gli aspetti legali del primo soccorso obbligo di prestare soccorso.
il dovere che ogni persona ha di prestare soccorso a favore di chi si trovi in situazioni di pericolo deriva da fondamentali principi di moralità, solidarietà umana e del vivere comune, quali la salvaguardia della vita e della dignità della persona oltre che dell?integrità fisica di ognuno di noi. tali inderogabili esigenze sono state recepite e sancite dalla nostra costituzione repubblicana la quale, fra i principi fondamentali, all?art.2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell?uomo, sia come singolo individuo sia nelle formazioni sociali, e richiede l?adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà anche dal punto di vista sociale. la stessa carta costituzionale, all?art.32, nel regolamentare i rapporti etico-sociali, tutela la salute come fondamentale diritto dell?individuo ed interesse della collettività, garantendo altresì cure gratuite agli indigenti.

il reato di omissione di soccorso.
in relazione ai fondamentali princìpi cui l?obbligo di prestare soccorso è ispirato, la legge sanziona il mancato adempimento a tale inderogabile dovere, a chiunque spettante. il codice penale, fra i delitti contro la persona, prevede infatti, all?art.593 c.p.(codice penale), lo specifico reato di omissione di soccorso, stabilendo le punibilità con la reclusione fino a 1 anno e con la multa fino a ? 2.500, il comportamento omissivo di chi trovando abbandonata una persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, per età inferiore a 10 anni, o per altra causa, omette di darne immediato avviso alle autorità. lo stesso articolo prevede inoltre pari punibilità per colui che trovando un corpo che sia o che sembri inanimato, ovvero una persona ferita o comunque in pericolo omette di prestare l?assistenza occorrente o di darne immediato avviso alle autorità. la pena come sopra stabilita è aumentata se dal comportamento omissivo deriva una lesione personale ed è raddoppiata se deriva la morte. le disposizioni di cui sopra, che fanno nascere un dovere generale di assistenza, hanno lo scopo di prevenire i danni ai quali si trovino esposte persone in stato di presunto o reale pericolo mediante l?imposizione di un obbligo di assistenza diretta o indiretta. in tali norme si manifesta la ?missione educativa? del diritto penale, scopo del quale è anche il rafforzamento dei sentimenti di solidarietà umana e dei doveri civici.
in relazione a quanto prima esposto si trae la conclusione che il prestare soccorso non è un semplice dovere ma un preciso obbligo giuridico, penalmente sanzionato, indirizzato non solo a coloro che esercitano una professione sanitaria, ma alla generalità delle persone. tale obbligo giuridico, ispirato tra l?altro al cosiddetto principio del ?neminen ledere?, fa sorgere un preciso diritto della persona in pericolo o in stato di abbandono ad essere soccorsa od assistita, diritto senz?altro rientrante fra i ?diritti soggettivi?, nonché un più generale interesse della collettività al fatto che ciascuno obbligatoriamente si adoperi per prestare soccorso, anche se non richiesto in modo specifico o personale.

obblighi a carico di ogni cittadino.
in considerazione di quanto detto sinora, il cittadino che si trovi a dover soccorrere un ferito, non è obbligato a prestargli assistenza diretta; può soltanto limitarsi ad avvertire immediatamente una delle autorità preposte al servizio di pronto soccorso (soccorso sanitario-118, carabinieri-112, soccorso pubblico-113, vigili del fuoco-115, servizio ambulanze volontario, medico ecc. ecc.). se invece di avvisare l?autorità ed in attesa di quest?ultima, il soccorso viene prestato direttamente, questo deve essere effettuato con la dovuta competenza ed adottando ogni necessaria precauzione. per tale motivo è preferibile che colui che non possiede sufficienti nozioni ed esperienza in materia di diagnosi e cura di malattia o ferite si astenga dall?intervenire direttamente sul ferito, limitandosi, oltre ad avvisare prontamente chi di dovere, a mettere la persona bisognosa di assistenza in posizione di sicurezza e riparata da eventuali pericoli (copertura del traumatizzato, tamponamento di emorragie ecc.).
dalle varie interpretazioni ed applicazioni della vigente normativa, emerge che l?assistenza può ritenersi non occorrente solo quando il ferito sia già convenientemente assistito da altri. se più sono i ?ritrovatori? il dovere di assistenza incombe a ciascuno di essi, specie quando gli altri non siano in grado di provvedere. l?obbligo di prestare soccorso o di avvisare l?autorità cessa senza dubbio nel caso che il soccorritore, per la sua età, per le sue condizioni particolari o per altre cause si trovi nell?assoluta impossibilità di adempiervi. se colui che interviene volontariamente e casualmente per prestare soccorso è un sanitario (medico o infermiere professionale), non vi sono dubbi che se necessita un?assistenza immediata ed egli è in grado di prestarla, primo suo obbligo è quello di fornire il necessario soccorso; non deve, cioè, limitarsi a chiamare l?autorità preposta.

