
Originariamente inviata da
dionisio
tralasciando quanto ho già postato sui terreni che l'uso ha reso di fruizione pubblica vi copio un poco di leggi:
dal codice civile libro terzo:
art. 841 chiusura del fondo
il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo (1054, 1064).
art. 842 caccia e pesca
il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.
per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.
art. 843 accesso al fondo
il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.
il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale (896, 924; cod. pen. 637).
dal codice penale...
art. 633 invasione di terreni o edifici
chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da piu' di dieci persone, anche senza armi.
chiaramente serve il dolo specifico, pero si possono passare guai...
