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Discussione: Divieto di usare mimetiche nel nostro sport sia italiane che straniere. Ma è vero?

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  1. #1
    SAM Maniaco


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    Quote Originariamente inviata da muletto Visualizza il messaggio
    ai sensi dell'art. 498 del codice penale (usurpazione di titoli o di onori):
    chiunque abusivamente porta in pubblico divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €154 a €929.
    alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

    .il portare in pubblico uniformi e fregi militari è punito con il cmg (codice militare di guerra) nel caso in cui ci fosse effettivamente uno stato di guerra nel nostro paese
    avevo letto male io la punizione con il cmg avviene solo in caso di guerra nel nostro paese ma a quel punto penso non giocheremo più a SA
    Oltre a questo quello che la questura di Palermo ha intimato trova fondamento giuridico nell' Art 28 del T.U.L.PS. (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA).
    Io vi consiglio di consultarvi con un legale e/o farvi dare delle delucidazioni/chiarimenti in merito sempre nel pieno rispetto di quanto intimato dalla P.S.

  2. #2
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    L'art. 28 del TULPS non dovrebbe rilevare, dato che parla di armi da fuoco.
    Semmai l'art. 18 del TULPS che prevede che le riunioni pubbliche o in luogo pubblico siano comunicate 3 giorni prima al questore il quale, qualora ritenga che sussitano ragioni di ordine pubblico (per quanto qui interessa) può impedirle o prescriverne modalità di tempo e luogo.
    Però in questo caso non si dovrebbe trattare di un atto di quel tipo, anche perchè le limitazioni imposte non attengono strettamente a luogo e tempo, non è motivato come un atto di questo tipo dovrebbe e lo conseguenze sanzionatore indicate sono diverse.
    Ecco il testo dell'art. 18:

    Art. 18.

    I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

    È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

    I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 800.000 . Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola (1)(2) (3).

    Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

    I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a 800.000 (1). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

    Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

    Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

  3. #3
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    Quote Originariamente inviata da doppler Visualizza il messaggio
    L'art. 28 del TULPS non dovrebbe rilevare, dato che parla di armi da fuoco.
    Semmai l'art. 18 del TULPS che prevede che le riunioni pubbliche o in luogo pubblico siano comunicate 3 giorni prima al questore il quale, qualora ritenga che sussitano ragioni di ordine pubblico (per quanto qui interessa) può impedirle o prescriverne modalità di tempo e luogo.
    Però in questo caso non si dovrebbe trattare di un atto di quel tipo, anche perchè le limitazioni imposte non attengono strettamente a luogo e tempo, non è motivato come un atto di questo tipo dovrebbe e lo conseguenze sanzionatore indicate sono diverse.
    Ecco il testo dell'art. 18:

    Art. 18.

    I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

    È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

    I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 800.000 . Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola (1)(2) (3).

    Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

    I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a 800.000 (1). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

    Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

    Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
    infatti da noi se non si avvisa tre giorni prima non si gioca!!!!

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