeva un uso di un terreno che fosse recintato, etc, etc.. "

    Insomma, alla fine?
    La normativa vale solo per le CO2?

  8. #8
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    ho parlato di giocattoli per semplicità, ma il termine non è corretto.

    In questo post in questa sezione trovi molte informazioni:
    https://www.softairmania.it/threads/...c?daysprune=-1

    Vi chiedo anche se ne avete voglia di cercare nelle discussioni postate visto che i problemi sono ricorsivi e già ampiamente sviscerati.

    Comunque grazie sempre per l'interessamento per gli aspetti piu difficoltosi del nostro amato gioco/sport.


  9. #9
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    Il "tizio" , essendo un "dir." (dirigente? direttore?) dell'ufficio catalogo nazionale delle armi del ministero dell'interno dovrebbe essere un'autorità in materia, ma dimostra una certa confusione (forse si sarà solo letto qualche dispensa prima di andare in onda).
    Il DM 362/2001 NON è stato approvato per limitare il nostro caro softair, ma per consentire agli appassionati di tiro di acquistare, portare, detenere ed utilizzare armi ad aria compressa di potenza FINO a 7,5 J .
    Sono le armi da tiro con prestazioni balistiche molto superiori agli "strumenti" che usiamo noi la domenica.
    Se rileggete il testo del DM 362/01 che è stato giustamente allegato per intero, noterete subito la differenza tra queste armi ed i nostri giocattoloni.
    Checchè ne dica il "tizio" con tutto il rispetto per lui, ma dovrebbe sapere che una legge sulle armi si applica solo alle armi. Vi sembra banale? Non lo è.
    Quelle che usiamo per il softair NON sono armi, ma giocattoli e, per rimanere tali, DEVONO essere tarate sotto il famoso limite del 1 J, come prescritto dalle leggi italiane e dalla famosa circolare del 1996.
    E' discutibile affermare che siano armi tutte quelle riproduzioni che sparano proiettili, solo perchè sono < 7.5 joule: che dire di tanti arnesi che si vedono nei negozi di giocattoli?
    C'è una bella differenza tra un oggetto che spara sotto il J un pallino di plastica inerte ed un fucile che tira un proiettile in piombo sopra i 5-6-7 Joule!
    Quindi non lasciatevi impressionare dalle definizioni snocciolate dal "dir." che confonde le armi con i nostri strumenti che altri, con maggiore preparazione, hanno già definito "giocattoli per adulti" o, comunque "non armi".
    Tanto per fornire qualche spunto di riflessione, vi allego questa F.A.Q. disponibile sul sito della Polizia di Stato : il quesito accenna al paintball, ma la risposta riguarda il softair.

    Domanda n. 1994: Avrei intenzione di aprire un campo per i giochi di guerra con armi tipo "paintball". E' possibile?
    Al momento, le armi tipo paintball, quelle cioè ad aria compressa in grado di sparare sfere di plastica contenenti vernice colorante, non sono ammesse tra le armi comuni da sparo. Di conseguenza, è vietata la loro introduzione sul territorio dello Stato. I giochi di guerra sono, invece, praticabili con le armi tipo "soft air", in grado di sparare pallini di plastica dal diametro di 6 mm ed aventi un'energia cinetica in volata inferiore ad 1 joule. Disposizioni circa il regime autorizzatorio dei "giochi di guerra" sono state fornite con la circolare di questo Ministero n. 559/C.10865.10179.A(2), del 28 novembre 1995 Data: 12-04-2006.



    A questo documento va aggiunta anche l'altra circolare 31710/96 n.559 in materia di softair che riporto:
    CIRCOLARE 31\10\96 N° 559 IN MATERIA DI SOFT-AIR





    L'art. 5 della legge 18 aprile 1975. n. 110 (Norme integratìve della disciplina vigente per il controllo delle armi delle munizioni e degli esplosivi, con modifiche Introdotte dalla L. 21 Febbraio 1990, n. 36. Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni. degli esplosivì e dei congegni assimilati stabilisce che «I giocattoli riproducenti anni non possono essere fabbricati con impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo dei relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato»,

    Pervengono numerosi quesiti in merito all'obbligatorietà o meno dell'apposizione dei tappo rosso all'estremità della canna di quella particolare tipologia di strumenti denominati «soft-air», oggetto in questi ultimì tempi di particolare attenzione.

    Tali strumenti, realizzati prevalentemente in materiale plastico. di massima costituiscono fedeli copie di armi da guerra o comuni da sparo; funzionano ad aria compressa o a gas compresso, sono attivati da meccanismi a molla o elettrici e per costruzione sono in grado di espellere esclusivamente pallini di plastica.

