Il comma 2 dell'art. 1 del D.M. n. 362/2001 si applica limitatamente alle armi di cui al comma 1 dello stesso articolo.
Il comma 1 recita:
"1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo".
Il marcatore da paintball rientra in detta categoria?
A prima vista potrebbe sembrare di sì, ma secondo me ci sono buone motivazioni per poter affermare il contrario:
la norma, infatti, parla di "armi", cioè strumenti che come naturale destinazione hanno l'offesa; si tratta di armi a limitata capacità offensiva, cioè la cui naturale destinazione è comunque l'offesa, ma che però, stante la ridotta potenza, presentano una diminuzione di tale attitudine, comunque propria dell'oggetto in sè considerato.
Il marcatore da paintball, al contrario, è concepito esclusivamente per la pratica di tale gioco, la sua naturale destinazione non è l'offesa. Quindi non è un arma, ma uno strumento sportivo e non è riconducibile alla categoria di cui al comma 1 cui si applicano le limitazioni previste dal comma 2.