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Discussione: Divieto di usare mimetiche nel nostro sport sia italiane che straniere. Ma è vero?

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  1. #1
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    Falange Dianensis
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    07 Oct 2009
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    Personalmente ritengo che l'unica legge da osservare veramente sia quella del buon senso. Purtroppo in Italia ci sono milioni di leggi che dicono tutto e il contrario di tutto. Chiunque abbia un po' di dimestichezza a livello legale può interpretare a proprio piacimento la stessa legge facendola valere a seconda di come meglio gli fa comodo e di chi è in grado di fare la voce più grossa. Con questo non voglio dire "fate come volete", però se eliminate le inutili le stellette e i gradi su una mimetica usata nel softair (non so nei vostri club - ma nel mio non ci sono ufficiali e sottufficiali, proprio perchè non siamo militari, quindi i distintivi di questo tipo servirebbero solo a farsi sfottere) - ed eliminati altri fregi nazionali e scudetti da nazionale di calcio, che qualcuno potrebbe ritenere inopportuni - non vedo nessun pericolo reale di essere scambiati per militari stranieri che invadono il territorio nazionale con tutti i conseguenti allarmismi e rotture accessorie. - Poi può darsi anche che mi sbaglio e che dalle vostre parti la gente sta a chiamare polizia e carabinieri anche quando trova il cassonetto dell'immondizia rovesciato dal cane randagio - però almeno quì da noi basta osservare le regole della civile convivenza e del buon senso e la legge interverrà solo in situazioni di reale pericolo, perchè in genere la gente evita di farsi dei nemici per futili motivi se può farne a meno.

  2. #2
    Il sogno eretico delle italiane


    L'avatar di ramcke-sswg
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    sswg chivasso
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    "Giovanni! son tornati i tedeschi.. nascondi le uova!"

    Ma visto che siamo in tema, come si comportano i gruppi di reenactment? utilizzano divise, fregi e quant'altro che li riconduce semza ombra di dubbio a corpi di eserciti attuali e passati: ok che normalmente le manifestazioni di reenactment sono molto piu' visibili e pubblicizzate di una partita di softair, ma di fondo permessi e comunicazioni alle forze dell'ordine sono i medesimi no?

  3. #3
    Dredd - la legge sono io
    L'avatar di dhave
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    Teschi Urlanti S.A.T.
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    02 Jan 2009
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    Credo dipenda tutto anche dal tipo di campo utilizzato.
    Avere mura di cinta alte 2 metri e un solo accesso chiuso risolve alla partenza il problema. Giocare in un parco è molto diverso, non credo che un campo sulla statale anche se faccia reenachtment possa far sventolare allegramente una bandiera sovietica o tedesca dell'epoca in bella vista.

    Ho visto foro manifestazioni aeree dove certe simboli erano coperti. Anche nel modelissimo molte volte si nota la bandiera tedesca fatta come un cerchio bianco su sfondo rosso. Ma questo non c'entra con la legge di cui parliamo sopra.

  4. #4
    SAM Maniaco


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    pantera sac asd
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    04 Dec 2008
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    Ho letto il verbale che hanno notificato al club di Palermo, ma sinceramente parlando, non vedo scritto da nessuna parte che è stato vietato l'uso di mimetiche e/o indumenti mimetici.
    Per cui credo sia doveroso per loro, innanzi tutto attenersi scrupolosamente a quanto intimato dalla PS, poi chiedere e parlare con il questore e richiedere delucidazioni in merito, questo credo lo si possa fare anche amichevolmente, ma considerato che hanno avuto una comunicazione ufficiale con un verbale, io farei scrivere dal legale rappresentante e chiedere spiegazioni in merito ,questo nel senso di non commetere sbagli e collaborare pienamente con le forze dell'ordine nel bene comune di tutti.
    La dicitura Divisa è generica ed al contempo specifica, in quanto per esempio una divisa è quella dellla Polizia di Stato, giacca blu+panta grigio, ma quello che identifica una divisa è quello che ci sta sopra, per esempio le mostrine di corpo al bavero, altri distintivi e gradi etc.Per le forze armate ci sono le stellette e per l'esercito ,cc etc , queste sono inserite nelle mostrine al bavero.Bisogna chiedere se una Mimetica senza fregi , stellette,mostrine etc., ma con il solo logo del club, ci possa fare identificare con una divisa riconosciuta come appartenente a FF.AA e di Polizia Italiani o stranieri correntemente in uso.
    Per cui se su una mimetica non ci sono stellette,mostrine, gradi o altro che fa ricondurre a forze armate ,corpi di polizia , Italiani e stranieri correntemente in uso , non capisco dove è il problema, sopratutto se le si usa solo sul posto, dove si è già dichiarato alle forze dell'ordine.Mi posso sbagliare ma bisogna chiedere e chiarire all'organo competente che ha emanato l'ordine /verbale etc.
    Se invece l'ordinanza è stata emanata in modo specifico per quel tale luogo , posto ed associazione etc.per qualsiasi problema di ordine pubblico, mi sa allora che sono problemi .