    Prima della loro immissione in commercio i prototipi degli strumenti in questione vengono sottoposti all'esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. al fine di accertare - e se dei caso escludere ai sensi dell'art. 2, comma terzo. della legge n. 110175 (così come sostituito dall'art. li della legge n. 36/90), la loro attitudine a recare offesa alla persona.

    Le soft-air sinora riconosciute come non idonee a recare offesa alla persona (energia alla volata non superiore a I Joule) sono state inserite in apposito elenco trasmesso alle SS.LL. con nota n. 559,C-50.824-E-93 dei 19 giugno 1995.

    Per quanto concerne la successiva immissione sul mercato e l'impiego prevalente delle sort-air («giochi di guerra» o «war games»), con la circolare n. 559/C/10865.10179.A.(2) dei 28 novembre 1995 sono state impartite direttive specifiche, cui si rimanda.

    I riscontri forniti dai signori questori della Repubblica alla sopra citata direttiva hanno confermato la notevole diffusione dei predetti strumenti, nonché la diversità di atteggiamento da parte dei produttori e dei commercianti riguardo all'apposizione dei tappo rosso alla volata.

    E' emerso infatti che, in assenza di indicazioni in materia, molti fabbricanti e rivenditori commercializzano gli strumenti in argomento corredandoli - motu proprio di tappo rosso parzialmente occlusivo o di colorazione rossa in volata.

    Appare a questo punto utile rilevare che la Suprema Corte di Cassazione, sezione I. con le sentenze dei 30 maggio 1994, n, 1664. e 2 giugno 1994, n. 1911, ha ritenuto soggetti alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo dall'art. 5 della citata legge n. 110/75 i congegni da sparo ad aria compresa per i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sia stata ritenuta insussistente, dall'apposita Commissione ministeriale, l’ attitudine a recare offesa alla persona.

    «Per giocattoli ha inoltre precisato la Cassazione, «devono intendersi non solo gli oggetti prodotti per l'infanzia ma anche tutti quelli che abbiano come funzione naturale quella di essere destinati al divertimento, ivi compresi quelli relativi alle attivìtà ludiche degli adulti, di tal che il tappo rosso destinato a distinguere le armi giocattolo da quelle vere va apposto anche ai modelli non destinati ai bambini».

    Appare altresì utile rammentare la sentenza n. 3394, emessa dalla Suprema corte a sezioni riunite il 6 marzo 1992, che cosi recita:

    “Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L'uso o il porto fuori dalla propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato dei quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante”.

    Tutto ciò premesso, preso atto dell'opportunità di fare chiarezza sulla materia e in aderenza alle conclusioni della Suprema corte, in vista della necessità di rendere gli strumenti in parola immediatamente riconoscibili come tali - evitando così che situazioni connesse al porto, trasporto, detenzione ed uso possano incidere negativamente sull'ordine e sulla sicurezza pubblica -. su conforme parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si invitano le SS.LL. a partecipare, nelle forme ritenute più opportune il contenuto della presente circolare alle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da consentire a produttori e commercianti dei settore dì prendere atto che le soft-air devono sottostare alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo dal 44 comma dell'art. 5 legge n. 110/75

    Con l'occasione le SS.LL. avranno cura di rammentare che il termine «incorporato» riportato dalla legge n. 110175 a proposito del tappo rosso - parzialmente occlusivo nella fattispecie - va inteso nel muso di «intimamente connesso», e pertanto non asportabile senza danno per la volata della soft-air.

    I predetti obblighi dovranno essere estesi anche agli «Strumenti da segnalazione acustica» (armi da salve), declassificati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 110175 dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, anch'essi assimilabili alle «armi giocattolo», così come si evince. fra l'altro. dalla sent~ n. 1076 dei 10 febbraio 1995, della Cassazione penale sez. I.

    E' evidente che le due circolari del 1995 e del 1996 non sono affatto superate!!
    Con il permesso dei moderatori c'è il link ad una vecchia discussione su SAM :
    www.softairmania.it/archive/index.php/t-69056.html .

    Perciò giochiamo tranquilli !!
    Chissà se poi, un giorno, qualche politico in campagna elettorale non si farà paladino di una legge che riconosca il softair, allentando qualche "legaccio" di troppo! Indipendentemente dal "colore" avrebbe tutti i nostri consensi.
    Ma pare che per almeno tre anni non si voti più...

  10. #10
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