reati configurabili nel caso di omesso od errato soccorso.
qualora il soccorso venga prestato in modo errato con il conseguente peggioramento delle condizioni della persona assistita o, all?estremo, con il suo decesso, il soccorritore potrà incorrere nei più gravi reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o di omicidio (art. 589 c.p.). occorre a questo punto precisare che il termine ?colposo? qualifica l?evento come non voluto o non previsto da colui che ha messo in atto una determinata azione, ma causato da imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. pertanto, colui che soccorrendo una persona ferita le pratica erroneamente una cura ed un intervento non appropriato causandone conseguentemente la morte, potrà venire imputato di omicidio colposo. facendo ora una breve parentesi circa gli aspetti pratici della questione, si fa notare che una simile imputazione viene molto più facilmente addossata ad un generico soccorritore, privo di alcun titolo qualificativo piuttosto che ad un operatore del settore medico, ritenuto, in forza appunto della sua qualifica, maggiormente esperto e cosciente circa la necessità o meno di intervenire in un certo modo su di un ferito; il trattamento medico-chirurgico viene classificato dalla nostra dottrina giuridica, sempre che all?operatore non si possa rimproverare una imprudenza o una negligenza con conseguente responsabilità per colpa, come una ?causa di giustificazione non codificata? con conseguente esclusione oggettiva del reato. da quanto sopra esposto si deduce che in molti casi è preferibile limitarsi ad una assistenza minima ma efficace, piuttosto che addentrarsi in interventi inutili o addirittura letali per la persona soccorsa.

limiti agli interventi di primo soccorso.
le professioni sanitarie (mediche ed infermieristiche) sono regolamentate da precise norme che stabiliscono le competenze di ciascun esercente tali professioni. mentre il medico è abilitato ad ogni genere di intervento e cura (r.d.l. 5 marzo 1935 n. 184 e d.l. c.p.s. 13 settembre 1946 n. 233), l?infermiere professionale (s?intende sempre colui che è in possesso di apposito diploma) ha un campo di azione più limitato (r.d. 31 maggio 1928 n. 1334, t.u.l.s. 27 luglio 1934 n. 1256, r.d. 2 maggio 1940 n. 1310 e d.p.r. 14 marzo 1974 n. 225); egli non può infatti eseguire diagnosi, ordinare terapie e prescrivere cure, la sua competenza è limitata alla sola esecuzione di ciò che il medico ha ordinato; in tal senso egli potrà materialmente eseguire iniezioni intramuscolo con i farmaci prescritti dal medico, medicare ferite ed ingessare arti ma sempre dietro controllo del medico, mai di propria iniziativa. e? prassi ricorrente che le iniezioni intramuscolo vengano eseguite da chiunque; questo, se pur ben tollerato, è contrario alla legge, anche se effettuato gratuitamente ed occasionalmente. ai fini del reato previsto dall?art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione sanitaria) sono irrilevanti la perizia, la capacità, l?abilità non ché l?esito positivo delle cure praticate dalla persona non abilitata. l?articolo in esame, infatti, ?ipotizza un reato di pericolo?, non già di danno, in quanto è diretto a tutelare l?interesse dell?amministrazione al fatto che coloro che esercitano determinate professioni siano abilitati esclusivamente dallo stato per impedire un possibile danno alla collettività. chi per necessità si trova a dover eseguire iniezioni deve, per prima cosa iniettare solo farmaci prescritti regolarmente dal medico e nelle dosi ed intervalli dallo stesso indicati, deve inoltre adottare tutte le possibili precauzioni poiché in caso di infezioni che dovessero colpire il paziente (errata sterilizzazione della siringa o cattivo assorbimento del liquido) o di altre più gravi complicazioni (shock anafilattico con conseguente possibile decesso), potrebbe vedersi imputato oltre che di lesioni anche di omicidio colposo, anche di esercizio abusivo di professione medica o infermieristica.

obbligo del segreto professionale.
colui che si trovi, anche senza titolo specifico, a collaborare con un medico o a prestare assistenza ad una persona malata, e nell?esercizio di tale attività venga a conoscenza di una notizia riservata e segreta circa le condizioni cliniche della persona medesima (ad esempio, malattia non visibile o apparente, precedenti clinici, informazioni personali, ecc.) ha il preciso dovere di non rivelarla se non per giusta causa (ad esempio pericolo di contagio o di mutamento delle condizioni igieniche). qualora il segreto venisse rivelato od usato a vantaggio proprio o altrui, ci sarebbe punibilità, qualora dalla rivelazione potesse derivare un danno alla persona assistita, ai sensi dell?art. 622 (c.p.) per la punibilità però occorrerebbe la querela della persona offesa.


testo originale by e.r.
ripresentazione e riarrangiamento by seal1