  5. #5
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    Quote Originariamente inviata da bombardiere Visualizza il messaggio
    Ho letto il verbale che hanno notificato al club di Palermo, ma sinceramente parlando, non vedo scritto da nessuna parte che è stato vietato l'uso di mimetiche e/o indumenti mimetici.
    Per cui credo sia doveroso per loro, innanzi tutto attenersi scrupolosamente a quanto intimato dalla PS, poi chiedere e parlare con il questore e richiedere delucidazioni in merito, questo credo lo si possa fare anche amichevolmente, ma considerato che hanno avuto una comunicazione ufficiale con un verbale, io farei scrivere dal legale rappresentante e chiedere spiegazioni in merito ,questo nel senso di non commetere sbagli e collaborare pienamente con le forze dell'ordine nel bene comune di tutti.
    La dicitura Divisa è generica ed al contempo specifica, in quanto per esempio una divisa è quella dellla Polizia di Stato, giacca blu+panta grigio, ma quello che identifica una divisa è quello che ci sta sopra, per esempio le mostrine di corpo al bavero, altri distintivi e gradi etc.Per le forze armate ci sono le stellette e per l'esercito ,cc etc , queste sono inserite nelle mostrine al bavero.Bisogna chiedere se una Mimetica senza fregi , stellette,mostrine etc., ma con il solo logo del club, ci possa fare identificare con una divisa riconosciuta come appartenente a FF.AA e di Polizia Italiani o stranieri correntemente in uso.
    Per cui se su una mimetica non ci sono stellette,mostrine, gradi o altro che fa ricondurre a forze armate ,corpi di polizia , Italiani e stranieri correntemente in uso , non capisco dove è il problema, sopratutto se le si usa solo sul posto, dove si è già dichiarato alle forze dell'ordine.Mi posso sbagliare ma bisogna chiedere e chiarire all'organo competente che ha emanato l'ordine /verbale etc.
    Se invece l'ordinanza è stata emanata in modo specifico per quel tale luogo , posto ed associazione etc.per qualsiasi problema di ordine pubblico, mi sa allora che sono problemi .
    la convocazione da parte della questura è arrivata a tutti i club di palermo e provincia!!!sicuramente è successo tutto ciò perchè qualcuno non ha rispettato le regole del buon senso!la legge dice che è vietato l'utilizzo di divise attualmente in uso,una mimetica diventa divisa solo quando vengono applicati gradi etc etc,infrangere questa legge comporta fino a sei mesi di reclusione di carcere militare!!!Quindi nel rispetto della legge e di noi tutti softgunner usate la semplice mimetica con stemmi e nomi del club!!!

  6. #6
    Spina L'avatar di benny72
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    ci sono persone anche nelle forze dell ordine che non vedono di buon occhio il discorso soft air,per quanto ne so se in una mimetica non applichi gradi stellette o simbologie politiche nessuno puo vietarti di portarla

  7. #7
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    In carcere militare ci va solo chi è sottoposto alla giurisdizione militare, non un civile anche se "travestito" da militare.
    Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi usurpa un titolo ai sensi dell'art. 498 codice penale rischia una sanzione amministrativa compresa tra i 154 e i 929 euro. Non sono previste pene detentive, non è nemmeno più un reato ma solo un illecito amministrativo.

  8. #8
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    ai sensi dell'art. 498 del codice penale (usurpazione di titoli o di onori):
    chiunque abusivamente porta in pubblico divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €154 a €929.
    alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

    .il portare in pubblico uniformi e fregi militari è punito con il cmg (codice militare di guerra) nel caso in cui ci fosse effettivamente uno stato di guerra nel nostro paese
    avevo letto male io la punizione con il cmg avviene solo in caso di guerra nel nostro paese ma a quel punto penso non giocheremo più a SA

  9. #9
    SAM Maniaco


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    Quote Originariamente inviata da muletto Visualizza il messaggio
    ai sensi dell'art. 498 del codice penale (usurpazione di titoli o di onori):
    chiunque abusivamente porta in pubblico divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €154 a €929.
    alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

    .il portare in pubblico uniformi e fregi militari è punito con il cmg (codice militare di guerra) nel caso in cui ci fosse effettivamente uno stato di guerra nel nostro paese
    avevo letto male io la punizione con il cmg avviene solo in caso di guerra nel nostro paese ma a quel punto penso non giocheremo più a SA
    Oltre a questo quello che la questura di Palermo ha intimato trova fondamento giuridico nell' Art 28 del T.U.L.PS. (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA).
    Io vi consiglio di consultarvi con un legale e/o farvi dare delle delucidazioni/chiarimenti in merito sempre nel pieno rispetto di quanto intimato dalla P.S.

  10. #10
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    L'art. 28 del TULPS non dovrebbe rilevare, dato che parla di armi da fuoco.
    Semmai l'art. 18 del TULPS che prevede che le riunioni pubbliche o in luogo pubblico siano comunicate 3 giorni prima al questore il quale, qualora ritenga che sussitano ragioni di ordine pubblico (per quanto qui interessa) può impedirle o prescriverne modalità di tempo e luogo.
    Però in questo caso non si dovrebbe trattare di un atto di quel tipo, anche perchè le limitazioni imposte non attengono strettamente a luogo e tempo, non è motivato come un atto di questo tipo dovrebbe e lo conseguenze sanzionatore indicate sono diverse.
    Ecco il testo dell'art. 18:

    Art. 18.

    I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

    È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

    I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 800.000 . Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola (1)(2) (3).

    Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

    I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a 800.000 (1). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

    Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

    Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

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