
Originariamente inviata da
muletto
ai sensi dell'art. 498 del codice penale (usurpazione di titoli o di onori):
chiunque abusivamente porta in pubblico divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €154 a €929.
alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.
.il portare in pubblico uniformi e fregi militari è punito con il cmg (codice militare di guerra) nel caso in cui ci fosse effettivamente uno stato di guerra nel nostro paese
avevo letto male io la punizione con il cmg avviene solo in caso di guerra nel nostro paese ma a quel punto penso non giocheremo più a SA
